L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), ed in particolare l'art. 4, comma 4, che sostituisce l'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, disponendo, tra l'altro, che all'ISVAP sono trasferite le funzioni e le competenze gia' attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia assicurativa; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, ed in particolare, l'art. 25, comma 12, il quale dispone che il rendimento prevedibile delle attivita' rappresentative delle riserve tecniche dovra' essere definito dall'impresa in conformita' alle specifiche indicazioni fornite dall'ISVAP, con particolare riguardo agli attivi di futura acquisizione; Visto l'art. 119, comma 1, del decreto legislativo n. 174/1995 che stabilisce che per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto, le imprese di cui ai titoli II e IV continuano ad utilizzare i principi di calcolo vigenti a tale data in deroga a quanto disposto dagli articoli 24 e 25; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante attuazione della direttiva 79/267/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 31, comma 6, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la facolta' di imporre l'adozione di basi tecniche piu' adeguate per il calcolo delle riserve tecniche; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 luglio 1987 recante disposizioni sulla determinazione del livello minimo delle riserve tecniche che debbono essere costituite dalle imprese che esercitano le assicurazioni private sulla vita; Considerato che la determinazione del rendimento prevedibile non puo' prescindere da un'analisi integrata degli impegni derivanti dai contratti in vigore e dei relativi investimenti; Considerato che i contratti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 174/1995 presentano caratteristiche tali da non rientrare nelle previsioni del comma 12 dell'art. 25 del citato decreto; Considerato che per i contratti con specifica provvista di attivi di cui agli articoli 5 e 7 del provvedimento n. 1036-G del 6 novembre 1998, questo Istituto ha definito, ai fini dell'individuazione del tasso massimo garantibile, i criteri per la determinazione del rendimento atteso degli attivi acquisiti dall'impresa per la copertura degli impegni assunti; Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni che introducano elementi di prudenza ed obiettivita' nella determinazione del rendimento prevedibile delle attivita' rappresentative delle riserve tecniche per i contratti che prevedono una garanzia di tasso di interesse; Dispone: Art. 1. 1. Per rendimento prevedibile delle attivita' rappresentative delle riserve tecniche deve intendersi, per i contratti a prestazione rivalutabile collegati a gestioni interne separate, il rendimento della singola gestione riferito ai periodi di osservazione che hanno inizio a partire dalla data di chiusura di quello in corso al momento delle valutazioni previste al comma 12 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 174/1995, da stimare sulla base dei criteri indicati al successivo art. 3. 2. Ai fini della valutazione del rendimento prevedibile le imprese esercenti i rami vita devono disporre di procedure che consentano di effettuare un'analisi congiunta del portafoglio delle attivita' e delle passivita' per singola gestione separata. Al riguardo le imprese stabiliscono i criteri di organizzazione e di analisi dei dati piu' idonei alla propria struttura aziendale ed alle caratteristiche tecniche e dimensionali dei portafogli tenuto conto dei livelli minimi di indagine e di informativa richiesti dal presente provvedimento. 3. Le procedure informative devono consentire di rilevare e analizzare gli elementi caratteristici delle attivita' e delle passivita' idonei ad identificarne i flussi prospettici ed a valutarne la sensibilita' al variare del contesto economico e finanziario. 4. L'analisi puo' essere limitata alle sole gestioni separate ritenute dalle imprese significative per livello dimensionale o per livello di rischiosita' delle garanzie finanziarie offerte. In ogni caso l'analisi deve riguardare almeno l'ottanta per cento del complesso delle riserve tecniche relative alle polizze collegate a gestioni separate. 5. Per quanto riguarda il portafoglio delle attivita' le imprese, per ciascuna gestione separata ritenuta significativa, devono tener conto almeno dei seguenti elementi: a) le date di scadenza e gli importi delle cedole, degli incassi periodici, dei rimborsi, dei dividendi e degli altri redditi di ciascuna categoria di attivita' ivi compresi gli strumenti derivati; b) l'ipotesi di uscita dal portafoglio per i titoli senza scadenza definita, per i titoli di capitale, per gli OICR e per gli altri attivi; c) gli indicatori relativi al rischio di credito; d) gli indicatori di volatilita' e correlazione; e) le opzionalita' presenti nei singoli attivi ed il loro impatto sui flussi di cassa attesi; f) le strutture delle curve di rendimento dei tassi di interesse ed i tassi di cambio degli attivi interessati; g) il rendimento effettivo dei singoli titoli a reddito fisso in riferimento ai valori di carico nella gestione separata; h) i valori di carico nella gestione separata e i valori correnti degli attivi; i) gli attivi ad utilizzo durevole e non durevole. 6. Per quanto concerne il portafoglio del passivo l'analisi deve essere finalizzata al monitoraggio degli impegni assunti con particolare riferimento ai livelli di garanzia finanziaria ed alle dinamiche di adeguamento delle prestazioni contrattualmente previsti. A tal fine le imprese devono tener conto almeno dei seguenti elementi: a) la struttura dell'impegno finanziario; b) la misura della garanzia finanziaria; c) la misura del tasso tecnico di tariffa; d) la forma contrattuale; e) la tipologia tariffaria; f) la tipologia del premio; g) la periodicita' del premio; h) l'ammontare del premio e delle somme assicurate; i) le basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, impiegate in tariffa; j) le opzioni contrattuali; k) la durata residua degli impegni contrattuali e delle garanzie finanziarie; l) il canale di acquisizione; m) le frequenze di eliminazione per singola causa; n) gli effetti dei trattati di riassicurazione passiva sugli impegni contrattuali.