IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO d'intesa con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12 concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea; Visti gli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" (2000/C28/02) del 1o febbraio 2000; Vista la legge 25 marzo 1997, n. 68, recante "Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero"; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che prevede la realizzazione, da parte del Ministero del commercio con l'estero, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali ed avvalendosi dell'I.C.E., di specifici interventi volti alla promozione all'estero di prodotti di alta qualita' del settore agroalimentare; Tenuto conto dell'intesa raggiunta in sede di conferenza Stato-regioni espressa nel "Documento di strategia a sostegno del settore agroalimentare", del luglio 1999; Tenuto conto delle "Linee guida per l'internazionalizzazione delle aziende e la promozione dei prodotti del settore agroalimentare" adottate il 15 febbraio 2000 dal Ministero del commercio con l'estero e dal Ministero delle politiche agricole e forestali, con particolare riguardo ai mercati/obiettivo ed alle tipologie di intervento; Ravvisata l'opportunita' di sostenere la diffusione all'estero dei prodotti agroalimentari di alta qualita' nel settore, attraverso specifiche azioni di promozione volte a esaltare la tradizione e la qualita' della produzione; Decreta: Art. 1. Caratteri dei progetti ammissibili al finanziamento 1. Il Ministero del commercio con l'estero cofinanzia progetti di promozione integrata di prodotti agroalimentari italiani di alta qualita', al fine di favorirne la presenza sui mercati esteri. 2. Nell'ambito dei progetti di promozione integrata possono essere ricomprese le seguenti tipologie di azioni: a) campagne promozionali, azioni pubblicitarie e di relazioni pubbliche intese a diffondere la conoscenza dei prodotti di alta qualita', con particolare riguardo ai caratteri legati alla tradizione, all'igiene ed alla sicurezza alimentare ed alle produzioni agroalimentari biologiche, anche al fine di favorire la diffusione e la commercializzazione di detti prodotti; b) attivita' di consulenza, studio e progettazione, volte alla conoscenza dei mercati e delle opportunita' da essi offerte ed alla qualificazione dei servizi di accompagnamento del prodotto, in relazione alle esigenze dei destinatari; c) partecipazione a missioni commerciali ed a manifestazioni, fiere ed esposizioni. 3. Sono ammissibili al cofinanziamento progetti integrati che prevedano la realizzazione di un insieme di azioni coordinate, in grado di rappresentare un disegno organico di promozione, e che siano coerenti con le capacita' economiche e organizzative del proponente. 4. I progetti devono essere realizzati entro un periodo di due anni, a decorrere dalla data di comunicazione della concessione del cofinanziamento. 5. I progetti devono essere realizzati in Paesi non facenti parte dell'Unione europea, possono riguardare al massimo due Paesi appartenenti alla stessa area geo-economica e devono rispettare la disciplina comunitaria in materia di regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicita' dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato CEE, esclusi i prodotti della pesca (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 302/6 del 12 novembre 1987).