IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme
in materia di trattamento di integrazione salariale;
  Visto l'art. 62, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, che ha previsto, in attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali  e  comunque  non  oltre  il 31 dicembre 2000, la proroga del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  concesso per
ristrutturazione  e/o  riorganizzazione  aziendale,  ai  sensi  delle
deliberazioni  del CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996, in
favore  di un numero massimo di 200 lavoratori, dipendenti da imprese
con  piu' di 1500 unita' facenti parte di un unico gruppo industriale
e,   comunque,   limitatamente   ai  lavoratori  occupati  in  unita'
produttive  interessate  ai contratti d'area di cui all'art. 2, comma
203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 28144 del 18 aprile 2000, con il
quale  e'  stato  autorizzato il trattamento CIGS, per il periodo dal
6 febbraio  2000  al  31 dicembre  2000,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti   dalla   societa'  Enichem,  unita'  di  Ottana  (Nuoro),
rientrante  nelle  previsioni  di  cui  al  citato  art. 62, comma 1,
lettera f) della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  l'art. 1, comma 6, lettera f), del decreto-legge 24 novembre
2000  n.  346,  che  ha  previsto,  in  attesa  della  riforma  degli
ammortizzatori  sociali  e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, la
proroga  del  trattamento  straordinario di integrazione salariale di
cui  al  sopracitato  art.  62,  comma  1,  lettera  f),  della legge
23 dicembre  1999,  n.  488,  in  favore  di  un  numero  massimo  di
centocinquanta lavoratori;
  Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Vista  l'istanza, presentata in data 2 gennaio 2001, dalla societa'
Enichem  S.p.a,  tendente  ad  ottenere  la  proroga  del trattamento
straordinario  di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma
6,  lettera f), del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore
di  un  numero  massimo  di  100  lavoratori  dipendenti dal l'unita'
produttiva  di  Ottana (Nuoro), per il periodo dal 1o gennaio 2001 al
31 dicembre 2001;
  Ritenuto   di   poter  concedere  il  trattamento  di  integrazione
salariale richiesto;
Decreta:    Ai  sensi  dell'art.  1, comma 6, lettera f) del decreto-
legge   24 novembre   2000,  n.  346,  e'  prorogato  il  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore  di  un numero
massimo di 100 dipendenti dalla societa': Enichem S.p.a., sede legale
in S. Donato Milanese (Milano), unita' in Ottana (Nuoro).
  Per il periodo dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.
  La  misura  del  predetto  trattamento  e' ridotta del 20% (art. 1,
comma 17 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346).
  L'Istituto  nazionale  per  la  previdenza  sociale,  e'  tenuto  a
controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della
prestazione  di  cui  al presente decreto, ai fini del rispetto della
disponibilita'  finanziaria  all'uopo  preordinata  dalla  norma, nel
limite di lire 4 miliardi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 gennaio 2001
                                         Il direttore generale: Daddi