Conferenza unificata
      (art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281);

                       LA CONFERENZA UNIFICATA

  Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,  il  quale  dispone  che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali  e'  unificata, per le materie e i compiti di interesse comune
delle  regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane,
con la Conferenza Stato-regioni;
  Visto  l'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, il quale, al fine della elaborazione degli schemi di decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 della legge
15 marzo  1997,  n.  59,  affida  a  questa  Conferenza il compito di
promuovere  accordi  tra  Governo,  regioni  ed enti locali, ai sensi
dell'art.  9,  comma  2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
  Visto   l'art.  9,  comma  2,  lettera  c),  del  medesimo  decreto
legislativo   28 agosto  1997,  n.  281,  il  quale  dispone  che  la
Conferenza unificata, in particolare, promuove e sancisce accordi tra
Governo,  regioni,  province,  comuni e comunita' montane, al fine di
coordinare  l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e svolgere in
collaborazione attivita' d'interesse comune;
  Visto  l'accordo  sancito  da  questa  Conferenza  nella seduta del
22 aprile  1999,  ai sensi del citato art. 9, comma 2, lettera c) del
decreto  28 agosto  1997,  n. 281 e dell'art. 7, comma 8, del decreto
legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  cosi' come modificato in data
4 novembre  1999 e integrato in data 20 gennaio 2000 (rispettivamente
repertorio atti numeri 104/CU, 167/CU e 208/CU);
  Visto   lo   schema   di   accordo   concernente  le  modalita'  di
trasferimento  delle  risorse,  ai  sensi  dell'art.  7  della  legge
15 marzo  1997,  n.  59, per l'esercizio delle funzioni in materia di
catasto,  trasmesso  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri,
ufficio   del   commissario   straordinario   del   Governo   per  il
completamento del federalismo amministrativo, che acquisito agli atti
con  protocollo  n.  2128/A.4.7.1/A.1.6.1/CU  del  12 aprile 2000, e'
stato inoltrato alle regioni ed agli enti locali;
  Tenuto  conto  delle  risultanze  della seduta del 29 marzo 2000 di
questa  Conferenza,  nel  corso della quale l'esame dell'argomento e'
stato  differito  alla  seduta  di  questa  Conferenza  successiva al
rinnovo  dei  consigli  regionali,  mentre nella seduta del 23 maggio
2000, i presidenti delle regioni e delle associazioni delle autonomie
locali hanno preannunciato un positivo avviso sullo schema di decreto
in   oggetto,   fermo  restando  l'impegno  a  costituire  un  tavolo
tecnico-politico  che  dovra'  seguire l'attuazione dei provvedimenti
previsti dall'art. 7 della richiamata legge n. 59 del 1997;
  Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza,
le  regioni  e  le  autonomie locali hanno espresso parere favorevole
sullo  schema  di  accordo  in  argomento,  ribadendo  l'esigenza  di
attivare  nel  contempo  il  tavolo  tecnico-politico di monitoraggio
convenuto nella precedente seduta del 23 maggio;
  Acquisito,  pertanto,  l'assenso  del Governo, delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane, ai sensi dell'art. 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
                              Sancisce
ai  sensi  dell'art.  9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
28 agosto  1997,  n.  281,  tra  Governo, regioni, province, comuni e
comunita'    montane,   l'accordo   concernente   le   modalita'   di
trasferimento delle risorse ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  per l'esercizio delle funzioni in materia di catasto,
trasmesso  dalla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, ufficio del
commissario  straordinario  del  Governo,  per  il  completamento del
federalismo  amministrativo,  acquisito  agli  atti con protocollo n.
2128/A. 4.7.1/A. 1.6.1/CU  del  12 aprile  2000  e  che,  allegato al
presente atto, ne costituisce parte integrante.
    Roma, 1o giugno 2000
                                                Il presidente: Loiero