IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'
                PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
Considerato che:
  Sono  pervenuti,  in  relazione  alla  scadenza  del 1o marzo 2001,
concernente  le procedure di affidamento di appalti di importo pari o
superiore  al  controvalore  in  euro di 5.000.000 di DSP, quesiti in
ordine al momento in cui, rispetto alle procedure di gara, le imprese
devono  essere  in possesso del documento di attestazione comprovante
il possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare;
Ritenuto che:
  Non  occorre  indugiare  sulla  natura  costitutiva  o dichiarativa
dell"'attestazione"   (art.   2  comma  l,  lettera  p)  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  25 gennaio  2000, n. 34), in quanto e'
testualmente  precisato  che  la  "qualificazione  in  essa attestata
abilita  l'impresa  a  partecipare  alla  gara" e conseguentemente ad
a"eseguire  i  lavori" (art. 3, comma 2, decreto del Presidente della
Repubblica  n.  34/2000). Ne segue che la previsione normativa di una
situazione   abilitante   alla   partecipazione   ad   una  procedura
amministrativa   restringe   l'ambito   problematico   alla  semplice
precisazione  se l'impresa debba essere in possesso dell'attestazione
al  momento della indizione della gara, ovvero a quello successivo in
cui l'impresa, appunto, partecipa alla gara stessa.
  La  precisazione  anzidetta  non  puo' essere formulata, proprio in
base  al dato normativo testuale sopra riportato, che nel senso della
necessita'    di    possesso    dell'attestazione    all'atto   della
partecipazione  alla  gara;  quindi il relativo documento puo' essere
stato  rilasciato  dalla  SOA  anche  in data successiva a quella del
1o marzo 2001, indicata nel "considerato".
  La  conferma  dell'esattezza di questa soluzione si rinviene, oltre
che  nella  pacifica  giurisprudenza  amministrativa  riguardante  la
partecipazione a procedimenti di soggetti legittimati dal possesso di
requisiti (esempio tipico e' quello di procedimenti di reclutamento),
in  cui  mai  si  fa  riferimento  all'atto iniziale del procedimento
(nella   specie   che  interessa  il  bando  di  gara),  anche  nella
giurisprudenza  formatasi  in relazione al sistema Albo nazionale dei
costruttori.
  Si  legge, infatti, (Cons. Stato sezione V, 11 aprile 1991, n. 517;
Tribunale  amministrativo  regionale  Milano,  sezione III, 21 luglio
1994,  n.  529)  che  l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori
costituisce  presupposto  di  legittimazione  speciale del privato il
quale  contratti con la pubblica amministrazione che deve esistere al
momento  sia  della  gara  che  della stipulazione del contratto, non
potendo intervenire, con effetti sanati, in un tempo successivo.
  E'  stato  ulteriormente chiarito (Cons. Stato sezione V, 13 giugno
1998,  n.  830)  che  l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori
costituisce   un   requisito  soggettivo  necessario  per  concorrere
validamente  all'esperimento  di  una  gara  per l'appalto dei lavori
pubblici   e  puo'  farsi  rientrare  nell'ambito  dei  provvedimenti
creativi di status, ovvero nella categoria delle ammissioni (atti che
imprimono una qualita' ad un soggetto).
                In base alle suesposte considerazioni
le  imprese  possono  partecipare  alle  procedure  di affidamento di
appalti  di  importo  pari  o  superiore  al  controvalore in euro di
5.000.000  di  DSP qualora in possesso di attestazione rilasciata sia
in  data anteriore al 1o marzo 2001, sia in data successiva a questa,
purche' antecedente alla data dell'offerta alla gara.
    Roma, 15 febbraio 2001
                                                 Il presidente: Garri
Il segretario: Esposito