A  seguito del parere favorevole espresso in data 12 ottobre 2000 e
16  gennaio  2001  dal  Comitato di Settore sul testo dell'ipotesi di
accordo  a integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli
enti  pubblici  non  economici, stipulato il 16.2.1999, nonche' della
certificazione  della  Corte  dei  Conti,  in  data  5 febbraio 2001,
sull'attendibilita'  dei costi quantificati per il medesimo accordo e
sulla  loro  compatibilita'  con gli strumenti di programmazione e di
bilancio,  il  giorno 14 febbraio 2001 alle ore 17.30, presso la sede
dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

ARAN:
nella persona del Presidente ff. avv. Guido Fantoni

e

Organizzazioni Sindacali              Confederazioni Sindacali

CGIL/FP  Firmato                      CGIL   Firmato

CISL/FPS Firmato                      CISL   Firmato

UIL/PA   Firmato                      UIL    Firmato

COORDINAMENTO SINDACALE
AUTONOMO di Cisal/Fialp  Firmato      CISAL  Firmato
(Cisal/Fialp, Usppi-Cusp,
Cisas/Epne, Confail,
Confill par.)

RDB/Parastato                         RDB/CUB

  Al  termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto
Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  ad  integrazione  del  CCNL per il
personale  non dirigente degli enti pubblici non economici, stipulato
il 16.2.1999, nel testo allegato.

Contratto collettivo nazionale di lavoro ad integrazione del CCNL per
il  personale  non  dirigente  degli  Enti  Pubblici  non  Economici,
stipulato il 16.2.1999

                               Art. 1
                          Periodo di Prova

  1.  Il  dipendente  assunto  in  servizio  a tempo indeterminato e'
soggetto  ad  un  periodo  di  prova  la cui durata e' stabilita come
segue:
a) 2 mesi per il personale dell'Area A;
b) 4 mesi per il personale delle Aree B e C.
  2.  Ai  fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del
servizio effettivamente prestato.
  3. Il periodo di prova e' sospeso nei casi di assenza per malattia,
di  astensione obbligatoria e negli altri casi espressamente previsti
dalla  legge.  In  caso  di  malattia  il  dipendente ha diritto alla
conservazione  del  posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso
il quale il rapporto puo' essere risolto. Nell' ipotesi di infortunio
sul   lavoro   o  malattia  derivante  da  causa  di  servizio  trova
applicazione l'art. 22 del CCNL 6 luglio 1995.
  4.  Le  assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del
comma  3 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per
i dipendenti non in prova.
  5. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo'
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso
ne'  di  corresponsione  dell'indennita'  sostitutiva  del preavviso,
fatti  salvi  i  casi  di  sospensione  di cui al comma 3. Il recesso
dell'Amministrazione deve essere motivato.
  6.  Decorso  il  periodo  di  prova senza che il rapporto sia stato
risolto,  il  dipendente  si  intende  confermato  in servizio con il
riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.
  7.  In  caso  di  recesso,  la  retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio  compresi  i  ratei della
tredicesima  mensilita'  maturati.  Spetta  altresi' al dipendente la
retribuzione  corrispondente  alle  giornate  di ferie maturate e non
godute.
  8.  Il  periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
  9.  Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che
sia  vincitore di concorso presso la stessa o altra amministrazione o
ente, ha diritto, durante il periodo di prova, alla conservazione del
posto senza retribuzione, presso l'ente di provenienza, e, in caso di
mancato   superamento   della  prova,  o  per  recesso  dello  stesso
dipendente, rientra, a domanda, nel profilo di provenienza.
  10.  Il  personale che fruisce dei passaggi interni di cui all'art.
15, comma 1, del CCNL 16/02/1999 non e' soggetto al periodo di prova.