L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 febbraio 2001,
  premesso che:
    ai  sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 14 novembre 1995, n.
481  (di  seguito:  legge  n.  481/1995) devono intendersi trasferite
all'Autorita'   per   l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita')  tutte  le  funzioni amministrative esercitate da organi
statali  e  da  altri  enti  e  amministrazioni  pubbliche,  anche  a
ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni;
    ai  sensi  dell'art. 3, comma 1, della legge n. 481/1995, sono in
particolare  trasferite  all'Autorita'  le  funzioni  in  materia  di
energia  elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera b),
del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373,
al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
    l'art.  2,  comma  12,  lettera  e), della legge numero 481/1995,
prevede   che   l'Autorita'   stabilisce  e  aggiorna,  in  relazione
all'andamento  del  mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri
elementi  di  riferimento  per determinare le tariffe di cui ai commi
17,  18  e  19,  nonche'  le  modalita'  per  il  recupero  dei costi
eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare
la  qualita',  l'efficienza  del servizio e l'adeguata diffusione del
medesimo  sul  territorio  nazionale,  nonche' la realizzazione degli
obiettivi  generali  di  carattere sociale, di tutela ambientale e di
uso  efficiente  delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 1, tenendo
separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; prevede,
inoltre,  che  l'Autorita'  verifica la conformita' ai criteri di cui
alla  presente  lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe
annualmente  presentate  e  si  pronuncia,  sentiti  eventualmente  i
soggetti  esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento
della  proposta;  e  prevede che, qualora la pronuncia dell'Autorita'
non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate
positivamente;
    l'art.  3,  comma  4,  della  legge  n.  481/1995,  prevede che i
soggetti   esercenti   il   servizio  predispongono  la  proposta  di
aggiornamento  delle  tariffe  da sottoporre entro il 30 settembre di
ogni  anno alla verifica da parte dell'Autorita' nell'esercizio delle
funzioni  di cui all'art. 2, comma 12, della medesima legge; prevede,
inoltre,  che  trascorsi  quarantacinque  giorni  dalla comunicazione
della   proposta   di   aggiornamento  senza  che  l'Autorita'  abbia
verificato la proposta la stessa si intende positivamente verificata;
che   ove   l'Autorita'   ritenga  necessario  richiedere  notizie  o
effettuare  approfondimenti,  il  suddetto  termine  e'  prorogato di
quindici  giorni;  e  prevede,  infine,  che  le  tariffe relative ai
servizi  di  fornitura  dell'energia  elettrica,  aggiornate entro il
31 dicembre  di ogni anno, entrano in vigore dal 1o gennaio dell'anno
successivo;
    con  la  deliberazione  29  dicembre  1999, n. 204/99, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 306 del 31 dicembre
1999,  supplemento  ordinario  n.  235  (di  seguito deliberazione n.
204/99),  l'Autorita'  ha emanato norme per la regolamentazione della
tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per
la  determinazione  delle  tariffe  dei servizi di distribuzione e di
vendita  dell'energia  elettrica  ai clienti del mercato vincolato ai
sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995;
    ai   sensi   dell'art.   5,   comma   5.4,   della  deliberazione
dell'Autorita'   n.   204/99,   le   imprese   esercenti   presentano
all'Autorita',  ai  fini  della  verifica di cui all'art. 3, comma 4,
della  legge  n.  481/1995, le opzioni tariffarie base e speciali che
intendono  offrire  per  l'anno  2001 alle tipologie di utenza di cui
all'art.  2,  comma  2.1,  lettere  da b) a i) della deliberazione n.
204/99;
    il  tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Lombardia, con
sentenze  n.  06165/2000, 06166/2000 e 06167/2000, depositate in data
30 ottobre  2000,  in  parziale  accoglimento  di  alcuni dei ricorsi
proposti,  ha  disposto  l'annullamento  della  deliberazione  numero
204/99;
    con  ordinanze del 1o dicembre 2000, n. 6203/2000, n. 6204/2000 e
n.  6205/2000,  il  Consiglio  di  Stato ha sospeso l'efficacia delle
sentenze sopra citate rese dal tribunale amministrativo regionale per
la Lombardia;
    con  deliberazione  28 dicembre 2001, n. 243/00, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  4 del 5 gennaio 2001,
supplemento  ordinario  n.  2  (di seguito: deliberazione n. 243/00),
l'Autorita'  ha  adottato  disposizioni  in materia di tariffe per la
fornitura  di  energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per
l'anno  2001,  in attuazione e ad integrazione della deliberazione n.
204/99;
                                Visti:
    la legge n. 481/1995;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
                                Viste:
    la deliberazione n. 204/99;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 dicembre  1999,  n. 205/99,
recante  definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica
alle  imprese  distributrici,  per l'integrazione della deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n.
13/99,  e  per  la  definizione  dell'ulteriore  componente di ricavo
concernente  l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici
e  destinata  ai  clienti  del  mercato  vincolato,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 306, del 31 dicembre 1999,
supplemento ordinario n. 235 (di seguito deliberazione n. 205/99);
    la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2000, n. 230, recante
norme   per  la  modificazione  e  integrazione  delle  deliberazioni
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 26 giugno 1997, n.
70/97,  28 ottobre  1997, n. 108/97, 29 dicembre 1999, n. 204/99, (di
seguito: deliberazione n. 230/00);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28 dicembre  2000,  n. 238/00,
recante  norme  per  la definizione dei prezzi dell'energia elettrica
all'ingrosso  per i clienti del mercato vincolato per l'anno 2001, in
corso   di   pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  (di  seguito:
deliberazione n. 238/00);
    la  deliberazione  dall'Autorita'  28 dicembre  2000,  n. 242/00,
recante  norme per l'adozione di ulteriori disposizioni in materia di
codici  di  condotta  commerciale e di integrazione dell'art. 4 della
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas n.
204/99,  in  corso  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale (di
seguito:  deliberazione  n. 242/00) ha definito un codice di condotta
commerciale per i soggetti esercenti ai quali non sia stato approvato
il codice di condotta commerciale entro il 31 dicembre 2000;
                           Considerato che:
    a  seguito  di  ulteriori  approfondimenti  svolti  dagli  uffici
dell'Autorita'   sono  emersi  elementi  che  rendono  necessaria  la
modifica  della  deliberazione n. 243/00, con la quale l'Autorita' ha
stabilito  che  ventidue  soggetti  esercenti  non  hanno  presentato
opzioni tariffarie base ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.
481/1995,  secondo le disposizioni della deliberazione dell'Autorita'
n. 204/99;
    in  base  degli  approfondimenti  di  cui al precedente alinea, i
soggetti  esercenti  che non hanno presentato opzioni tariffarie base
ai  sensi  dell'art.  3, comma 4, della legge n. 481/1995, secondo le
disposizioni   della   deliberazio  dell'Autorita'  n.  204/99,  sono
ventuno, vale a dire:
      l'azienda Ahrntaler Bauindustrie (Bolzano);
      l'azienda elettrica comunale di Vervo' (Trento);
      l'azienda elettrica Stelvio (Bolzano);
      l'azienda interessenza elettrica Vicina Armentarola (Bolzano);
      l'azienda       interessenza      utilizzazioni      idrauliche
Pedraces-Costalta (Bolzano);
      la casa di reclusione di Gorgona (Livorno);
      la centrale elettrica Colz Spessa (Bolzano);
      il comune di Jenne (Roma);
      il comune di Monte Compatri (Roma);
      il comune di Moso in Passiria (Bolzano);
      il comune di Perdifumo (Salerno);
      il comune di Rocca Pia (L'Aquila);
      il comune di Saracinesco - Servizi elettrici (Roma);
      il comune di Sessa Cilento (Salerno);
      il comune di Tres (Trento);
      il comune di Valprato Soana - Servizi elettrici (Torino);
      il comune di Vermiglio - Servizi elettrici (Trento);
      il consorzio azienda elettrica Corvara (Bolzano);
      il consorzio utenti luce elettrica Salza (Torino);
      la ditta Ebenkofler Laurentius (Bolzano);
      la  societa'  elettrica  Musellarese  di  Emilio  Sarra  &  Co.
(Pescara);
  Considerato che:
    a  seguito  di  ulteriori  approfondimenti  svolti  dagli  uffici
dell'Autorita'   sono  emersi  elementi  che  rendono  necessaria  la
modifica  della  deliberazione n. 243/00, con la quale l'Autorita' ha
valutato  quindici opzioni tariffarie base difformi ai criteri di cui
all'art.  2,  comma  12,  lettera e), della legge n. 481/1995 ed alla
deliberazione n. 204/99;
    per  la determinazione della conformita' delle opzioni tariffarie
base  alla  disciplina  di  cui  alla  deliberazione n. 204/99, resta
valido   quanto   previsto  al  secondo  e  terzo  considerato  della
deliberazione n. 243/00;
  Considerato  che  a  seguito  degli approfondimenti di cui al punto
precedente,  le  proposte  tariffarie  base che risultano difformi ai
criteri  di  cui  all'art.  2,  comma  12, lettera e), della legge n.
481/1995 e alla deliberazione n. 204/99 sono dieci, vale a dire:
    l'azienda elettrica monguelfo con sede in via Rienza n. 7 - 39035
Monguelfo  (Bolzano),  ha  presentato  un'opzione  tariffaria  per la
tipologia   di   utenza  Forniture  in  media  tensione  per  usi  di
illuminazione   pubblica   che   comporta,   per  alcuni  livelli  di
utilizzazione  della  potenza  impegnata,  un esborso complessivo per
cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'art. 8,
comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;
    la centrale elettrica Fleres, con sede in frazione di Fleres 124,
Colle  Isarco  -  39040 (Bolzano) ha presentato un'opzione tariffaria
per  la tipologia di utenza Forniture in media tensione per tutti gli
altri  usi  oltre  192,5  kW  di  potenza impegnata che comporta, per
alcuni  livelli  di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso
complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di
cui all'art. 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;
    la  centralina  elettrica  Costa (Anton Leimegger), di Onies, con
sede in localita' Stegona - via Althing, 50 - 39031 Brunico (Bolzano)
ha  presentato  un'opzione  tariffaria  per  la  tipologia  di utenza
forniture in bassa tensione per tutti gli altri usi che comporta, per
alcuni  livelli  di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso
complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di
cui all'art. 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;
    il  Comune  di  Alpette,  con sede in via Senta 22, 10080 Alpette
(Torino)  ha  presentato  opzioni tariffarie base per le tipologie di
utenza forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica,
forniture  in  bassa  tensione  per tutti gli altri usi, forniture in
media  tensione  per tutti gli altri usi che prevedono una nozione di
potenza elettrica di riferimento per l'applicazione dei corrispettivi
espressi  in lire/kW non coerente con quella di cui all'art. 1, comma
1.1,  lettera  q),  della  deliberazione n. 204/99. Cio' comporta per
alcuni  livelli  di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso
complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di
cui all'art. 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;
    il  Comune  di  Berchidda  con sede in piazza del Popolo 5, 07022
Berchidda  (Sassari)  ha  presentato  un'opzione  tariffaria  per  la
tipologia   di   utenza  forniture  in  media  tensione  per  usi  di
illuminazione   pubblica   che   comporta,   per  alcuni  livelli  di
utilizzazione  della  potenza  impegnata,  un esborso complessivo per
cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'art. 8,
comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;
    il  Comune  di  Oschiri  con sede in via Marconi 9, 07027 Oschiri
(Sassari)  ha  presentato  un'opzione  tariffaria per la tipologia di
utenza  forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica
che  comporta,  per  alcuni  livelli  di  utilizzazione della potenza
impegnata,  un  esborso  complessivo  per  cliente superiore a quello
ammesso   dal   vincolo  V2,  di  cui  all'art.  8,  comma 8.2  della
deliberazione n. 204/99;
    la ditta Compassi Gelindo con sede in via Stazione 1, 33010 Dogna
(Udine)  ha  presentato  un'opzione  tariffaria  per  la tipologia di
utenza  forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica
che  comporta,  per  alcuni  livelli  di  utilizzazione della potenza
impegnata,  un  esborso  complessivo  per  cliente superiore a quello
ammesso   dal  vincolo  V2,  di  cui  all'art.  8,  comma  8.2  della
deliberazione n. 204/99;
    la  SIPPIC  S.p.a.  con  sede  legale in via G. Rossini 22, 80128
Napoli,  ha presentato opzioni tariffarie base per tutte le tipologie
di  utenza  che comportano, per alcuni livelli di utilizzazione della
potenza  impegnata,  un  esborso  complessivo per cliente superiore a
quello  ammesso  dal  vincolo  V2, di cui all'art. 8, comma 8.2 della
deliberazione n. 204/99;
    la societa' cooperativa idroelettrica di Forni di Sopra, con sede
in  via Nazionale, localita' Santaviela, 33024 Forni di Sopra (Udine)
ha  presentato  un'opzione  tariffaria  per  la  tipologia  di utenza
forniture  in  media  tensione  per usi di illuminazione pubblica che
comporta,   per   alcuni   livelli  di  utilizzazione  della  potenza
impegnata,  un  esborso  complessivo  per  cliente superiore a quello
ammesso  dal  vincolo  V2,  di  cui  all'art.  8,  comma  8.2,  della
deliberazione n. 204/99;
    la  societa'  impianti  elettrici  (SIE)  S.r.l.  con sede in via
Condotta  10,  50122 Firenze ha presentato un'opzione tariffaria base
per  la  tipologia  di utenza, forniture in bassa tensione per usi di
illuminazione  pubblica e un'opzione tariffaria base per la tipologia
di  utenza  forniture  in  bassa tensione per tutti gli altri usi che
prevedono  una  nozione  di  potenza  elettrica  di  riferimento  per
l'applicazione dei corrispettivi espressi in lire/kW non coerente con
quella  di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera q), della deliberazione
n.  204/99, e cio' comporta per alcuni livelli di utilizzazione della
potenza  impegnata,  un  esborso  complessivo per cliente superiore a
quello  ammesso  dal  vincolo V2, di cui all'art. 8, comma 8.2, della
deliberazione n. 204/99;
  Considerato che:
    a  seguito  di  ulteriori  approfondimenti  svolti  dagli  uffici
dell'Autorita'   sono  emersi  elementi  che  rendono  necessaria  la
modifica  della  deliberazione n. 243/00, con la quale l'autorita' ha
valutato tutte le opzioni tariffarie speciali o ulteriori conformi ai
criteri  di  cui  all'art.  2,  comma  12, lettera e), della legge n.
481/1995 ed alla deliberazione n. 204/99;
    in  base  degli  approfondimenti di cui al precedente alinea, una
proposta  tariffaria  ulteriore  risulta  difforme  ai criteri di cui
all'art.  2,  comma  12,  lettera  e), della legge n. 481/1995 e alla
deliberazione  n.  204/99, vale a dire: la societa' AEM Torino S.p.a,
con  sede  legale  in  via  Bertola  48,  10122 Torino, ha presentato
un'opzione  tariffaria  speciale per la tipologia di utenza forniture
in  bassa tensione per usi domestici denominata ad incremento potenza
che  viola  il  principio  di  non discriminazione di cui all'art. 5,
comma 5.2 della deliberazione n. 204/99;
  Ritenuto  che  gli  ulteriori  approfondimenti  svolti dagli uffici
dell'autorita'  rendano necessario modificare ed integrare il testo e
le  tabelle  della  deliberazione  n.  243/00,  al  fine di garantire
uniformita' di trattamento a tutti i soggetti esercenti;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1  Ai fini della presente deliberazione, si applicano le seguenti
definizioni:
    a) per autorita' si intende l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas;
    b)  per  legge n. 481/1995, si intende la legge 14 novembre 1995,
n. 481;
    c)  per  deliberazione  n.  204/99,  si  intende la deliberazione
dell'autorita'  per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n.
204/99,  "Regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri
elementi  di  riferimento  per  la  determinazione  delle tariffe dei
servizi  di  distribuzione  e  di  vendita  dell'energia elettrica ai
clienti  del  mercato  vincolato  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 12,
lettera e),  della legge 14  novembre 1995, n. 481", pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 306, del 31 dicembre 1999,
supplemento   ordinario   n.   235,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    d)  per  deliberazione  n.  243/00,  si  intende la deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n.
243/00,  "Adozione  di  disposizioni  in  materia  di  tariffe per la
fornitura  di  energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per
l'anno  2000  in  attuazione  e  ad  integrazione della deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n.
204/99",  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4
del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2.