IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'

  Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29  giugno  1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162,  art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE
sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
  Vista  l'istanza  del 19 dicembre 2000 protocollo n. 757.791 con la
quale  l'organismo Pro.Ve.Co. Engineering Service S.r.l., con sede in
corso  Vittorio  Emanuele n. 4 - Bitonto (Bari), in forza dell'art. 9
del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,
ha  richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi
della direttiva medesima;
  Considerato   che   la   documentazione   prodotta   dall'organismo
Pro.Ve.Co.  Engineering  Service  S.r.l.  -  Bitonto (Bari), soddisfa
quanto  richiesto  dalla  direttiva  del Ministro dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre
1998;
  Considerato altresi' che l'organismo Pro.Ve.Co. Engineering Service
S.r.l.  -  Bitonto  (Bari),  ha  dichiarato di essere in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'organismo  Pro.Ve.Co.  Engineering  Service  S.r.l. - Bitonto
(Bari),  e'  autorizzato  al  rilascio  di  certificazioni CE secondo
quanto  riportato  negli  allegati  al  decreto  del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:
    allegato V: esame CE del tipo (modulo B);
    allegato VI: esame finale;
    allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).
  2.  La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo le forme,
modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.
  4.   L'organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla
registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali
dati  a  disposizione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   -   Direzione   generale   sviluppo  produttivo  e
competitivita' - Ispettorato tecnico.