IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

  Visto  l'art.  197,  lettera c), del testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica  del  30 giugno  1965,  n.  1124,  cosi'  come  sostituito
dall'art.  9,  lettera c),  della  legge  5 maggio  1976, n. 248, che
prevede  la  facolta'  per  il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale  di  erogare  somme a carico del Fondo speciale infortuni per
contribuire  allo  sviluppo  ed  al  perfezionamento delle discipline
infortunistiche e di medicina sociale in genere;
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del   28 dicembre  1994,  concernente  la  definizione  dei  criteri,
modalita'   e   procedure  per  la  concessione  e  l'erogazione  dei
contributi di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, sopracitata;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale  n.  7  del  13  gennaio  1995,  esplicativa  del decreto del
28 ottobre 1994, sopracitato;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del  26 luglio  1999,  con  il  quale  sono  state  individuate,  per
l'esercizio  finanziario  1999, le tematiche di studio e ricerca e le
aree  lavorative  da  ammettere alla contribuzione di cui all'art. 9,
lettera   c),  della  legge  n.  248/1976,  sopracitata,  nonche'  le
disponibilita' di bilancio a tal fine destinate;
  Vista  la  legge  23 ottobre  2000,  n.  317, con la quale e' stata
operata una variazione in aumento di L. 300.000.000 sul capitolo 1482
(U.P.B. 3.1.1.0 C.D.R. rapporti di lavoro);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'importo  di  L.  370.270.000  di  cui  all'art. 2 del decreto del
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  26 luglio 1999,
determinato,  per  l'esercizio finanziario 1999, per contribuire allo
sviluppo  ed al perfezionamento di studi e ricerche nelle tematiche e
nelle   aree   lavorative   individuate   nello  stesso  decreto,  e'
incrementato a L. 670.270.000.