Alle province
e, per conoscenza:
All'Agenzia delle entrate
All'Unione nazionale delle province
italiane (UPI)
All'ACI-PRA - Direzione centrale
pubblico registro automobilistico
Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti in
ordine alle novita' che sono state introdotte in materia di imposta
provinciale di trascrizione - IPT - dalla legge 21 novembre 2000, n.
342 (collegato alla legge finanziaria per l'anno 2000) e dalla legge
23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001).
A) Le novita' del collegato alla legge finanziaria per l'anno 2000.
L'art. 63, della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in
materia fiscale", pubblicata sul supplemento ordinario n. 194/L alla
Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000, nel dettare alcune
disposizioni relative all'applicazione delle tasse automobilistiche
per particolari categorie di autoveicoli, interviene, nel comma 4,
anche in materia di imposta provinciale di trascrizione, IPT,
disciplinata dall'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446.
La disposizione del collegato prevede al comma 1, un'esenzione dal
pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli ed i
motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, che hanno
compiuto il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova
contraria, i veicoli in questione si considerano costruiti nell'anno
della prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine
viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub storico
italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione
motociclistica italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi
di produzione dei veicoli.
L'esenzione in questione e' stata poi estesa dal comma 2, dell'art.
63, anche agli autoveicoli ed ai motoveicoli, di particolare
interesse storico e collezionistico, che hanno compiuto il ventesimo
anno dalla loro costruzione. La norma stabilisce che sono considerati
di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli:
costruiti specificamente per le competizioni;
costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista
di partecipazione ad esposizione o mostre;
che, anche se non appartengono alle categorie appena individuate,
rivestono comunque un particolare interesse storico o collezionistico
in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di
costume.
Per quanto riguarda l'esatta individuazione di detti mezzi di
trasporto, occorre far riferimento al comma 3, dell'art. 63 che
attribuisce tale competenza, per gli autoveicoli, all'ASI e, per i
motoveicoli, anche alla FMI, che provvedono con propria
determinazione, aggiornata annualmente.
Dal tenore della disposizione del collegato, risulta chiaramente
che l'esenzione in questione riguarda esclusivamente le tasse
automobilistiche e non anche l'imposta provinciale di trascrizione.
Tale assunto risulta confermato anche da quanto stabilito nel comma
4, dello stesso art. 63, che fissa in misura forfetaria gli importi
dovuti a titolo di IPT, per gli autoveicoli e per i motocicli che
presentano le caratteristiche previste dai commi 1 e 2 dell'art. 63.
In base a tale disposizione infatti i soggetti passivi dell'IPT
devono corrispondere un'imposta di:
L. 100.000 per gli autoveicoli;
L. 50.000 per i motoveicoli.
Si deve innanzitutto sottolineare che la normativa generale
dell'IPT ha stabilito un'esenzione specifica per le richieste di
formalita' previste per i motocicli, che, a norma dell'art. 53, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice
della strada, costituiscono una sottodistinzione della generale
categoria dei motoveicoli. Pertanto, limitatamente ai motocicli
interessati dall'art. 63 del collegato, non opera la particolare
esenzione stabilita dal decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.
435, contenente le misure dell'imposta provinciale di trascrizione.
Detto provvedimento, infatti, prende atto di quanto disposto
dall'art. 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
concernente l'abolita imposta erariale di trascrizione, che stabiliva
l'esenzione dall'imposta per i motocicli di qualsiasi tipo, e,
conseguentemente, non presenta alcuna misura di imposta per
quest'ultima categoria di mezzi di trasporto.
L'obbligo tributario di corrispondere l'imposta negli importi
fissati dal comma 4, dell'art. 63 del collegato, sorge direttamente a
seguito della richiesta di formalita' di trascrizione, iscrizione ed
annotazione dei veicoli in questione, presentata dal soggetto
interessato al competente ufficio provinciale del pubblico registro
automobilistico (PRA), come previsto in generale dal comma 1,
dell'art. 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Il presupposto impositivo del tributo provinciale non puo' essere
invece ricollegato alla circostanza che i veicoli in questione
vengano utilizzati "sulla pubblica strada", condizione quest'ultima
presente nello stesso comma 4, dell'art. 63, dal cui verificarsi
dipende esclusivamente il venir meno dell'esenzione prevista ai
commi 1 e 2 dell'art. 63 e la conseguente applicazione di una "tassa
di circolazione forfetaria annua di L. 50.000 per gli autoveicoli e
di L. 20.000 per i motoveicoli".
Per quanto riguarda infine la facolta' prevista dal comma 2,
dell'art. 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997, di deliberare
aumenti fino al 20 per cento delle misure di base dell'imposta
provinciale, si deve ritenere che tale potere non puo' essere
esercitato dalle province relativamente agli importi stabiliti in
misura forfetaria dalla legge.
B) Le disposizioni della legge finanziaria per l'anno 2001. Gli
articoli 30, comma 7, 33, comma 11, e 54, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)",
pubblicata sul supplemento ordinario n. 219/L alla Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 29 dicembre 2000, contengono disposizioni che hanno
influenza sull'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione
(IPT), introducendo anche rilevanti modificazioni nel testo dell'art.
56 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
1) Disposizioni in materia di agevolazioni concesse ai soggetti con
portatori di handicap. L'art. 30, comma 7, estende le agevolazioni
di cui all'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, inizialmente
previste per i soli veicoli adattati in funzione alle esigenze dei
soggetti portatori di handicap, anche:
ai portatori di handicap psichico o mentale di gravita' tale da
aver determinato il riconoscimento dell'indennita' di
accompagnamento;
agli invalidi con grave limitazione della capacita' di
deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere
dall'adattamento del veicolo.
Particolare importanza riveste la disposizione in questione
nell'ambito della disciplina dell'imposta provinciale di
trascrizione, poiche' risulta notevolmente ampliato il numero dei
soggetti che possono godere dei benefici previsti dall'art. 1, del
decreto ministeriale n. 435 del 1998, che aveva inizialmente
riservato l'esenzione dall'IPT alle sole formalita' relative agli
atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli
adattati ai soggetti portatori di handicap, indicati nei commi 1 e 3
dell'art. 8 della legge n. 449 del 1997. Attualmente, quindi, tale
disposizione deve essere integrata tenendo conto delle nuove
esenzioni contenute nella legge finanziaria.
2) Disposizioni in materia di iscrizioni e trascrizioni al PRA di
veicoli compresi nell'atto di fusione tra societa' esercenti
attivita' di locazione. L'art. 33, comma 11, aggiunge all'art. 56,
comma 6, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il seguente
periodo: "In caso di fusione tra societa' esercenti attivita' di
locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le
trascrizioni gia' esistenti al pubblico registro automobilistico
relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro
validita' ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di
alcuna formalita' o annotazione.".
In dipendenza di tale norma, di carattere innovativo, a partire dal
1o gennaio 2001, data di entrata in vigore della legge n. 388 del
2000, non sara' piu' necessario presentare al PRA le richieste
relative alle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione
concernenti la cessione di veicoli effettuata in occasione di
un'operazione di fusione tra societa' che svolgono attivita' di
locazione di veicoli senza conducente.
In questo caso, mancando il presupposto impositivo per
l'applicazione dell'IPT, ai sensi del comma 1, dell'art. 56 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, non potra' essere richiesto il
pagamento del tributo.
Occorre pero' che i veicoli oggetto della cessione risultino gia'
iscritti nel pubblico registro automobilistico, come ben precisato
dalla norma in esame.
Come si deduce chiaramente dal tenore della disposizione della
legge finanziaria, al momento del successivo trasferimento degli
autoveicoli dal cessionario al locatario od al terzo acquirente,
quest'ultimo soggetto non sara' obbligato ad effettuare presso il
PRA, oltre alla formalita' relativa al trasferimento dell'autoveicolo
a proprio favore, anche quella riguardante il passaggio dal cedente
al cessionario. In questa ipotesi, infatti, il rispetto del disposto
dell'art. 2688 del codice civile, secondo cui gli atti di acquisto
non producono effetto se non e' stato trascritto l'atto anteriore, e'
assicurato direttamente dall'art. 33, comma 11, della legge
finanziaria, quando dispone che le iscrizioni e le trascrizioni gia'
esistenti al PRA, relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione,
conservano la loro validita' ed il loro grado a favore del
cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione.
La disposizione consente di superare in concreto le limitazioni che
esistevano in materia, estendendo a tutte le societa' che svolgono
l'attivita' di locazione di veicoli, il beneficio dell'esclusione
dall'imposta provinciale, diversamente da quanto avveniva in
precedenza, quando tale esclusione era limitata solo alle cessioni
realizzate in favore delle banche, dei soggetti inclusi nell'ambito
della vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 65, del decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di approvazione del "Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", e in favore
degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto
dall'art. 107, come illustrato nella risoluzione n. 151/E del
3 ottobre 2000.
3) Disposizioni in materia di aumenti tariffari.
L'art. 54, comma 1, lettera b), della legge finanziaria per il
2001, ha invece aggiunto un periodo alla fine del comma 3, dell'art.
56, del decreto legislativo n. 446 del 1997, che stabilisce che le
province notifichino la copia autentica delle deliberazioni
istitutive o modificative delle misure di imposta, entro 10 giorni
dalla data della loro esecutivita', al competente ufficio provinciale
del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla
riscossione dell'IPT. Secondo la nuova disposizione, a cui deve
riconoscersi portata innovativa, "l'aumento tariffario interessa le
immatricolazioni e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora
esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualita' in cui e'
eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data
della notifica stessa".
La norma in questione disciplina, quindi, in modo specifico la data
di decorrenza degli aumenti tariffari dell'IPT, che possono essere
approvati con apposite deliberazioni, ai sensi del comma 2, dell'art.
56 decreto legislativo n. 446 del 1997, distinguendo due diverse
ipotesi:
A) Il primo caso e' quello in cui le deliberazioni sono state
adottate nel corso dell'anno e fanno riferimento all'esercizio
successivo. In tale ipotesi la data di decorrenza degli aumenti
tariffari e' quella indicata nella relativa deliberazione che deve
essere approvata nel termine di cui all'art. 54 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e cioe' "ai fini dell'approvazione del
bilancio di previsione", ed entra in vigore il 1o gennaio dell'anno
successivo a quello di approvazione della deliberazione, come dispone
l'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, che
fissa a quest'ultima data gli effetti delle disposizioni
regolamentari che devono essere deliberate non oltre il termine del
bilancio di previsione;
B) Il secondo caso e' quello in cui le deliberazioni sono state
adottate con riferimento alla stessa annualita' in cui e' stata
eseguita la notifica della delibera al PRA o al soggetto che riscuote
l'imposta.
Gli effetti della deliberazione si producono in questa ipotesi solo
a partire dalla data in cui e' avvenuta la notificazione. Deve
ritenersi che la disposizione dell'art. 54 in esame, abbia introdotto
una deroga al meccanismo previsto, in via generale, dall'art. 53,
comma 16, della legge finanziaria, che ripropone ancora una volta la
formula secondo cui il termine per deliberare le tariffe e' stabilito
"entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I
regolamenti anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto
dal 1o gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.".
Tenendo conto della circostanza che i termini per l'approvazione del
bilancio di previsione per l'anno 2001, sono stati differiti al
prossimo 28 febbraio, in forza del decreto del Ministero dell'interno
del 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del
28 dicembre 2000, se entro tale termine le province deliberano
aumenti tariffari in materia di IPT, questi ultimi valgono solo a
partire dalla data di notifica della deliberazione al PRA e al
soggetto che riscuote il tributo e non retroagiscono al 1o gennaio
2001. Tutte le formalita' richieste al PRA fino al momento della
notifica pagheranno invece l'imposta secondo gli importi
precedentemente in vigore.
Occorre inoltre precisare che le province per mantenere in vigore
degli aumenti tariffari dell'IPT, gia' deliberati in precedenza,
devono approvare un'apposita deliberazione che confermi anche per
quest'anno le stesse misure di imposta, poiche' nella disciplina del
tributo provinciale non esiste alcun meccanismo che consenta di
prorogare automaticamente, di anno in anno, gli aumenti in questione.
Infatti, il legislatore dove ha voluto introdurre tale automatismo lo
ha fatto esplicitamente, come in effetti e' avvenuto per altri
tributi locali, quali ad esempio la tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche - TOSAP.
Bisogna, infine, soffermarsi sulla facolta' attribuita alle
province, nell'esercizio della propria potesta' regolamentare, di
poter individuare autonomamente il soggetto cui puo' essere affidata
la gestione dell'imposta provinciale ed al quale, quindi, notificare
l'eventuale deliberazione con cui si e' proceduto all'aumento
tariffario del tributo.
La facolta' in questione e' stata introdotta dalla lettera t), del
comma 1, dell'art. 1, del decreto legislativo n. 506 del 1999, che ha
modificato il comma 4, dell'art. 56 del decreto legislativo n. 446
del 1997, ed ha previsto che le province possono decidere di gestire
le attivita' di liquidazione, riscossione e contabilizzazione
dell'imposta provinciale ed i relativi controlli, nonche'
l'applicazione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, direttamente o nelle forme di
cui al comma 5, dell'art. 52, del decreto legislativo n. 446 del
1997. Nel caso in cui gli enti locali non abbiano effettuato alcuna
scelta nel senso appena precisato, soccorre il criterio residuale
offerto dalla legge stessa che stabilisce che le attivita' in
questione restino affidate, a condizione da stabilire tra le parti,
allo stesso concessionario del pubblico registro, vale a dire
all'ACI-PRA, senza che vi sia bisogno di predisporre un'apposita
deliberazione regolamentare.
Roma, 9 febbraio 2001
Il direttore centrale
per la fiscalità locale
Ignizio