IL MINISTRO DELL'INTERNO
        delegato per il coordinamento della protezione civile

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 ottobre  2000,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza  nei territori della regione autonoma Valle d'Aosta e delle
regioni   Piemonte   e  Liguria,  colpiti  dagli  eventi  alluvionali
verificatisi a decorrere dal 13 ottobre 2000;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 ottobre  2000,  con  il  quale  la  dichiarazione  dello  stato di
emergenza  e'  stata  estesa  ai territori delle regioni Lombardia ed
Emilia-Romagna;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 ottobre  2000,  con  il  quale  la  dichiarazione  dello  stato di
emergenza e' stata estesa al territorio della regione Veneto;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 novembre  2000,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  nelle  regioni  Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria, Toscana,
Emilia-Romagna  e  Piemonte  per  gli  eventi  alluvionali e dissesti
idrogeologici  verificatisi  nella  prima decade del mese di novembre
2000;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
17 novembre  2000,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  nelle  regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto
per gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi fino
al 16 novembre 2000;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 novembre  2000,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  nelle regioni Puglia, Toscana, Lombardia, Piemonte e della
provincia  autonoma  di Trento per gli eventi calamitosi verificatisi
nella seconda meta' del mese di novembre 2000;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
30 novembre  2000,  con  il  quale  la  dichiarazione  dello stato di
emergenza  e'  stata estesa al territorio della provincia autonoma di
Bolzano  per  gli  eventi calamitosi verificatisi nella seconda meta'
del mese di novembre 2000;
  Viste  le  ordinanze  del  Ministero  dell'interno  delegato per il
coordinamento  della  protezione  civile n. 3090 del 18 ottobre 2000,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246
del  20 ottobre  2000,  n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre
2000,   n.  3093  dell'8 novembre  2000,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, n.
3095  del 23 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  277  del  27 novembre  2000,  n.  3096  del
30 novembre   2000,   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica   italiana  n.  282  del  2 dicembre  2000,  n.  3098  del
14 dicembre   2000,   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2000;
  Viste  le  leggi  11 dicembre  2000,  n.  365,  art.  4  e  4-bis e
23 dicembre 2000, n. 388 art. 144, comma 5;
  Vista  l'ordinanza  n.  3030 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 301 del 24 dicembre
1999;
  Vista  l'ordinanza  n.  3091  del 20 ottobre 2000, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre
2000;
  Vista  l'ordinanza  n.  3101 del 22 dicembre 2000, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2001;
  Vista  la  nota  del  vice  commissario  delegato  per  la gestione
dell'emergenza  nel  territorio  della regione Lombardia, di cui alle
ordinanze n. 2544/1997 e n. 2622/1997, del 16 febbraio 2001, prot. n.
122/n,  con  la  quale  viene richiesta l'autorizzazione ad impiegare
alcune   residue   disponibilita'   finanziarie   per  assicurare  il
funzionamento della struttura commissariale fino al termine dell'anno
in corso;
  Viste le segnalazioni relative agli ulteriori fabbisogni finanziari
per  gli interventi necessari al superamento dell'emergenza trasmesse
dalle  regioni  e  province  autonome colpite dagli eventi calamitosi
dell'autunno  2000  di  cui  ai  citati  decreti  del  Presidente del
Consiglio dei Ministri;
  Tenuto  conto  degli  esiti  della riunione svoltasi il 19 febbraio
2001  presso  il  Ministero dell'interno, in occasione della quale e'
stata   sottoscritta  l'intesa  tra  il  Ministro  dell'interno  e  i
rappresentanti   delle  regioni  Valle  d'Aosta,  Piemonte,  Liguria,
Lombardia,  Toscana,  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia Giulia, Veneto,
Puglia  e  delle province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta
di  primo  reparto  delle  risorse  finanziarie stanziate dalla legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  a  favore  delle aree interessate dagli
eventi calamitosi dell'autunno 2000;
  Vista  la  nota  prot.  n. EM/6115/5001 del 29 novembre 2000 con la
quale  il  direttore  generale  della protezione civile e dei servizi
antincendi  del Ministero dell'interno ha rappresentato il fabbisogno
relativo  al  proseguimento fino al 31 dicembre 2000 degli interventi
straordinari  a  carico  del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco
relativamente  a  diverse  situazioni  di  emergenza  sul  territorio
nazionale;
  Considerato   che   nella   riunione   del  Comitato  istituzionale
dell'Autorita'  di bacino del fiume Po del 31 gennaio 2001, e' emersa
l'opportunita'  di disciplinare con un'ordinanza di protezione civile
le  modalita'  di  verifica della conformita' alle prescrizioni delle
Autorita' di bacino dei piani straordinari predisposti dalle regioni,
dalle  province  autonome  e  dal magistrato per il Po, anche ai fini
della verifica delle priorita' degli interventi;
  Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire
il   ritorno  alle  normali  condizioni  di  vita  delle  popolazioni
interessate,  la ripresa delle attivita' produttive, il ripristino in
condizioni   di  sicurezza  delle  infrastrutture  danneggiate  e  la
riduzione del rischio idrogeologico nelle zone colpite;
  Viste le richieste formulate dalle amministrazioni interessate;
  Su  proposta  del direttore dell'agenzia di protezione civile prof.
Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Per  la  prosecuzione  degli interventi di cui all'ordinanza n.
3090/2000  e  per  la  copertura delle spese sostenute dalle regioni,
dagli  enti  locali e dalle prefetture nella fase di prima emergenza,
per   la   copertura   dei   fabbisogni   finanziari   previsti   dai
piani-stralcio  degli  interventi  infrastrutturali  urgenti  per  il
ripristino,   in   condizioni   di  sicurezza,  delle  infrastrutture
danneggiate e per la riduzione del rischio idrogeologico, nonche' per
il  proseguimento  delle  erogazioni  dei primi contributi previsti a
favore  dei privati e delle attivita' produttive danneggiate ai sensi
dell'ordinanza  n.  3090/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
sono  assegnate  le  seguenti  ulteriori risorse finanziarie: regione
autonoma Valle d'Aosta: lire 197 miliardi; regione Piemonte: lire 275
miliardi; regione Liguria: lire 402 miliardi; regione Lombardia: lire
79  miliardi;  regione  Emilia-Romagna:  lire  118  miliardi; regione
Toscana:  lire  44  miliardi;  regione  del Veneto: lire 32 miliardi;
provincia autonoma di Trento: lire 35 miliardi; provincia autonoma di
Bolzano:  lire  22  miliardi; regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:
lire  7 miliardi; regione Puglia: lire 10 miliardi. Eventuali residui
possono  essere destinati ad integrazione dei finanziamenti di cui al
successivo comma 3.
  2.  Per  assicurare il rispetto delle prescrizioni delle competenti
Autorita'  di bacino, ai sensi del comma 1 dell'art. 7 dell'ordinanza
n.  3095/2000,  nonche'  per  garantirne  una attuazione coordinata e
razionale, tesa alla massima riduzione del rischio idraulico, i piani
generali  straordinari degli interventi urgenti per il ripristino, in
condizione  di  sicurezza,  delle infrastrutture danneggiate e per la
riduzione    del   rischio   idrogeologico   previsti   dall'art.   1
dell'ordinanza  n.  3090/2000, ed il piano predisposto dal magistrato
per il Po ai sensi dell'art. 7, comma 4, dell'ordinanza n. 3095/2000,
per  ottenere  la  presa  d'atto  del  Dipartimento  della protezione
civile,  devono  essere  esaminati  in seno al comitato tecnico della
Autorita'  di bacino competente per quanto riguarda gli interventi in
materia  idraulica, anche al fine della conferma delle indicazioni di
priorita'  nell'attuazione  degli  interventi in essi contenuti. Ove,
nel corso della verifica di cui sopra, non si raggiunga un accordo in
sede  di  comitato tecnico, il piano deve essere sottoposto all'esame
del comitato istituzionale della competente Autorita' di bacino.
  3.  Nelle  more  dell'esecuzione delle verifiche tecniche di cui al
precedente  comma,  al  fine  di  non  interrompere  il  processo  di
superamento  dell'emergenza nelle aree alluvionate, per l'avvio degli
interventi  prioritari  piu'  urgenti  contenuti  nei  pieni generali
straordinari   degli   interventi   urgenti  per  il  ripristino,  in
condizioni  di  sicurezza,  delle infrastrutture danneggiate e per la
riduzione   del   rischio  idrogeologico  e'  concesso,  inoltre,  un
finanziamento  nella  misura  del  10%  degli  importi  della sezione
prioritaria dei predetti piani. Sono, pertanto, assegnate le seguenti
ulteriori  risorse: regione autonoma Valle d'Aosta: lire 20 miliardi;
regione  Piemonte:  lire  120  miliardi;  regione  Liguria:  lire 110
miliardi;  regione  Lombardia:  lire  45  miliardi;  regione  Emilia-
Romagna:  lire  106  miliardi;  regione  Toscana:  lire  25 miliardi;
regione  del  Veneto: lire 50 miliardi; provincia autonoma di Trento:
lire  10  miliardi;  provincia autonoma di Bolzano: lire 18 miliardi;
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: lire 35 miliardi.
  4.  Le  regioni  e le province autonome trasmettono al Dipartimento
della   protezione   civile,   entro  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana,   l'indicazione  degli  interventi  finanziati
nell'ambito  della  quota  di  risorse  assegnata  ai sensi del comma
precedente, ovvero degli interventi per i quali sono stati finanziati
studi e progettazioni.
  5. Al  fine  di assicurare omogeneita' di contenuti e consentire un
efficace  confronto  tra le categorie e le priorita' degli interventi
contenuti   nei   piani  generali  straordinari  di  cui  all'art.  1
dell'ordinanza  n.  3090/2000,  le  regioni  e  le province autonome,
previo confronto con i comuni interessati, ed il magistrato per il Po
procedono,  d'intesa  con il Dipartimento della protezione civile, ad
un   esame   congiunto,   in   sede   tecnica,  dei  piani  medesimi,
preventivamente  all'assegnazione delle ulteriori risorse finanziarie
necessarie per la loro attuazione.
  6.  Le  risorse  finanziarie  di cui ai commi 1 e 3, per un importo
complessivo  di  lire  853  miliardi, sono poste a carico dell'unita'
previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353
-  Fondo  della  protezione  civile),  ad eccezione delle complessive
assegnazioni  previste a favore delle regioni Piemonte e Liguria, che
sono  autorizzate,  nei  limiti  degli  importi  loro spettanti, pari
rispettivamente  a  lire  395  miliardi  e  a lire 512 miliardi, e in
deroga  ai limiti di indebitamento consentiti dalle norme vigenti, ad
attivare  mutui  a totale carico dello Stato, ai sensi dell'art. 144,
comma   5,   della   legge   23 dicembre   2000,  n.  388,  a  carico
dell'accantonamento relativo all'anno 2001.
  7. Per  il  proseguimento  dell'erogazione  dei  contributi  di cui
all'art.  3,  commi  1  e  5,  dell'ordinanza  n.  3090/2000, si deve
assicurare che l'importo finale del contributo sia inferiore o uguale
ai  limiti  massimali cumulati complessivi, stabiliti dall'art. 4-bis
della  legge  n.  365/2000.  Per  la verifica di cui sopra per limiti
massimali  stabiliti  dalla  legge  si  intende  il  valore  cumulato
relativo  ai  contributi  spettanti  per  i  beni  immobili e mobili,
definito in forma unitaria.
  8. I  soggetti  proprietari di beni immobili gravemente danneggiati
ubicati all'interno di aree golenali, possono impiegare il contributo
spettante  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 3, della legge n. 365/2000
anche per l'acquisto o la nuova costruzione di un immobile diverso da
quello  gravemente  danneggiato  e ubicato al di fuori delle predette
aree golenali, in aree non esposte a rischio idrogeologico. In questo
caso l'immobile non ripristinato deve essere demolito e per gli oneri
relativi  spetta  un  contributo a fondo perduto nella misura del 75%
della spesa.
  9. Per  conseguire  una  rapida  ed efficace opera di riduzione del
rischio  idraulico  ed  al  fine  di  accelerare il superamento delle
condizioni  di maggiore  criticita'  nei  bacini di rilievo nazionale
interessati dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000 per i quali e'
stato  dichiarato  lo  stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, della
legge  n.  225/1992,  le  Autorita'  di  bacino  interessate  possono
procedere  avvalendosi  delle  deroghe  di  cui  all'art. 2, comma 5,
dell'ordinanza n. 3090/2000.