Alle imprese interessate
                                  Alle banche concessionarie
                                  Agli istituti collaboratori
                                  All'A.B.I.
                                  All'Ass.I.Lea.
                                  All'Ass.I.Re.Me.
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confapi
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Confesercenti
                                  Al  Comitato di coordinamento delle
                                  confederazioni artigiane

  Nella  circolare  n.  900315  del  14 luglio  2000,  pubblicata nel
supplemento   ordinario   n.   122  della  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  175  del  28 luglio 2000, sono apportate le
seguenti  modifiche valide con riferimento alle domande a partire dal
bando del 2001:
    1)  alla fine del punto 3.9 e' aggiunto il seguente periodo: "Con
riferimento  a tali divieti e limitazioni, si richiama in particolare
l'attenzione sulla dichiarazione di cui all'allegato n. 7-bis facente
parte della documentazione da allegare alla domanda (si veda il punto
12 dell'allegato n. 11).";
    2)  nel punto 5.9, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Con  riferimento  all'eventuale  subentro  nella  titolarita'  della
domanda,  fermo  restando  l'obbligo  di  cui al precedente punto 5.3
vigente   in  tale  fase  circa  la  tempestiva  comunicazione  delle
variazioni  intervenute  nel programma da parte del soggetto titolare
della  domanda stessa, la possibilita' di ammettere il detto subentro
risulta  evidentemente  subordinata,  dovendo  essere salvaguardati i
tempi   previsti  dal  precedente  punto  5.8  per  gli  accertamenti
istruttori,  al  fatto  che la richiesta alla banca concessionaria di
subentro  nella  titolarita'  della  domanda  di agevolazioni avvenga
entro e non oltre il termine finale di presentazione delle domande.
    3)  nell'allegato  n.  7,  alla fine del punto vi) e' aggiunto il
seguente   periodo:   "a   tal   fine   va  acquisita  una  specifica
dichiarazione  del  legale rappresentante dell'impresa richiedente le
agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi dell'art.
4  della  legge  4 gennaio  1968,  n.  15,  e  successive modifiche e
integrazioni, secondo lo schema di cui all'allegato n. 7-bis";
    4) nell'allegato n. 7, il punto xvii) e' sostituito dal seguente:
    "xvii) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di
programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere b), c), f) e
g),  di  proprieta'  di  uno  o piu' soci dell'impresa richiedente le
agevolazioni  o,  nel  caso  di  soci  persone  fisiche, dei relativi
coniugi  ovvero  di  parenti  o affini dei soci stessi entro il terzo
grado,  sono  ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione
nell'impresa   medesima   degli  altri  soci;  la  rilevazione  della
sussistenza  delle  predette condizioni, con riferimento sia a quella
di   socio   che   a  quella  di  proprietario,  che  determinano  la
parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai dodici mesi
precedenti  la  data  di  presentazione  del  modulo  di  domanda. Le
predette  spese  relative alla compravendita tra due imprese non sono
ammissibili  qualora, a partire dai dodici mesi precedenti la data di
presentazione  del  modulo  di  domanda, le imprese medesime si siano
trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o
siano  state  entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno
il  venticinque  per  cento,  da medesimi altri soggetti; tale ultima
partecipazione  rileva,  ovviamente,  anche  se  determinata  in  via
indiretta.  A  tal  fine va acquisita una specifica dichiarazione del
legale  rappresentante  dell'impresa richiedente le agevolazioni o di
un  suo  procuratore  speciale  resa ai sensi dell'art. 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, secondo
lo schema di cui all'allegato n. 7-bis";
    5)  dopo l'allegato n. 7 e' inserito il n. 7-bis come da allegato
A alla presente circolare;
    6)  nell'allegato  n.  12  "Istruzioni  per la compilazione della
scheda  tecnica",  al  punto  B10, "Opere murarie e assimilabili", il
secondo  "Attenzione"  e'  sostituito  dal  seguente: "Attenzione: E'
consentito l'acquisto di suolo e/o immobili gia' di proprieta' di uno
o  piu'  soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di
soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini
dei  soci stessi entro il terzo grado, solo in proporzione alle quote
di   partecipazione   nell'impresa  medesima  degli  altri  soci;  la
rilevazione   della   sussistenza   delle  predette  condizioni,  con
riferimento  sia  a quella di socio che a quella di proprietario, che
determinano  la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire
dai  dodici  mesi  precedenti  la data di presentazione del modulo di
domanda.  Le  predette  spese  relative  alla  compravendita  tra due
imprese  non  sono  ammissibili  qualora,  a  partire dai dodici mesi
precedenti la data di presentazione del modulo di domanda, le imprese
medesime  si  siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359
del   codice   civile  o  siano  state  entrambe  partecipate,  anche
cumulativamente,  per  almeno  il  venticinque per cento, da medesimi
altri  soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche
se  determinata in via indiretta. Tali limitazioni si applicano anche
alle  spese  relative  all'acquisto  di  programmi  informatici  e di
brevetti   incluse   nel   capitolo   dei   macchinari,   impianti  e
attrezzature. La spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente
e  gia'  agevolato  e' ammissibile purche' siano gia' trascorsi, alla
data  di presentazione del modulo di domanda, dieci anni dal relativo
atto  formale  di  concessione  delle  precedenti  agevolazioni; tale
limitazione non ricorre nel caso in cui queste ultime siano di natura
fiscale  ovvero  nel  caso  in cui l'amministrazione concedente abbia
revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime.";
    7)   l'allegato   n.   27   e'  sostituito  da  quello  riportato
nell'allegato B alla presente circolare.
      Roma, 23 febbraio 2001
                                                   Il Ministro: Letta