IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  ditta  S.p.a. F.I.L.A. - Fabbrica italiana
lapis   ed   affini,  tendente  ad  ottenere  la  corresponsione  del
trattamento    straordinario    di    integrazione    salariale   per
ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
  Visto  il  decreto ministeriale datato 22 gennaio 2001 con il quale
e'  stato  approvato il programma di ristrutturazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 gennaio
2001,  e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a  F.I.L.A.  -  Fabbrica  italiana  lapis  ed affini, con sede in
Milano  e  unita'  di  Rufina  (Firenze), per un massimo di 65 unita'
lavorative, per il periodo dal 4 settembre 2000 al 3 marzo 2001.
  Istanza  aziendale  presentata  il 19 ottobre 2000 con decorrenza 4
settembre 2000.
  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 gennaio 2001
                                         Il direttore generale: Daddi