IL RETTORE

  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge  19 novembre  1990, n. 341, concernente la riforma
degli ordinamenti didattici;
  Visto  il  decreto  rettorale n. 91 dell'11 ottobre 1995 pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1995, con il quale e'
stata istituita la Scuola di specializzazione in psicologia clinica;
  Visto  il  decreto  11 febbraio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  47  del  26 febbraio  1999,  con  il  quale  e'  stata
confermata,  per  obiettive esigenze del Servizio sanitario nazionale
ai  sensi  dell'art. 8 del decreto legislativo n. 257/1991, la Scuola
di specializzazione in psicologia clinica;
  Vista la nota del MURST con la quale si invitavano le Universita' a
riordinare la Scuola medesima;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalla
facolta' di psicologia e medicina e chirurgia rispettivamente in data
4 ottobre   2000   e  in  data  26 ottobre  2000,  dal  consiglio  di
amministrazione  in  data  23 gennaio 2001 e dal senato accademico in
data 16 gennaio 2001;
  Riconosciuta  la  particolare necessita' di riordinare la Scuola di
specializzazione  in  psicologia  clinica, per i motivi esposti nelle
deliberazioni  delle predette autorita' accademiche e convalidati dal
Consiglio universitario nazionale;
  Visto  che  lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di
Padova,  emanato  con  decreto  rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995,
pubblicato  nel supplemento n. 138 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del
22 novembre  1995,  non  contiene  gli ordinamenti didattici e che il
loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo;
  Considerato  che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli  studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole
di  specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e
modificato con le disposizioni sopra citate;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Padova, approvato e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  L'art.    99,    concernente    l'ordinamento   della   Scuola   di
specializzazione in psicologia clinica, e' soppresso e sostituito dal
seguente:
                              "Art. 99.
          Scuola di specializzazione in psicologia clinica
  1. E' istituita la Scuola di specializzazione in psicologia clinica
presso l'Universita' degli studi di Padova.
  La  Scuola  ha lo scopo di formare specialisti preparati a svolgere
interventi di psicologia clinica, compresa la psicoterapia, in ambito
individuale, di gruppo e istituzionale.
  La  Scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia clinica,
che consente l'iscrizione negli elenchi degli psicoterapeuti inseriti
nell'albo  degli  psicologi  e  nell'albo  dei  medici  chirurghi dei
rispettivi ordini professionali.
  2. La scuola ha la durata di quattro anni.
  Ciascuna  anno  di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
tirocinio  professionale,  di  cui  400  ore  dedicate alla didattica
teorica e seminariale e 400 di tirocinio.
  In  base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado  di  accettare  il numero massimo di iscritti determinato in 24
per  ciascun  anno  di  corso,  per un totale di 96 specializzandi ed
eventualmente   in   sovrannumero   dipendenti  degli  enti  pubblici
convenzionati  con  l'Universita'  e la Scuola di specializzazione in
psicologia   clinica  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 162/1982, in particolare l'art. 2.
  E'  prevista  la possibilita' di utilizzare strutture e servizi non
universitari,  ai  fini del tirocinio professionale, tramite rapporti
di convenzione, come contemplato dalla legislazione vigente.
  3.  Ai  sensi  della  normativa generale, concorre al funzionamento
della Scuola la facolta' di medicina e chirurgia.
  4.  Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in
psicologia e in medicina e chirurgia. I candidati dovranno dimostrare
buona conoscenza strumentale della lingua inglese.
  Per  l'iscrizione  alla Scuola e' richiesto il possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  5.  La  scuola  comprende  quattro  aree d'insegnamento e tirocinio
professionale:
    a) Propedeutica;
    b) Psicodiagnostica;
    b) Psicoterapie individuali e di gruppo;
    b) Interventi psicologici nelle istituzioni.
                        Area A - Propedeutica
  Obiettivo:  per  raggiungere  un confronto integrato tra le diverse
prospettive  scientifiche che studiano il comportamento umano normale
e  patologico,  va  sviluppata  una  approfondita  conoscenza di base
relativa ai seguenti temi:
    psicologia  dello  sviluppo,  con riferimento all'intero ciclo di
vita  e  con  richiami  ai  concetti  fondamentali  della  psicologia
generale e della metodologia psicologica;
    psicologia  sociale,  con  particolare riferimento alla relazione
individuo-gruppo-ambiente,  alle  problematiche  familiari e a quelle
istituzionali;
    modelli  teorici  e  formativi della psicologia clinica, proposti
anche nella loro prospettiva storica.
  Procedure  di  ricerca psicologica con particolare riferimento alla
formazione delle ipotesi e alla elaborazione dei dati.
  Fondamenti  genetici,  morfologici,  biochimici, neurofisiologici e
endocrinologici dell'attivita' psichica normale e patologica;
  Prospettive storiche e concettuali della psicopatologia generale;
  Categorie e meccanismi di azione delle sostanze psicoattive.
  Settori:
    M10A Psicologia generale;
    M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;
    M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;
    M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
    M11B Psicologia sociale;
    M11E Psicologia clinica;
    E04B Fisiologia umana;
    F07X Farmacologia;
    F03X Genetica medica;
    F11A Psichiatria.
                      Area B - Psicodiagnostica
  Obiettivo: vanno acquisite le competenze necessarie per valutare in
termini   psicodiagnostici   individui,  gruppi,  situazioni  secondo
un'ottica  finalizzata  all'intervento  e  in  relazione  ai seguenti
settori:
    teorie e tecniche psicometriche;
    teorie e tecniche del colloquio clinico;
    teorie  e  tecniche di osservazione del comportamento infantile e
adulto;
    procedure e specialita' della ricerca in campo clinico e sociale.
  Per  attuare le modalita' psicodiagnostiche indicate, e' necessario
che lo specializzando acquisisca buona conoscenza di:
    lineamenti  di  psicopatologia  dello  sviluppo,  in un'ottica di
integrazione tra fattori genetici acquisiti;
    categorie nosografiche di interesse psichiatrico, con particolare
riferimento  alle  problematiche  di  personalita'  e  relazionalita'
interindividuale;
    prospettive e tecniche neuropsicologiche;
    prospettive e processi psicosomatici.
  Settori:
    M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;
    M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
    M11D Psicologia dinamica;
    M11E Psicologia clinica;
    F11A Psichiatria;
    F19B Neuropsichiatria infantile.
            Area C - Psicoterapia individuale e di gruppo
  Obiettivo:  va acquisita - in base alle conoscenze sul significato,
procedure e finalita' della psicoterapia - la competenza a operare su
singoli  soggetti  e/o  su famiglie o su gruppi, con pazienti in eta'
infantile,  adolescenziale  e/o  adulta  e  senile,  con  trattamenti
psicoterapeutici e riabilitativi brevi o prolungati.
  Vanno  perseguite  conoscenze e presupposti culturali, in un'ottica
critica  di  confronto,  dei modelli teorici e dei modelli formativi,
nonche' delle indicazioni ed eventuali controidicazioni delle singole
psicoterapie.  Va  inoltre  attuata  la  formazione  coerente con uno
specifico   modello   di   psicoterapia.   Gli  specializzandi  vanno
addestrati  ad  operare in ambito clinico con gli strumenti idonei ad
attivare procedure di verifica dei risultati.
  Settori:
    M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
    M11D Psicologia dinamica;
    M11E Psicologia clinica;
    F11A Psichiatria.
          Area D - Interventi psicologici nelle istituzioni
  Obiettivo:  va  acquisita la competenza a studiare e comprendere le
dinamiche  delle istituzioni, la loro evoluzione, il loro significato
storico-sociale.
  Va  sviluppata la capacita' a strutturare programmi di ricerca e di
intervento    nelle    strutture    sanitarie,    riabilitative   e/o
educativo-assistenziali   e/o  giuridiche  anche  in  riferimento  ai
problemi della devianza giovanile e adulta, della tossicodipendenza e
della violenza.
  Settori:
    M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
    M11B Psicologia sociale;
    M11C Psicologia del lavoro e applicata;
    M11D Psicologia dinamica;
    M11E Psicologia clinica;
    F11A Psichiatria;
    F19B Neuropsichiatria infantile;
    F22A Igiene generale e applicata;
    F22B Medicina legale;
    Q05G Sociologia della devianza.
  6.   Il   consiglio   della   Scuola   e'   tenuto   a  determinare
l'articolazione  del  corso  di  specializzazione e il relativo piano
degli  studi  nei  diversi  anni  e  nelle  strutture universitarie e
convenzionate, delineando:
    a) la   tipologia   delle  opportune  attivita'  didattiche,  ivi
comprese le attivita' di tirocinio;
    b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica
teorica  e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato
e di supervisione.
  Il  piano  di  studi  e' determinato dal consiglio della scuola nel
rispetto  degli  obiettivi  generali e di quelli da raggiungere nelle
diverse  aree,  degli  obiettivi  specifici  e  dei  relativi settori
disciplinari riportati nell'art. 5.
  L'organizzazione   del   processo  di  addestramento  ivi  compresa
l'attivita',  svolta  in  prima persona, minima indispensabile per il
conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 8.
  7.  All'inizio  di  ciascun anno di corso il consiglio della Scuola
programma  le  attivita'  didattiche,  teoriche  e  seminariali  e le
specifiche attivita' relative al tirocinio.
  Per  tutta la durata della Scuola, gli specializzandi sono, guidati
nel  loro  percorso  formativo  da tutori designati annualmente dalla
scuola.  L'attivita'  di  supervisione deve promuovere una formazione
personale  fina-lizzata al conseguimento di adeguate competenze nella
conduzione   della   relazione   interpesonale   e   specificatamente
psicoterapeutica.
  Il  tirocinio  e'  svolto  nelle  strutture  universitarie  e nelle
strutture  eventualmente  convenzionale,  ospedaliere  e  dei servizi
territoriali.  Lo  svolgimento  dell'attivita' di tirocinio e l'esito
positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali e' affidata
la responsabilita' didattica.
  8.  Il  consiglio  della  Scuola  predispone  apposito  libretto di
formazione  che consente allo specializzando e al consiglio stesso il
controllo   dell'attivita'  svolta  e  dei  progressi  compiuti,  per
sostenere gli esami annuali e finali.
  Per  essere  ammesso  a  sostenere  l'esame di diploma, consistente
nella  presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente
con  i  fini  della Scuola, lo specializzando, oltre ad aver superato
tutti gli esami e svolto i tirocini previsti deve:
    a) avere  effettuato l'esame psicodiagnostico di almeno cinquanta
casi  di  varie eta' e di differente patologia, sotto il controllo di
un supervisore;
    b) avere  eseguito  la valutazione di almeno cinquanta protocolli
elaborati   con  l'applicazione  di  test  di  livello,  di  test  di
personalita', di scale di valutazione;
    c) avere   effettuato  almeno  cinquanta  tra  primi  colloqui  e
valutazioni attraverso couseling;
    d) aver  partecipato attivamente alla discussione di almeno cento
casi clinici;
    e) essersi    impegnato    in    almeno    quattro    trattamenti
psicoterapeutici, sotto il controllo di un supervisore;
    f) aver  partecipato all'impostazione e alla realizzazione di una
ricerca relativa ai temi di uno tra gli insegnamenti impartiti;
    g) aver  partecipato all'impostazione e alla realizzazione di una
ricerca sulla verifica dei risultati della psicoterapia.
  9.  Per  quanto  non  disciplinato nel presente ordinamento vale la
normativa generale per le scuole di specializzazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Padova, 1 febbraio 2001
                                               Il rettore: Marchesini