Alle regioni a statuto ordinario

  L'art.  145,  comma  45  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, ha
introdotto alcune modifiche all'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n.
140,  concernenti la concessione di contributi da parte delle regioni
a  statuto  ordinario  per le imprese che sostengono investimenti per
l'ammodernamento degli impianti a fune.
  In  particolare il predetto comma 45, prevede la concedibilita' del
contributo  nei  limiti  che  saranno  autorizzati  dalla Commissione
europea,  fermo  restando  l'intensita'  massima  del  3,5%  annuo di
contributo  sull'investimento sostenuto; la norma prevede altresi' la
possibilita'  di erogare, nelle more dell'autorizzazione comunitaria,
anticipi sul contributo spettante nel limite della regola de minimis.
  Riguardo  a dette modifiche le regioni a statuto ordinario possono,
su  domanda  delle  imprese,  erogare  l'anticipazione  in favore dei
progetti  ammessi  alle  agevolazioni  sulla base dei criteri e delle
risorse trasferite con decreto interministeriale del 24 novembre 1999
del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
  I  contributi  nel limite del de minimis possono essere concessi ai
progetti  che  risultano  agevolabili per la posizione in cui si sono
venuti  a collocare nelle graduatorie comunicate dalle regioni tenuto
conto della data di presentazione delle domande, nei limiti dei fondi
che  risultano  impegnati con il citato decreto interministeriale del
24 novembre 1999.
  Il  contributo  da liquidare alle imprese e' determinato dal minore
importo  tra quello concedibile nel rispetto della regola de minimis,
di  cui  al  regolamento del 12 gennaio 2001, n. 69 della Commissione
delle  Comunita'  europee  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita'  europee  n.  L  10  del 13 gennaio 2001, e quello ottenuto
quale  somma  di tre annualita', dal 1999 al 2001, costanti e pari al
3,5% della spesa agevolabile del progetto di investimento.
  Le  regioni  devono  determinare  ed  erogare  l'anticipazione  del
contributo  nel  rispetto del citato regolamento e devono attenersi a
tutte le disposizioni ivi richiamate.
  Al   fine   di   un'omogenea  gestione  delle  risorse  si  segnala
l'opportunita'  che  le regioni assumano idonee iniziative al fine di
garantire  che  l'anticipazione  venga concessa ed erogata sulla base
delle spese sostenute e previa acquisizione di impegni sull'effettiva
realizzazione dell'investimento.
  Le  regioni  possono  inoltrare  al  Ministero  dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato richiesta di liquidazione di somme per
un   importo   determinato   in   misura  pari  a  quanto  necessario
all'erogazione delle anticipazioni di cui al predetto comma 45.
    Roma, 15 febbraio 2001
                                                   Il Ministro: Letta