IL MINISTRO DELL'INTERNO
                            d'intesa con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto   l'art.   151,   comma   1,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto  2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per
la  deliberazione  dei bilanci di previsione per l'anno successivo da
parte  degli  enti  locali  e  dispone  che  il  termine  puo' essere
differito  con  decreto  del  Ministro  dell'interno, d'intesa con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
  Visto  il  precedente  decreto del 21 dicembre 2000 con il quale e'
stato  rinviato  al  28 febbraio 2001 il termine per la deliberazione
dei bilanci di previsione per l'anno 2001 da parte degli enti locali;
  Considerato  che  gli  enti  locali, in sede di predisposizione dei
bilanci  di  previsione per l'anno 2001, non dispongono di dati certi
in  ordine  ai  trasferimenti  erariali,  in  quanto  si  sta  ancora
procedendo al loro riparto;
  Considerato che recentemente sono stati emanati e stanno per essere
emanati  provvedimenti  amministrativi e normativi dettanti i criteri
per  l'attribuzione  di  contributi  erariali  per  il cui riparto si
attendono specifiche richieste da parte degli enti locali;
  Considerato che il processo relativo all'attuazione del federalismo
amministrativo   comporta   scelte   organizzative   che  influiscono
conseguentemente sulla predisposizione dei bilanci di previsione;
  Considerate le difficolta' riscontrate dagli enti locali in sede di
prima  predisposizione  del programma triennale dei lavori pubblici e
dell'elenco annuale dei lavori, cosi' come definiti negli schemi-tipo
dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21 giugno 2000;
  Tenuto  conto  del  fatto  che  il  programma  triennale dei lavori
pubblici  e' un necessario ed indispensabile allegato del bilancio di
previsione  e  che,  secondo  quanto previsto dall'art. 14, comma 10,
della  legge  11 febbraio  1994,  n. 109, la mancata approvazione del
programma  annuale impedisce agli enti locali di finanziare qualsiasi
opera pubblica;
  Ritenuto  che  appare necessario ed urgente prorogare ulteriormente
il  termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno
2001 da parte degli enti locali;
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  termine  per  la  deliberazione  dei  bilanci di previsione per
l'anno 2001 da parte degli enti locali e' differito al 31 marzo 2001.
    Roma, 16 febbraio 2001

                                           Il Ministro dell'interno
                                                     Bianco
Il Ministro del tesoro, del bilancio
  e della programmazione economica
               Visco