L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni  e  le  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  la  semplificazione dei procedimenti amministrativi in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza    del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle  assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), ed in
particolare l'art. 4, comma 4, che sostituisce l'art. 2, comma 1, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18 aprile  1994, n. 385,
disponendo,  tra l'altro, che all'ISVAP sono trasferite le funzioni e
le  competenze  gia'  attribuite  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato in materia assicurativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  174,  recante
attuazione  della  direttiva  92/96/CEE  in  materia di assicurazione
diretta  sulla vita, ed in particolare, l'art. 25, comma 12, il quale
dispone che il rendimento prevedibile delle attivita' rappresentative
delle   riserve  tecniche  dovra'  essere  definito  dall'impresa  in
conformita'  alle  specifiche  indicazioni  fornite  dall'ISVAP,  con
particolare riguardo agli attivi di futura acquisizione;
  Visto  l'art. 119, comma 1, del decreto legislativo n. 174/1995 che
stabilisce  che  per i contratti stipulati anteriormente alla data di
entrata  in vigore del citato decreto, le imprese di cui ai titoli II
e  IV  continuano  ad utilizzare i principi di calcolo vigenti a tale
data in deroga a quanto disposto dagli articoli 24 e 25;
  Vista  la  legge  22 ottobre 1986, n. 742, recante attuazione della
direttiva  79/267/CEE  in materia di assicurazione diretta sulla vita
ed  in  particolare  l'art.  31, comma 6, che attribuisce al Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  la  facolta' di
imporre  l'adozione  di  basi  tecniche  piu' adeguate per il calcolo
delle riserve tecniche;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato   del   2 luglio  1987  recante  disposizioni  sulla
determinazione  del livello minimo delle riserve tecniche che debbono
essere  costituite  dalle  imprese  che  esercitano  le assicurazioni
private sulla vita;
  Considerato  che  la  determinazione del rendimento prevedibile non
puo'  prescindere da un'analisi integrata degli impegni derivanti dai
contratti in vigore e dei relativi investimenti;
  Considerato  che  i  contratti  di  cui  all'art.  30  del  decreto
legislativo  n.  174/1995  presentano  caratteristiche  tali  da  non
rientrare  nelle  previsioni  del  comma  12  dell'art. 25 del citato
decreto;
  Considerato  che  per i contratti con specifica provvista di attivi
di cui agli articoli 5 e 7 del provvedimento n. 1036-G del 6 novembre
1998,  questo  Istituto  ha definito, ai fini dell'individuazione del
tasso  massimo  garantibile,  i  criteri  per  la  determinazione del
rendimento   atteso   degli  attivi  acquisiti  dall'impresa  per  la
copertura degli impegni assunti;
  Ritenuta  la  necessita'  di  emanare  disposizioni che introducano
elementi   di  prudenza  ed  obiettivita'  nella  determinazione  del
rendimento  prevedibile delle attivita' rappresentative delle riserve
tecniche  per  i  contratti  che  prevedono  una garanzia di tasso di
interesse;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per rendimento prevedibile delle attivita' rappresentative delle
riserve  tecniche  deve  intendersi,  per  i  contratti a prestazione
rivalutabile  collegati  a  gestioni  interne separate, il rendimento
della  singola gestione riferito ai periodi di osservazione che hanno
inizio a partire dalla data di chiusura di quello in corso al momento
delle  valutazioni  previste  al  comma  12  dell'art. 25 del decreto
legislativo  n.  174/1995, da stimare sulla base dei criteri indicati
al successivo art. 3.
  2. Ai  fini della valutazione del rendimento prevedibile le imprese
esercenti  i rami vita devono disporre di procedure che consentano di
effettuare  un'analisi  congiunta  del  portafoglio delle attivita' e
delle  passivita'  per  singola  gestione  separata.  Al  riguardo le
imprese  stabiliscono  i  criteri  di organizzazione e di analisi dei
dati   piu'   idonei   alla   propria  struttura  aziendale  ed  alle
caratteristiche  tecniche  e dimensionali dei portafogli tenuto conto
dei  livelli  minimi  di  indagine  e  di  informativa  richiesti dal
presente provvedimento.
  3.  Le  procedure  informative  devono  consentire  di  rilevare  e
analizzare  gli  elementi  caratteristici  delle  attivita'  e  delle
passivita'   idonei  ad  identificarne  i  flussi  prospettici  ed  a
valutarne  la  sensibilita'  al  variare  del  contesto  economico  e
finanziario.
  4.  L'analisi  puo'  essere  limitata  alle  sole gestioni separate
ritenute  dalle  imprese significative per livello dimensionale o per
livello  di  rischiosita' delle garanzie finanziarie offerte. In ogni
caso  l'analisi  deve  riguardare  almeno  l'ottanta  per  cento  del
complesso  delle  riserve  tecniche relative alle polizze collegate a
gestioni separate.
  5.  Per  quanto riguarda il portafoglio delle attivita' le imprese,
per  ciascuna  gestione separata ritenuta significativa, devono tener
conto almeno dei seguenti elementi:
    a) le  date di scadenza e gli importi delle cedole, degli incassi
periodici,  dei  rimborsi,  dei  dividendi  e  degli altri redditi di
ciascuna categoria di attivita' ivi compresi gli strumenti derivati;
    b) l'ipotesi  di  uscita  dal  portafoglio  per  i  titoli  senza
scadenza  definita,  per i titoli di capitale, per gli OICR e per gli
altri attivi;
    c) gli indicatori relativi al rischio di credito;
    d) gli indicatori di volatilita' e correlazione;
    e) le opzionalita' presenti nei singoli attivi ed il loro impatto
sui flussi di cassa attesi;
    f) le  strutture delle curve di rendimento dei tassi di interesse
ed i tassi di cambio degli attivi interessati;
    g) il  rendimento effettivo dei singoli titoli a reddito fisso in
riferimento ai valori di carico nella gestione separata;
    h) i valori di carico nella gestione separata e i valori correnti
degli attivi;
    i) gli attivi ad utilizzo durevole e non durevole.
  6.  Per  quanto  concerne il portafoglio del passivo l'analisi deve
essere   finalizzata   al  monitoraggio  degli  impegni  assunti  con
particolare  riferimento  ai  livelli di garanzia finanziaria ed alle
dinamiche di adeguamento delle prestazioni contrattualmente previsti.
A  tal  fine  le  imprese  devono  tener  conto  almeno  dei seguenti
elementi:
    a) la struttura dell'impegno finanziario;
    b) la misura della garanzia finanziaria;
    c) la misura del tasso tecnico di tariffa;
    d) la forma contrattuale;
    e) la tipologia tariffaria;
    f) la tipologia del premio;
    g) la periodicita' del premio;
    h) l'ammontare del premio e delle somme assicurate;
    i) le  basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, impiegate in
tariffa;
    j) le opzioni contrattuali;
    k) la  durata residua degli impegni contrattuali e delle garanzie
finanziarie;
    l) il canale di acquisizione;
    m) le frequenze di eliminazione per singola causa;
    n) gli  effetti  dei  trattati  di  riassicurazione passiva sugli
impegni contrattuali.