IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, concernente la "Disciplina del rilascio delle licenze di pesca"; Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 1996, concernente la "Disciplina della pesca del novellame da consumo e del rossetto"; Ravvisata l'opportunita' di individuare le unita' autorizzate e da autorizzare per l'anno 2001 in considerazione dell'ordinarieta' del termine per la presentazione delle domande e delle variazioni richieste; Ritenuto necessario semplificare la procedura per il rilascio delle autorizzazioni a partire dall'anno 2002; Sentiti il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 13 febbraio 2001, hanno reso parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno 2001 la pesca professionale del novellame di sarda, alice ed alaccia nonche' del rossetto (Aphia minuta) e' consentita alle unita', di cui all'allegato elenco, suddivise per compartimenti marittimi e contraddistinte dal numero UE e dalla matricola. 2. A decorrere dalla campagna 2001 l'autorizzazione per la predetta pesca professionale e' rilasciata all'unita' il cui armatore abbia ottenuto la medesima autorizzazione per almeno tre anni consecutivi nell'arco temporale 1997-2000.