IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
                            d'intesa con
          IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12 concernente
le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
  Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea;
  Visti  gli  "Orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti di Stato nel
settore agricolo" (2000/C28/02) del 1o febbraio 2000;
  Vista la legge 25 marzo 1997, n. 68, recante "Riforma dell'Istituto
nazionale per il commercio estero";
  Visto  l'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che
prevede  la  realizzazione,  da parte del Ministero del commercio con
l'estero,  d'intesa  con  il  Ministero  delle  politiche  agricole e
forestali  ed  avvalendosi dell'I.C.E., di specifici interventi volti
alla  promozione  all'estero di prodotti di alta qualita' del settore
agroalimentare;
  Tenuto   conto   dell'intesa   raggiunta   in  sede  di  conferenza
Stato-regioni  espressa  nel  "Documento  di strategia a sostegno del
settore agroalimentare", del luglio 1999;
  Tenuto  conto delle "Linee guida per l'internazionalizzazione delle
aziende  e  la  promozione  dei  prodotti del settore agroalimentare"
adottate il 15 febbraio 2000 dal Ministero del commercio con l'estero
e dal Ministero delle politiche agricole e forestali, con particolare
riguardo ai mercati/obiettivo ed alle tipologie di intervento;
  Ravvisata  l'opportunita' di sostenere la diffusione all'estero dei
prodotti  agroalimentari  di  alta  qualita'  nel settore, attraverso
specifiche  azioni  di promozione volte a esaltare la tradizione e la
qualita' della produzione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
         Caratteri dei progetti ammissibili al finanziamento
  1.  Il  Ministero del commercio con l'estero cofinanzia progetti di
promozione  integrata  di  prodotti  agroalimentari  italiani di alta
qualita', al fine di favorirne la presenza sui mercati esteri.
  2.  Nell'ambito dei progetti di promozione integrata possono essere
ricomprese le seguenti tipologie di azioni:
    a)  campagne  promozionali,  azioni  pubblicitarie e di relazioni
pubbliche  intese  a  diffondere  la  conoscenza dei prodotti di alta
qualita',   con   particolare   riguardo  ai  caratteri  legati  alla
tradizione,   all'igiene   ed   alla  sicurezza  alimentare  ed  alle
produzioni  agroalimentari  biologiche,  anche al fine di favorire la
diffusione e la commercializzazione di detti prodotti;
    b)  attivita'  di  consulenza, studio e progettazione, volte alla
conoscenza  dei  mercati e delle opportunita' da essi offerte ed alla
qualificazione  dei  servizi  di  accompagnamento  del  prodotto,  in
relazione alle esigenze dei destinatari;
    c)  partecipazione  a  missioni  commerciali ed a manifestazioni,
fiere ed esposizioni.
  3.  Sono  ammissibili  al  cofinanziamento  progetti  integrati che
prevedano  la  realizzazione  di  un insieme di azioni coordinate, in
grado di rappresentare un disegno organico di promozione, e che siano
coerenti con le capacita' economiche e organizzative del proponente.
  4.  I  progetti  devono  essere  realizzati entro un periodo di due
anni,  a  decorrere dalla data di comunicazione della concessione del
cofinanziamento.
  5.  I  progetti devono essere realizzati in Paesi non facenti parte
dell'Unione   europea,   possono  riguardare  al  massimo  due  Paesi
appartenenti  alla  stessa  area geo-economica e devono rispettare la
disciplina  comunitaria  in  materia  di regolamentazione degli aiuti
nazionali  a  favore  della  pubblicita'  dei  prodotti agricoli e di
taluni  prodotti  non  compresi  nell'allegato  II  del Trattato CEE,
esclusi  i  prodotti  della pesca (Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee C 302/6 del 12 novembre 1987).