IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Vista la legge 19 luglio 2000, n. 204, che ha riconosciuto un indennizzo ai cittadini ed alle societa' italiane operanti in Nigeria che hanno subito perdite patrimoniali per effetto dei provvedimenti limitativi del credito adottati dalle autorita' nigeriane e che hanno successivamente attivato procedimenti amministrativi e giudiziari per la tutela dei propri crediti; Tenuto conto che all'art. 1, commi 1, 2 e 4 della citata legge n. 204/2000 sono stati fissati i criteri generali per il riconoscimento, la determinazione ed il pagamento dell'indennizzo suddetto; Visto l'art. 1, comma 3, della predetta legge n. 204/2000 che prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono stabiliti le modalita' ed i termini di presentazione delle domande dirette al riconoscimento dell'indennizzo e che detti termini non possono comunque essere inferiori a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 86713 del 31 ottobre 2000, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2000, col quale e' stato istituito nello stato di previsione del Ministero medesimo U.P.B. 3.1.2.33, cap. 2210 lo stanziamento di lire 4 miliardi annui per ciascuno degli anni 2000 e 2001; Decreta: Art. 1. I cittadini e le societa' italiani che hanno subito perdite patrimoniali per effetto dei provvedimenti limitativi del credito adottati dalle autorita' dello Stato della Nigeria e che, a garanzia dei propri crediti, hanno ottenuto dall'autorita' giudiziaria italiana provvedimenti conservativi successivamente revocati per effetto dell'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 28 agosto 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1987, possono presentare domanda per la concessione dell'indennizzo di cui alla legge n. 204/2000 secondo le modalita' indicate negli articoli seguenti.