IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'
                PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
  Premesso che:
    1) sono  state  formulate da alcune SOA e associazioni di imprese
richieste  di chiarimenti in merito alle disposizioni contenute negli
articoli  17  e  18  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
25 gennaio  2000,  n.  34  e  nelle  determinazioni dell'Autorita' n.
47/2000, n. 48/2000 e n. 50/2000;
    2) l'Autorita' ha dato un primo riscontro a tali richieste con la
determinazione  n.  56/2000  riservandosi  di  dare  risposta con una
successiva determinazione a quelle relative a problemi che comportano
interpretazioni  delle  disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  34/2000  e per le quali e' stato opportuno acquisire,
preliminarmente, il parere della Commissione consultiva;
  Considerato:
    la  introduzione della categoria OG11 (allegato A del decreto del
Presidente  della  Repubblica  25 gennaio 2000, n. 34), con connotati
differenti rispetto alla categoria G11 di cui al decreto ministeriale
15 maggio  1998,  n. 304 e alla categoria 5/A e 5/C di cui al decreto
ministeriale  25 febbraio  1982, n. 770, ha posto problemi di diritto
transitorio  consistenti  nella necessita' di individuare, in sede di
prima applicazione, quali certificati e quindi requisiti, in possesso
delle   imprese   e   conformi  alla  precedente  normativa,  fossero
sufficienti  per consentire il rilascio della qualificazione in detta
categoria.
  A questo problema e' stata data una soluzione con la determinazione
dell'Autorita'  n.  48/2000  sulla base del criterio di fondo, che la
richiesta   normativa   della  idoneita'  a  realizzare  un  "insieme
coordinato  di  impianti  da  realizzare  congiuntamente"  non poteva
ritenersi  dimostrabile  se non attraverso un procedimento che vedeva
prima la qualificazione in almeno tre categorie specializzate e, poi,
il  possesso  degli altri requisiti ed, in particolare, per quello di
cui  all'art.  18, comma 1, lettera b), cioe', la idoneita' tecnica e
organizzativa,  dimostrabile  con  la presentazione di certificati di
esecuzione  di  lavori,  anche  se  attuati  in  subappalto,  purche'
coordinati e congiunti, sempre di almeno tre impianti.
  In seguito a segnalazioni pervenute in ordine alla rappresentazione
della difficolta' concreta di operativita' diffusa di detti criteri e
ai  fini  di consentire la piu' ampia partecipazione agli appalti, si
e'  ritenuto  di  valorizzare, per la qualificazione di cui trattasi,
altre situazioni quali rappresentate.
  In  considerazione  di  quanto  sopra e alla luce delle indicazioni
contenute  nel  parere  del  19  e  24 gennaio 2001 della Commissione
consultiva  ex art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
si  formulano  le  seguenti  indicazioni  aggiuntive  che  consentono
soluzioni alternative alla definizione dei problemi emersi.
  Ritenuto che:
    si  premette  che  la presente determinazione si limita alla sola
contingente  problematica  dell'attestazione  di qualificazione nella
cat.  OG11  attraverso i certificati di esecuzione lavori eseguiti in
vigenza  di  disposizioni  anteriori  al decreto del Presidente della
Repubblica  n.  34/2000,  senza interferire con il distinto profilo -
necessariamente  gia'  "a  regime" - dell'indicazione della cat. OG11
nei bandi di gara, per i quali le Stazioni appaltanti non possono che
fare  applicazione  della  declaratoria riportata nell'allegato A del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 34/2000, con le ulteriori
precisazioni  gia'  fornite  da  questa  Autorita'  con  le Tipologie
unitarie  di bandi di gara per l'affidamento di lavori pubblici (Nota
illustrativa,  pag.  10,  1o  capoverso,  supplemento  ordinario alla
Gazzetta   Ufficiale   n.   206,  del  4 settembre  2000)  e  con  la
determinazione 12 ottobre 2000, n. 48 (punto 12 dei considerato).
  Va  altresi'  precisato  che  la  nuova  disciplina  riguardante la
categoria  OG11, pur essendo innovativa rispetto a quella previgente,
puo'  essere  considerata  una evoluzione di questa. Cio' consente di
ritenere  che  nella declaratoria della nuova categoria generale OG11
sono  indicati  impianti  riconducibii  a  due  diversi  sottosistemi
impiantistici - rispettivamente di impiantistica "termofluidica" e di
impiantistica   "elettrica"  in  senso  lato  -  che  riproducono  la
duplicita'  gia' presente nella precedente categoria G11. Si ritiene,
pertanto,  che  per  la  qualificazione  nella categoria OG11 possano
essere  utilizzati anche i certificati dei lavori eseguiti in vigenza
delle  disposizioni  antecedenti  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 34/2000, qualora detti certificati si riferiscano ad un
insieme  di  almeno  due impianti, eseguiti tra loro congiuntamente e
relativi ciascuno ad un distinto sottosistema impiantistico.
  Ne segue che, ai fini della qualificazione nella categoria OG11, in
via    alternativa    rispetto   alle   condizioni   previste   dalla
determinazione  n. 48/2000, possano valere, altresi', direttamente, i
certificati   dei  lavori  eseguiti  in  vigenza  delle  disposizioni
antecedenti  al  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 34/2000
alle seguenti condizioni:
    ognuno di essi si riferisca ad un insieme di almeno due impianti,
eseguiti  direttamente, nonche' congiuntamente, secondo la previsione
normativa  vigente  all'epoca,  e  relativi  il primo al sottosistema
degli  "impianti  termofluidici"  ed il secondo al sottosistema degli
"impianti elettrici" in senso lato;
    nel  loro  complesso  riguardino  almeno  tre  tipi  di  impianti
menzionati  nella declaratoria OG11, ognuno dei quali deve concorrere
alla  qualificazione  con presenza significativa e, quindi, in misura
pressoche'  equivalente  ad un quarto dei valori minimi dei requisiti
previsti per la classifica da attribuire.
      Roma, 15 febbraio 2001
                                                 Il presidente: Garri
Il segretario: Esposito