A seguito del parere favorevole espresso in data 12 ottobre 2000 e 16 gennaio 2001 dal Comitato di Settore sul testo dell'ipotesi di accordo a integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici, stipulato il 16.2.1999, nonche' della certificazione della Corte dei Conti, in data 5 febbraio 2001, sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 14 febbraio 2001 alle ore 17.30, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra: ARAN: nella persona del Presidente ff. avv. Guido Fantoni e Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali CGIL/FP Firmato CGIL Firmato CISL/FPS Firmato CISL Firmato UIL/PA Firmato UIL Firmato COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO di Cisal/Fialp Firmato CISAL Firmato (Cisal/Fialp, Usppi-Cusp, Cisas/Epne, Confail, Confill par.) RDB/Parastato RDB/CUB Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ad integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici, stipulato il 16.2.1999, nel testo allegato. Contratto collettivo nazionale di lavoro ad integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli Enti Pubblici non Economici, stipulato il 16.2.1999 Art. 1 Periodo di Prova 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato e' soggetto ad un periodo di prova la cui durata e' stabilita come segue: a) 2 mesi per il personale dell'Area A; b) 4 mesi per il personale delle Aree B e C. 2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato. 3. Il periodo di prova e' sospeso nei casi di assenza per malattia, di astensione obbligatoria e negli altri casi espressamente previsti dalla legge. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto puo' essere risolto. Nell' ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio trova applicazione l'art. 22 del CCNL 6 luglio 1995. 4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 5. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di corresponsione dell'indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al comma 3. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato. 6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilita' maturati. Spetta altresi' al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 8. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 9. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sia vincitore di concorso presso la stessa o altra amministrazione o ente, ha diritto, durante il periodo di prova, alla conservazione del posto senza retribuzione, presso l'ente di provenienza, e, in caso di mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente, rientra, a domanda, nel profilo di provenienza. 10. Il personale che fruisce dei passaggi interni di cui all'art. 15, comma 1, del CCNL 16/02/1999 non e' soggetto al periodo di prova.