IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 luglio  1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10 dicembre  1975,  n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 maggio  1983,  n.  198,  sull'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Visto  il  decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e
commercializzazione  all'ingrosso  dei  tabacchi lavorati provenienti
tra Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  legge  7 marzo  1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di impostazione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991
e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanita',
con  i  quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per
il   condizionamento  e  l'etichettatura  dei  prodotti  del  tabacco
conformemente  alle  precrizioni  delle direttive del Consiglio delle
Comunita' europee n. 89/622 e 92/41 CEE;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
  Ritenuto,  che,  ai  sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio
1965,   n.  825,  e  successive  mondificazioni,  occorre  provvedere
all'inserimento nella tariffa di vendita, di varie marche di tabacchi
lavorati  esteri  di  provenienza  Unione  europea (in conformita' ai
prezzi   richiesti   dai   fabbricanti  e  dagli  importatori)  nelle
classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella, allegati B
e C, del decreto direttoriale 13 gennaio 1999;
  Ritenuto,  altresi',  che  occorre  provvedere,  su richiesta delle
ditte  fornitrici,  all'inserimento  nella  tariffa di vendita, tra i
sigari  naturali,  di  un  prodotto  gia'  inserito  tra  i sigaretti
naturali  e  finora  non  commercializzato  sul territorio nazionale,
nonche'  all'inserimento nella tariffa di vendita di alcuni prodotti,
attualmente  iscritti  nella  tariffa  di  vendita  tra  le marche di
provenienza extra Unione europea, tra le marche di provenienza Unione
europea;
  Ritenuto, inoltre, che occorre provvedere, su richiesta delle ditte
fornitrici, alla radiazione dalla tariffa di vendita di alcune marche
di tabacco lavorato di provenienza Unione europea;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Le  seguenti  marche  di  tabacco  lavorato sono inquadrate nelle
classificazioni  stabilite  dalla  tabella, allegati B e C, di cui al
decreto  direttoriale  13 gennaio 1999, al prezzo di tariffa a fianco
di ciascuno indicato:
    ---->  Vedere tabella da pag. 43 a pag. 44 della G.U.  <----