L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 14 febbraio 2001;
  Premesso che:
    ai  sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo
1999,  n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999, il Ministro
dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  (di  seguito:
Ministro   dell'industria),   con   proprio  provvedimento  ai  sensi
dell'art.  1, comma 3, del medesimo decreto legislativo, determina la
cessione  dei  diritti  e delle obbligazioni relative all'acquisto di
energia  elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, da
parte  della societa' ENEL S.p.a. alla societa' Gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: Gestore della rete);
    ai  sensi  dell'art.  3,  comma  13,  del  decreto legislativo n.
79/1999,   dalla   data   di   entrata   in  vigore  del  sistema  di
dispacciamento  di  merito  economico il Gestore della rete, restando
garante  del  rispetto  delle  clausole  contrattuali, cede l'energia
elettrica  acquisita  ai  sensi  dell'art.  3, comma 12, del medesimo
decreto,  al  mercato;  e che ai sensi della medesima disposizione di
cui  al  presente alinea l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita'),  al  fine di assicurare la copertura dei
costi  sostenuti dal Gestore della rete, include negli oneri generali
afferenti  al  sistema  elettrico  di  cui  all'art. 3, comma 11, del
decreto legislativo n. 79/1999, la differenza tra i costi di acquisto
sostenuti  dal  Gestore  della  rete  e la somma dei ricavi derivanti
dalla vendita dell'energia sul mercato e dalla vendita dei diritti di
cui all'art. 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
    ai  sensi  dell'art.  3,  comma  10,  del  decreto legislativo n.
79/1999, l'Autorita' determina il corrispettivo per l'accesso e l'uso
della  Rete  di  trasmissione  nazionale considerando anche gli oneri
connessi  ai  compiti  previsti  al  comma  12  e  secondo criteri di
incentivazione   del   Gestore  della  rete  allo  svolgimento  delle
attivita'   di  propria  competenza  secondo  criteri  di  efficienza
economica;
    il   Ministro   dell'industria   con  decreto  21 novembre  2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale  -  n.  280  del  30 novembre  2000  (di seguito: il decreto
ministeriale),  ha  dato  attuazione  al  sopra  richiamato  disposto
dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999;
    il  decreto  ministeriale,  peraltro, oltre alle disposizioni che
costituiscono  diretta attuazione dei disposto dell'art. 3, comma 12,
del  decreto  legislativo n. 79/1999, contiene ulteriori prescrizioni
volte  ad  imporre  al  Gestore  della  rete  criteri  e modalita' in
applicazione  dei  quali  collocare  l'energia  elettrica  acquistata
obbligatoriamente;
    piu'  in  particolare, il decreto ministeriale prevede, in deroga
al  sopra  richiamato  disposto  dell'art.  3,  comma 13, del decreto
legislativo  n. 79/1999, che quote della capacita' produttiva vengano
riservate  ad  utenze  che accettino clausole di interrompibilita' in
tempo reale a discrezione del Gestore della rete ovvero con preavviso
massimo di 24 ore;
    il  decreto ministeriale fissa, inoltre, prezzi base d'asta per i
tre   scaglioni   di  capacita'  produttiva  che  si  determinano  in
conseguenza delle disposizioni di cui al precedente alinea;
    i  "diritti  e  le  obbligazioni relative all'acquisto di energia
elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali" oggetto di
trasferimento dall'ENEL S.p.a. al Gestore ai sensi dell'art. 3, comma
12,  del decreto legislativo n. 79/1999, sono fondamentalmente quelli
generati  dalle  cessioni vincolate di energia elettrica rilevanti ai
fini  dell'applicazione dei prezzi e delle condizioni incentivanti di
cui  al  provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi
29 aprile  1992, n. 6/92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito provvedimento CIP n.
6/92)  anche  in  forza  di  specifici  atti successivi di formazione
primaria e secondaria che ne hanno esteso l'applicazione;
    rientrano,  peraltro,  nel  campo  di  applicazione  del  decreto
ministeriale anche altre fattispecie, e piu' in particolare:
      a) cessioni   dell'energia   elettrica   prodotta  da  impianti
idroelettrici ad acqua fluente con potenza nominale di concessione di
derivazione   d'acqua   fino   a  3  MW  di  cui  alla  deliberazione
dell'Autorita'   8 giugno   1999,  n.  82/99,  come  integrata  dalla
deliberazione dell'Autorita' 16 marzo 2000, n. 56/00;
      b) cessioni dell'energia elettrica di cui all'art. 22, comma 3,
della  legge  9 gennaio  1991,  n.  9, non diversamente collocata sul
mercato,  a  prezzi  determinati  dall'Autorita'  in applicazione del
criterio del costo evitato (attualmente e' in vigore la deliberazione
28 ottobre 1997, n. 108/97);
  Premesso che:
    il  Gestore  della rete, con nota in data 20 dicembre 2000 (prot.
presidenza  dell'Autorita'  n.  70),  ha  segnalato all'Autorita' che
l'attivita' di compravendita di energia elettrica di cui al combinato
disposto  dell'art.  3,  commi  12  e  13, del decreto legislativo n.
79/1999,  e' caratterizzata, quanto in particolare alle compravendite
dell'energia  elettrica la cui produzione e' incentivata ai sensi del
provvedimento  CIP n. 6/92, da una costante inidoneita' degli importi
versati dagli acquirenti della medesima energia elettrica a titolo di
IVA  sui  prezzi  di  vendita a compensare l'IVA versata dallo stesso
Gestore ai propri danti causa sulle compere, in ragione della normale
assenza  di  valore  aggiunto  nelle  vendite  come conseguenza della
funzione   di  incentivazione  propria  dei  prezzi  amministrati  di
acquisto;
    il  Gestore della rete ha inoltre evidenziato, nelle nota in data
27 dicembre  2000  (prot.  AD/P/20000197)  recante  "probabile 2000 e
preliminare  di  budget 2001", con cui ha dato attuazione al disposto
dell'art.  2,  della  deliberazione  dell'Autorita' 29 marzo 2000, n.
63/00,  avente ad oggetto la richiesta di comunicazione alla medesima
Autorita'  del  bilancio  preconsuntivo  per  l'esercizio  2000 e del
bilancio  previsionale per l'esercizio 2001, ai fini della assunzione
delle  richiamate  determinazioni previste dall'art. 3, comma 10, del
decreto  legislativo  n.  79/1999  in  ordine  al  corrispettivo  per
l'accesso  e  l'uso  della  rete  di  trasmissione  nazionale, che la
situazione operativa di cui al precedente alinea puo' determinare, in
considerazione  delle caratteristiche del giro di affari dello stesso
Gestore,   un   costante   squilibrio   del  conto  IVA  per  importi
significativi   sia   pure   a   fronte   della   maturazione  di  un
corrispondente credito di imposta; e che a fronte di detto squilibrio
si  renderebbe  necessario,  in  assenza di entrate compensative, uno
stabile   ricorso  al  credito  reso,  peraltro,  difficoltoso  dalla
capitalizzazione  e  dalla  struttura  patrimoniale del Gestore della
rete  e  fonte  di consistenti oneri finanziari che dovrebbero essere
coperti  dal  corrispettivo  di  accesso  e  di  uso  della  rete  di
trasmissione nazionale;
    in  particolare, secondo le indicazioni fornite dal Gestore della
rete,  la sopra richiamata difficolta' di accesso al credito bancario
sarebbe determinata, da una parte, in considerazione dell'entita' del
capitale sociale e, dall'altra, del fatto che allo stesso Gestore, in
virtu'  delle  disposizioni  dell'art.  3  del decreto legislativo n.
79/1999, non e' stata trasferita la proprieta' della universalita' di
beni  costituenti  la rete di trasmissione nazionale come individuata
dal   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999
(di seguito: decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999);
    la situazione evidenziata nei precedenti alinea chiarisce che, al
fine  di  assicurare, secondo il disposto dell'art. 3, commi 10 e 13,
del  decreto  legislativo  n.  79/1999,  al  Gestore  della  rete, la
neutralita'  economica  degli  acquisti  e  delle  vendite di energia
elettrica  posti  in  essere  dallo  stesso Gestore in attuazione del
mandato   di   cui   all'art.  3,  comma  12,  dello  stesso  decreto
legislativo,  deve  essere  considerata  non solo la differenza tra i
prezzi  incentivati  di  acquisto  e i prezzi di vendita dell'energia
elettrica obbligatoriamente ritirata, sibbene anche l'impatto che sul
conto  economico  del Gestore della rete produce l'applicazione delle
disposizioni in materia di IVA alle summenzionate transazioni;
    una  situazione  analoga a quella descritta nei precedenti alinea
non  si  e'  prodotta  a carico dell'ENEL S.p.a. in conseguenza della
titolarita' dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di
energia  elettrica,  comunque  prodotta  da altri operatori nazionali
oggetto  di  trasferimento al Gestore ai sensi dell'art. 3, comma 12,
del decreto legislativo n. 79/1999;
    il  Gestore  della  rete,  con  nota  a firma dell'amministratore
delegato  in data 30 gennaio 2001, prot. n. AD/P/20010019, a supporto
della  quale ha fornito, in allegato, un parere redatto da uno studio
professionale  specializzato  in  materia  fiscale  e  tributaria, ha
prospettato  una  soluzione  alla situazione descritta nella presente
premessa incentrata sulla "fatturazione diretta ai distributori della
differenza  tra  costi  di  acquisto  e la somma dei ricavi derivanti
dalle procedure concorsuali di vendita dell'energia CIP 6";
  Premesso, inoltre che:
    l'Autorita',  con  la  deliberazione  15 giugno  2000, n. 108/00,
recante  "Adeguamento  del  corrispettivo per l'accesso e l'uso della
rete  di  trasmissione  nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 11, del
decreto   legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,  modificazione  degli
articoli  1,  7  e 8 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  18 febbraio 1999, n. 13/99, e delle componenti
tariffarie  A ed UC di cui all'art. 3, comma 3.1, della deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n.
204/99,  adozione  di disposizioni in materia di Cassa conguaglio per
il  settore  elettrico",  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana - serie generale - n. 251 del 30 giugno 2000 (di
seguito:  deliberazione  n.  108/00),  ha  definito, anteriormente al
trasferimento  dalla  societa'  ENEL  S.p.a. al Gestore della rete ai
sensi  dell'art.  3,  comma 12, della titolarita' dei diritti e delle
obbligazioni  relative  all'acquisto  di  energia elettrica, comunque
prodotta da altri operatori nazionali, le modalita' per assicurare al
Gestore  della  rete  la copertura dei costi generati dalle attivita'
conseguenti a detto trasferimento;
    in particolare, l'art. 2, commi 2.7 e 2.8, della deliberazione n.
108/99, dispongono che:
      a) a  partire  dalla  data di perfezionamento delle convenzioni
per  la  cessione  al  Gestore  della  rete di trasmissione nazionale
dell'energia  elettrica  e  dei  relativi diritti, ai sensi di quanto
previsto  dall'art.  3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999,
il  medesimo  Gestore,  qualora  gestore contraente, e' autorizzato a
trattenere,   a   titolo   di   acconto,  il  gettito  relativo  alla
maggiorazione A3;
      b) a partire dalla data di cui al precedente punto a), la Cassa
conguaglio  per  il  settore elettrico versa al Gestore della rete la
differenza  tra i costi da questi sostenuti per l'acquisto di energia
elettrica  comunque  prodotta  da  altri operatori nazionali ai sensi
dell'art.  3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 e la somma
dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica sul mercato
e  dalla  vendita  dei  diritti  di  cui  all'art. 11, comma 3, dello
medesimo  decreto  legislativo;  e  che tale versamento avviene entro
quindici  giorni  dal ricevimento da parte della Cassa conguaglio per
il   settore   elettrico   di  idonea  documentazione  attestante  la
sussistenza  della  suddetta  differenza  secondo  modalita' definite
dalla stessa Cassa;
    le  determinazioni di cui sopra sono state adottate anteriormente
alla   segnalazione   del   Gestore  della  rete  avente  ad  oggetto
l'incidenza  economica  e finanziaria dell'applicazione del regime in
materia di IVA alle compravendite di energia elettrica incentivata ai
sensi  del  provvedimento  CIP  6/92  e che, di conseguenza, non sono
state adottate in considerazione delle conseguenze di tale incidenza;
  Visti:
    la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
    la legge n. 481/1995;
    la  direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 dicembre  1996,  concernente  norme  comuni per il mercato interno
dell'energia  elettrica,  pubblicata  nella  Gazzetta ufficiale delle
Comunita'  europee n. L 27 del 30 gennaio 1997 (di seguito: direttiva
europea 96/92/CE); il decreto legislativo n. 79/1999;
    il decreto legislativo n. 79/1999;
  Visto  il  provvedimento  del Comitato interministeriale dei prezzi
29 aprile  1992,  n.  6,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Viste:
    la   deliberazione   dell'Autorita'  26 giugno  1997,  n.  70/97,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 150 del
30 giugno  1997,  come  successivamente  modificata  ed integrata (di
seguito: deliberazione n. 70/97);
    la   deliberazione   dell'Autorita'  12 giugno  1998,  n.  58/98,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 140 del
18 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 58/98);
    deliberazione   dell'Autorita'   18 febbraio   1999,   n.  13/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 49 del
1 marzo  1999, recante disciplina delle condizioni tecnico-economiche
del  servizio  di  vettoriamento  dell'energia  elettrica e di alcuni
servizi di rete (di seguito: deliberazione n. 13/99);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 dicembre  1999,  n. 204/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 306 del
31 dicembre   1999,   supplemento   ordinario  n.  235  (di  seguito:
deliberazione n. 204/99);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 dicembre 1999, n. 205/1999,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 306 del
31 dicembre   1999,   supplemento   ordinario  n.  235  (di  seguito:
deliberazione n. 205/99);
  Visti:
    il decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio   e   della   programmazione   economica,  26 gennaio  2000,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 27 del
3 febbraio  2000  (di  seguito:  decreto  del Ministro dell'industria
26 gennaio 2000);
  Viste:
    la  deliberazione  dell'Autorita'  24 febbraio  2000,  n.  39/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 49 del
29 febbraio 2000 (di seguito: deliberazione n. 39/00);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  24 febbraio  2000,  n.  43/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 57 del
9 marzo 2000;
    la   deliberazione   dell'Autorita'   9 marzo   2000,  n.  53/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 90 del
17 aprile 2000 (di seguito: deliberazione n. 53/00);
    la deliberazione n. 108/00;
  Considerato:
    con  la  deliberazione  n. 43/00 l'Autorita' ha riconosciuto alla
Cassa conguaglio per il settore elettrico la facolta' di delegare:
      a) alla   societa'   ENEL  Distribuzione  S.p.a.  il  pagamento
dell'acconto sui contributi dovuti alla societa' ENEL S.p.a. a fronte
dell'acquisto  dell'energia  elettrica  comunque  prodotta  da  altri
operatori  nazionali,  con  effetto fino al 30 giugno 2000 ovvero, se
anteriore,  fino  alla  data  di  perfezionamento  della cessione dei
diritti  e  delle  obbligazioni  relativi  a  tale  acquisto ai sensi
dell'art.  3,  comma  12,  primo  periodo  del decreto legislativo n.
79/1999;
      b) alle  societa'  che svolgono l'attivita' di distribuzione di
energia  elettrica,  costituite  ai  sensi  dell'art.  9,  comma 7, e
dell'art.  13,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  79/1999, il
pagamento  dell'acconto  sui  contributi di cui al Titolo IV, lettera
B),  del  provvedimento  CIP  n.  6/92  alle  societa'  che  svolgono
l'attivita'  di  produzione di energia elettrica, costituite ai sensi
delle  medesime disposizioni, a condizione che la societa' delegata e
la  societa'  avente  diritto  ai contributi risultino dalla medesima
scissione  societaria  e  che  tra  le stesse sussista un rapporto di
controllo  o  collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile,
ovvero  tali  societa'  siano  controllate  dalla  medesima  societa'
controllante,  con  effetto fino alla data del 30 giugno 2000 ovvero,
se anteriore, fino alla data di perfezionamento delle convenzioni per
la  cessione  al  Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.
dell'energia  elettrica  e dei relativi diritti ai sensi dell'art. 3,
comma 12, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999;
    nella  concreta  applicazione  di  tale  disposizione le societa'
delegate  hanno  trasferito il gettito della componente A3 pagata dai
clienti  finali  del mercato vincolato da esse serviti a valere sulle
tariffe  di  fornitura  dell'energia elettrica senza che i prenditori
emettessero fattura per l'importo corrispondente;
  Considerato che:
    la  soluzione  indicata  dal Gestore della rete, a quanto e' dato
comprendere   dal  parere  allegato  alla  richiamata  nota  in  data
30 gennaio  2001, prot. n. AD/P/20010019, si basa sul versamento allo
stesso  Gestore, a titolo di acconto sui contributi ad esso spettanti
ai  sensi  dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999,
da  parte  dei  distributori  e  dei  gestori delle reti dei punti di
riconsegna   dell'energia  elettrica  vettoriata  del  gettito  della
componente A3 agli stessi versata rispettivamente, dai clienti finali
del mercato vincolato unitamente ai corrispettivi per la fornitura di
energia  elettrica  e  dagli  utenti  del  servizio  di vettoriamento
dell'energia  elettrica  destinata  al  mercato  libero unitamente ai
corrispettivi per detto servizio;
    l'attuale   disciplina  tariffaria  del  settore  elettrico  come
risultante  dalle  deliberazioni  n.  13/99, n. 204/99 e n. 205/99, e
successive modificazioni e integrazioni, prevede che la componente A3
sia pagata solo a valere sui corrispettivi per i servizi di fornitura
dell'energia   elettrica  ai  clienti  del  mercato  vincolato  e  di
vettoriamento  dell'energia  elettrica  destinata  al mercato libero,
ossia su corrispettivi dovuti nell'ambito di rapporti commerciali nei
quali il Gestore della rete non e', di norma, controparte;
    il Gestore della rete eroga servizi alle imprese di distribuzione
quanto al trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia
elettrica  destinata  al  mercato  vincolato,  ovvero agli utenti del
servizio di vettoriamento dell'energia elettrica destinata al mercato
libero   nei  casi  in  cui  sia  gestore  del  punto  di  riconsegna
dell'energia  vettoriata,  ovvero, nel caso di contratti serventi una
pluralita'  di  punti  di riconsegna, nel caso in cui sia gestore del
punto  di  riconsegna per il quale sia prevista la maggiore quantita'
di  energia  vettoriabile;  che  in questi casi il Gestore della rete
percepisce,  quanto al trasporto sulla rete di trasmissione nazionale
dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, un
ammontare  determinato dall'applicazione dei corrispettivi unitari di
cui  all'art.  3,  della  deliberazione  dell'Autorita'  n. 205/99 e,
quanto   al   vettoriamento,   l'ordinaria   tariffa   fissata  dalla
deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99, e successive
modificazioni ed integrazioni; e che solo nel secondo caso la tariffa
include  le diverse componenti tariffarie, ivi compresa la componente
A3;
    nel  contesto  del  sopra  richiamato  assetto  della  disciplina
tariffaria  non  e'  in alcun modo ipotizzabile un inglobamento della
componente  A3  in  corrispettivi  per servizi resi dal Gestore della
rete alle imprese di distribuzione ovvero agli utenti del servizio di
vettoriamento  dell'energia  elettrica  se  non, limitamente a questo
secondo  caso,  qualora il Gestore medesimo sia titolare del rapporto
commerciale avente ad oggetto il vettoriamento dell'energia elettrica
nella  posizione  di  gestore  del  punto  di riconsegna dell'energia
elettrica vettoriata;
    il  sopra  menzionato  assetto appare allo stato espressivo della
soluzione   piu'   aderente  all'esigenza  di  distribuire  equamente
sull'utenza  il  carico per il finanziamento delle finalita' generali
del  sistema  elettrico  nazionale, tra l'altro in considerazione del
fatto  che,  da un lato, una parte dell'energia fornita dalle imprese
di distribuzione ai clienti finali vincolati non e' trasportata sulla
rete  di trasmissione nazionale, e del fatto che, dall'altro, possono
sussistere  contratti  di vettoriamento che non riguardano la rete di
trasmissione nazionale;
    in  conseguenza  di  quanto  indicato  nei  precedenti  alinea il
trasferimento del gettito della componente A3 percepito dalle imprese
di  distribuzione  e dai gestori dei punti di riconsegna dell'energia
elettrica  vettoriata,  si  configurebbe  come versamento diretto, su
delega  della CCSE, da detti soggetti al Gestore della rete, a titolo
di  acconto,  sui  contributi a questo dovuti a valere sul menzionato
gettito  ai  sensi dell'art. 3, comma 12, ultimo periodo, del decreto
legislativo   n.   79/1999,   in   analogia   con   quanto   disposto
dall'Autorita' ai sensi della deliberazione n. 43/00;
  Considerato  che  le  disposizioni adottate con la deliberazione n.
43/00,  quanto  alla  gestione  del  gettito riveniente dal pagamento
della componente A3, avevano il valore di norme transitorie destinate
a  produrre  effetti  sino  al  trasferimento  dei  diritti  e  delle
obbligazioni  relative  all'acquisto  di  energia  elettrica comunque
prodotta  da  altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al
Gestore della rete ed erano state adottate, in generale, unitamente a
quelle  relative  alla  gestione  del pagamento dei contributi di cui
all'art.  6,  comma  6.11,  della deliberazione n. 70/97, consentendo
alla  Cassa  conguaglio  per  il  settore  elettrico di delegare alle
imprese  di distribuzione costituite ai sensi dell'art. 9, comma 7, e
dell'art.  13,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  79/1999, il
versamento  dei  contributi  a  titolo  di  acconto riconosciuti alle
societa'  che  svolgono  attivita' di produzione di energia elettrica
costituite  ai sensi delle medesime disposizioni, a condizione che la
societa'   delegata  e  la  societa'  avente  diritto  ai  contributi
risultassero  dalla medesima scissione societaria e che tra le stesse
sussistesse   un  rapporto  di  controllo  o  collegamento  ai  sensi
dell'art.  2359  del  codice  civile,  ovvero  tali  societa' fossero
controllate dalla medesima societa' controllante;
  Considerato che:
    la  situazione  rappresentata  dal Gestore della rete quanto agli
oneri  gestionali  generabili  dagli  effetti dell'applicazione della
disciplina  in materia di IVA alle compravendite di energia elettrica
di  cui al combinato disposto dell'art. 3, commi 12 e 13, del decreto
legislativo  n.  79/1999  deve essere valutata ai fini della adozione
delle  determinazioni  finalizzate a garantire l'equilibrio economico
finanziario   dello   stesso   Gestore  della  Rete  di  trasmissione
nazionale;
    stante  il quadro normativo sopra sinteticamente ricostruito sono
ipotizzabili  due  opzioni  operative:  l'anticipazione,  a titolo di
contributi  per  la  copertura  dei costi sostenuti dal Gestore della
rete  per la gestione delle compravendite di energia elettrica di cui
al  combinato  disposto  dell'art.  3,  commi  12  e  13, del decreto
legislativo   n.   79/1999,  a  valere  sul  gettito  generato  dalla
componente  A3,  di  importi  volti a compensare lo sbilancio che, in
conseguenza degli effetti di cui al precedente alinea, si produca sul
conto  IVA  del  medesimo  Gestore  con  connesso obbligo di questo a
riversare  alla Cassa conguaglio per il settore elettrico gli importi
percepiti  dall'amministrazione  finanziaria  a fronte del credito di
imposta  in  tal  modo  maturato; l'adeguamento del corrispettivo per
l'accesso   e   l'uso   della   rete  di  trasmissione  nazionale  in
considerazione  dei  costi finanziari da sostenere per la gestione di
detto sbilancio;
    la seconda delle opzioni indicate nel precedente alinea determina
maggiori   oneri   a  carico  dell'utenza  del  settore  dell'energia
elettrica  e, peraltro, secondo indicazioni fornite dal Gestore della
rete  e  richiamate  in  premessa,  appare  riferita ad una modalita'
gestione difficilmente praticabile in considerazione della situazione
dello   stesso   Gestore   quanto   a  capitalizzazione  e  struttura
patrimoniale;
  Ritenuto  che  sia  opportuno  garantire  al  Gestore della rete la
copertura  degli oneri complessivamente generati dalla assunzione, ai
sensi  dell'art.  3,  comma  12,  del decreto legislativo n. 79/1999,
della   titolarita'   dei   diritti  e  delle  obbligazioni  relative
all'acquisto   di   energia  elettrica  comunque  prodotta  da  altri
operatori  nazionali,  adottando a tal fine la soluzione meno onerosa
per   gli  utenti  dei  servizi  di  pubblica  utilita'  nel  settore
dell'energia elettrica;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Ai  fini  del  presente  provvedimento  si  applicano  le  seguenti
definizioni:
    a) "l'Autorita'" e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
    b) "il  Gestore  della rete" e' la societa' Gestore della rete di
trasmissione   nazionale   S.p.a.  di  cui  all'art.  3  del  decreto
legislativo n. 79/1999;
    c) "decreto  legislativo  n.  79/1999"  e' il decreto legislativo
16 marzo  1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante
norme comuni per il mercato elettrico;
    d) "il  Conto  A3"  e'  il  Conto  per  nuovi  impianti  da fonti
rinnovabili  ed  assimilate, istituito presso la Cassa conguaglio per
il   settore  elettrico  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  5.2,  della
deliberazione  dell'Autorita'  26 giugno  1997,  n. 70/97, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 150 del 30 giugno
1997;
    e) "il   decreto   ministeriale"   e'  il  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato 21 novembre 2000,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 280 del
30 novembre 2000;
    f) "la    deliberazione    n.   108/00"   e'   la   deliberazione
dell'Autorita'  15 giugno  2000, n. 108/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 251 del 30 giugno 2000;
    g) "la    deliberazione    n.   223/00"   e'   la   deliberazione
dell'Autorita' 13 dicembre 2000, n. 223/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 2000;