Conferenza unificata (art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281); LA CONFERENZA UNIFICATA Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni; Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale, al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, affida a questa Conferenza il compito di promuovere accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza unificata, in particolare, promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' d'interesse comune; Visto l'accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 22 aprile 1999, ai sensi del citato art. 9, comma 2, lettera c) del decreto 28 agosto 1997, n. 281 e dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cosi' come modificato in data 4 novembre 1999 e integrato in data 20 gennaio 2000 (rispettivamente repertorio atti numeri 104/CU, 167/CU e 208/CU); Visto lo schema di accordo concernente le modalita' di trasferimento delle risorse, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'esercizio delle funzioni in materia di catasto, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio del commissario straordinario del Governo per il completamento del federalismo amministrativo, che acquisito agli atti con protocollo n. 2128/A.4.7.1/A.1.6.1/CU del 12 aprile 2000, e' stato inoltrato alle regioni ed agli enti locali; Tenuto conto delle risultanze della seduta del 29 marzo 2000 di questa Conferenza, nel corso della quale l'esame dell'argomento e' stato differito alla seduta di questa Conferenza successiva al rinnovo dei consigli regionali, mentre nella seduta del 23 maggio 2000, i presidenti delle regioni e delle associazioni delle autonomie locali hanno preannunciato un positivo avviso sullo schema di decreto in oggetto, fermo restando l'impegno a costituire un tavolo tecnico-politico che dovra' seguire l'attuazione dei provvedimenti previsti dall'art. 7 della richiamata legge n. 59 del 1997; Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le regioni e le autonomie locali hanno espresso parere favorevole sullo schema di accordo in argomento, ribadendo l'esigenza di attivare nel contempo il tavolo tecnico-politico di monitoraggio convenuto nella precedente seduta del 23 maggio; Acquisito, pertanto, l'assenso del Governo, delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Sancisce ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, l'accordo concernente le modalita' di trasferimento delle risorse ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'esercizio delle funzioni in materia di catasto, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio del commissario straordinario del Governo, per il completamento del federalismo amministrativo, acquisito agli atti con protocollo n. 2128/A. 4.7.1/A. 1.6.1/CU del 12 aprile 2000 e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante. Roma, 1o giugno 2000 Il presidente: Loiero