IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'art.  5,  comma  2,  lettera b),&d,; della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Visto  l'art.  1,  comma 1, lettera f), e 7 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303;
  Considerato   che   la   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento, d'intesa con
i  Ministeri  della pubblica istruzione ed dei beni e delle attivita'
culturali,  intende promuovere iniziative che favoriscano l'approccio
al  mondo  dello  sport  dei  giovani  studenti  che  si  trovino  in
situazione di disagio socio-economico;
  Considerato  che obiettivo prioritario dell'iniziativa e' quello di
coinvolgere  le  fasce  di  studenti  per  i  quali sarebbe difficile
l'accesso  allo  sport se non in forme meramente spontaneistiche e di
ottenere,  nel  contempo,  l'ampliamento  globale  dell'offerta della
pratica  sportiva,  ferme restando le competenze delle organizzazioni
sportive in tema di offerte e selezioni;
  Ritenuta   la  necessita'  di  definire  con  direttiva  un  quadro
amministrativo unitario di coordinamento;
  D'intesa  con  il  Ministro  della  pubblica  istruzione  e  con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Al  fine  di  armonizzare  e  razionalizzare  gli interventi di
promozione   delle  attivita'  sportive  di  cui  alle  premesse,  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  coordinera'  le iniziative
promosse  dal  CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti
di promozione sportiva e dalle altre discipline sportive associate al
CONI in favore degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
  2.  I  contenuti  delle  iniziative  di  cui  al  comma  1, saranno
successivamente   diffusi   presso   le   articolazioni   scolastiche
territoriali competenti.
  3. Le organizzazioni sportive, di cui al comma 1, che offrano corsi
gratuiti   e   agevolati   agli   studenti,  potranno  avvalersi  del
coordinamento  di  cui  al  comma 1, a condizione che i corsi offerti
siano  di  durata  non  inferiore  ad  otto mesi, che sia prevista la
precedenza  per gli appartenenti a nuclei familiari con situazioni di
disagio  socio-economico  e  che  sia  riservata  una percentuale non
inferiore  al  75% ai soggetti appartenenti ai territori a rischio di
dispersione scolastica, di cui alla tabella allegata (allegato 1).