IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE

  Vista  la  legge  26 febbraio 1992, n. 211, con la quale sono stati
stanziati   finanziamenti,  ai  fini  dello  sviluppo  del  trasporto
pubblico  in  ambito  urbano,  per  la  realizzazione  di  sistemi di
trasporto rapido di massa a guida vincolata;
  Viste  le leggi n. 341/1995, n. 641/1996, n. 208/1998, n. 30/1998 e
n.  194/1998,  con  le  quali  sono  stati  assegnati  contributi  ad
interventi  inseriti nelle graduatorie predisposte per il riparto dei
fondi ex lege n. 211/1992;
  Visto  l'art. 29 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha fissato
i  termini  entro  i  quali  dovevano  essere  presentati  i progetti
definitivi,   relativi  a  interventi  rientranti  nell'ambito  delle
finalita'  previste  dalla  legge  26 febbraio  1992, n. 211, pena la
revoca dei contributi concessi;
  Visto l'art. 13 della legge n. 472 del 7 dicembre 1999, concernente
"Interventi nel settore dei trasporti";
  Visto  il  decreto del Ministro dei trasporti del 21 dicembre 1999,
con  il  quale  sono  state individuate procedure di attuazione degli
interventi  finanziati ai sensi della legge n. 211/1992, e successivi
rifinanziamenti;
  Viste  le  richieste  di proroga al termine fissato dall'art. 2 del
citato decreto formulata dai soggetti attuatori interessati;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  22 dicembre  2000,  prot. n.
1567(TIF5)211;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Scadenza per l'avvio dei lavori
  1.  I termini per la consegna dei lavori fissati dall'art. 2, comma
3,   del   decreto  ministeriale  21 dicembre  1999,  per  interventi
approvati  nel periodo dal 21 dicembre 1999 al 22 dicembre 2000, sono
fissati  in  diciotto mesi a decorrere dalla data di approvazione del
progetto.
  2.  Il  mancato  rispetto  dei termini di cui al precedente punto 1
determinera' la decadenza dai benefici dei finanziamenti statali.
  3. Ai fini della revoca dei contributi per "consegna dei lavori" va
intesa   almeno   la  consegna  di  tutte  le  opere  civili  ove  il
beneficiario  avesse deciso di procedere con affidamenti distinti per
tipologie  di  opere;  ove l'esecuzione dell'opera fosse prevista per
lotti  funzionali,  connessi  comunque  con  un  unico  finanziamento
statale,  la  consegna  sara'  considerata  tale quando almeno il 75%
dell'importo  di  progetto delle opere civili sara' cantierato avendo
cosi'  avviato  in maniera irreversibile la realizzazione dell'intera
opera.