IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 95;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  8 febbraio 1996 - registrato
dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24, relativo
alla  individuazione  dei criteri per la concessione del beneficio di
cui  al  comma  4,  dell'art. 6, del decreto legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.r.l. G. Colagiovanni inoltrata
presso   il   competente   ufficio  della  direzione  generale  della
previdenza  e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in
data 7 dicembre 2000, che unitamente al contratto di solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in data 14 novembre 2000,
stabilisce  per  un  periodo  di  24 mesi, decorrente dal 13 novembre
2000,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  39  ore
settimanali,  come  previsto  dal  contratto collettivo nazionale del
settore   industria  latt.  casearia  applicato  -  a  29  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
ventiquattro unita' su un organico complessivo di venticinque unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Vista  la  circolare  ministeriale  n.  33  del  14 marzo 1994, che
stabilisce  che  il  contratto  di  solidarieta'  non puo' riguardare
periodi antecedenti la sua stipula;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per   le   motivazioni  esplicitate  in  premessa  e'  autorizzata,
limitatamente al periodo dal 14 novembre 2000 al 13 novembre 2001, la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  "G.
Colagiovanni"   con  sede  in  Ceppaloni  -  unita'  di  Ceppaloni  -
(Benevento),   per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario   di  lavoro  da  39  ore  settimanali  a  29  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
24 unita', su un organico complessivo di 25 unita'.