IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
  Vista  la  legge  19 luglio  2000,  n.  204, che ha riconosciuto un
indennizzo ai cittadini ed alle societa' italiane operanti in Nigeria
che  hanno  subito perdite patrimoniali per effetto dei provvedimenti
limitativi del credito adottati dalle autorita' nigeriane e che hanno
successivamente attivato procedimenti amministrativi e giudiziari per
la tutela dei propri crediti;
  Tenuto  conto  che all'art. 1, commi 1, 2 e 4 della citata legge n.
204/2000 sono stati fissati i criteri generali per il riconoscimento,
la determinazione ed il pagamento dell'indennizzo suddetto;
  Visto  l'art.  1,  comma  3,  della  predetta legge n. 204/2000 che
prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  di  concerto con il Ministro degli affari
esteri,  sono  stabiliti  le  modalita' ed i termini di presentazione
delle  domande  dirette al riconoscimento dell'indennizzo e che detti
termini non possono comunque essere inferiori a sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  n.  86713  del 31 ottobre 2000, registrato
alla  Corte  dei  conti  il  10 novembre  2000,  col  quale  e' stato
istituito  nello  stato  di  previsione del Ministero medesimo U.P.B.
3.1.2.33,  cap.  2210  lo  stanziamento  di lire 4 miliardi annui per
ciascuno degli anni 2000 e 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  cittadini  e  le  societa'  italiani  che  hanno  subito perdite
patrimoniali  per  effetto  dei  provvedimenti limitativi del credito
adottati  dalle autorita' dello Stato della Nigeria e che, a garanzia
dei   propri   crediti,  hanno  ottenuto  dall'autorita'  giudiziaria
italiana  provvedimenti  conservativi  successivamente  revocati  per
effetto   dell'emanazione  del  decreto  del  Ministro  di  grazia  e
giustizia  del 28 agosto 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
278   del   27 novembre  1987,  possono  presentare  domanda  per  la
concessione  dell'indennizzo di cui alla legge n. 204/2000 secondo le
modalita' indicate negli articoli seguenti.