Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
    Nella  Gazzetta  Ufficiale  del  20 marzo 2001 si procedera' alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
Proroga  della  partecipazione  italiana a missioni internazionali di
                                pace
  1.  Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
19  giugno  2000,  n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge
10 agosto  2000,  n  228,  relativo  alla partecipazione di personale
militare  e  civile  alle  operazioni  in  Macedonia, in Albania, nei
territori  della  ex  Jugoslavia, in Kosovo ed a Hebron, e' prorogato
fino  al  30 giugno  2001.  ((Fino  alla  stessa data e' prorogata la
partecipazione  del  personale della Polizia di Stato alle operazioni
in  Macedonia  ed  in  Kosovo  di  cui  all'articolo 2,  comma 2, del
decreto-legge  7 gennaio 2000, n. 1, con modificazioni, dalla legge 7
marzo 2000, n. 44, ivi impegnato dal 1o luglio 2000)).
  2.  Limitatamente  ai  giorni  di  permanenza nel territorio ovvero
nelle  acque  territoriali  dei  Paesi  teatro  delle  operazioni, al
personale  di cui al comma 1, e' corrisposta l'indennita' di missione
prevista  dal  regio  decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del
90%  per  tutta  la  durata  del periodo. L'indennita' di missione e'
corrisposta dal 1o gennaio 2001 al 30 giugno 2001 in lire, sulla base
dei cambi registrati nel periodo 1o giugno - 30 novembre 2000.
  3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano:
    a) l'articolo  1,  comma  3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n.
110,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n.
186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia
ed in Albania;
    b) gli  articoli  3-bis,  commi  3  e  4,  3-quater, commi 2 e 3,
3-quinquies,   comma   2,   3-sexies,   comma   2,  e  3-septies  del
decreto-legge  28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa
alle  missioni  internazionali  nei territori della ex Jugoslavia, in
Albania ed a Hebron;
    c) l'articolo  2,  commi  2  e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno
1999,  n.  180,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 agosto
1999,  n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in
Kosovo ed in Macedonia ((e al personale di cui al secondo periodo del
comma 1));
    d) l'articolo   3  del  decreto-legge  19 giugno  2000,  n.  163,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228.
  4.  Per  le  finalita' e nei limiti temporali di cui al comma 1, il
Ministero  della  difesa  e'  autorizzato,  in  caso di necessita' ed
urgenza,  anche  in  deroga alle vigenti disposizioni di contabilita'
generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia,  entro  un  limite  complessivo  di  lire 39.250 milioni, a
valere  sullo  stanziamento  di  cui all'articolo 5 in relazione alle
esigenze  di  completamento  delle opere aggiuntive e di acquisizione
dei  relativi  apparati  di  comunicazione,  presso  gli aeroporti di
Dakovica  e  di  Pristina,  per  le  attivita'  aeree  del settore di
competenza  italiano, di realizzazione di interventi infrastrutturali
fissi  e  mobili  e  di  apparati informatici e di telecomunicazione,
nonche'  per  gli  interventi diretti al miglioramento della qualita'
della  vita  a  favore  dei  contingenti italiani impiegati nell'area
balcanica.