IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  concernente  disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
Visto  l'articolo  62-bis  del  decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
Visto  l'articolo 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
in  base  al  quale  i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti
dall'esercizio  di attivita' di impresa di cui all'articolo 53, comma
1,  ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica   22   dicembre   1986,   n.  917,  o  compensi  derivanti
dall'esercizio  di  arti  e  professioni di ammontare non superiore a
lire   dieci  miliardi  sono  tenuti  a  fornire  all'Amministrazione
finanziaria   i   dati  contabili  ed  extracontabili  necessari  per
l'elaborazione degli studi di settore;
Visto  il  proprio decreto 10 agosto 1998, concernente l'approvazione
di  questionari  per  gli  studi  di  settore  relativi  ad attivita'
imprenditoriali  nel  settore  delle  manufatture,  dei  servizi, del
commercio e ad attivita' professionali;
Visto l'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua
le  modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di settore in sede di
accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
Considerato   che   a  seguito  delle  analisi  e  delle  valutazioni
effettuate,   allo   stato,   sulla   base   dei   dati  in  possesso
dell'Amministrazione   finanziaria   sono   emerse   cause   di   non
applicabilita' degli studi di settore;
Visto  il  proprio  decreto  10  novembre  1998,  che ha istituito la
Commissione  di  esperti  prevista  dall'articolo  10, comma 7, della
legge n. 146 del 1998;
Visto  il  decreto  direttoriale  24  dicembre  1999,  concernente le
modalita'  di  annotazione  separata dei componenti rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore;
Acquisito  il parere della predetta Commissione di esperti in data 22
novembre 2000;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1
                (Approvazione degli studi di settore)
1.  Sono  approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto legge 30
agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre  1993,  n.  427,  gli studi di settore relativi alle seguenti
attivita' economiche nel settore del commercio:
a) Studio di settore SM 04 U - Farmacie, codice di attivita' 52.31.0;
b) Studio di settore SM 12 U - Commercio al dettaglio di libri nuovi,
codice di attivita' 52.47.1;
c)  Studio  di  settore SM 17 U - Commercio all'ingrosso di cereali e
legumi secchi, codice di attivita' 51.21.1; Commercio all'ingrosso di
sementi  e  alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi,
oli  e grassi non commestibili, patate da semina, codice di attivita'
51.21.2;  Commercio  all'ingrosso  di  caffe',  codice  di  attivita'
51.37.1;
d)  Studio di settore SM 20 U - Commercio al dettaglio di articoli di
cartoleria,  di  cancelleria  e  forniture  per  ufficio,  codice  di
attivita' 52.47.3;
e)  Studio  di  settore  SM 21 A - Commercio all'ingrosso di frutta e
ortaggi (freschi e surgelati), codice di attivita' 51.31.0;
Studio  di  settore  SM  21  B  -  Commercio  all'ingrosso di bevande
alcoliche,  codice  di  attivita'  51.34.1; Commercio all'ingrosso di
altre bevande, codice di attivita' 51.34.2;
g)  Studio  di  settore  SM 21 C - Commercio all'ingrosso di prodotti
della   pesca   freschi,   codice  di  attivita'  51.39.1;  Commercio
all'ingrosso   di   prodotti   della   pesca   congelati,  surgelati,
conservati, secchi, codice di attivita' 51.39.2;
h)  Studio di settore SM 25 A - Commercio all'ingrosso di giocattoli,
codice di attivita' 51.47.6;
i)  Studio  di  settore  SM  26 U - Commercio all'ingrosso di rottami
metallici,  codice  di  attivita'  51.57.1; Commercio all'ingrosso di
sottoprodotti  della  lavorazione  industriale,  codice  di attivita'
51.57.2;  Commercio  all'ingrosso  di altri materiali di recupero non
metallici (vetro, carta, cartoni ecc), codice di attivita' 51.57.3.
2.  Gli  elementi  necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e
dei corrispettivi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1
sono  determinati  sulla  base  delle  note tecniche e metodologiche,
delle  tabelle  dei  coefficienti nonche' della lista delle variabili
per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:


- 1, per lo studio di settore SM 04 U;
- 2, per lo studio di settore SM 12 U;
- 3, per lo studio di settore SM 17 U;
- 4, per lo studio di settore SM 20 U;
- 5, per lo studio di settore SM 21 A;
- 6, per lo studio di settore SM 21 B;
- 7, per lo studio di settore SM 21 C;
- 8, per lo studio di settore SM 25 A;
- 9, per lo studio di settore SM 26 U.

3.  11  programma  per l'applicazione dello studio di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a
comportamenti normali degli operatori del settore.
4.  Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in
maniera  prevalente  le  attivita'  indicate  nel comma 1, nonche' ai
contribuenti che svolgono la predetta attivita' in maniera secondaria
per  la quale abbiano tenuto contabilita' separata, fermo restando il
disposto  dell'articolo  2.  In  caso  di esercizio di piu' attivita'
d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata,
per  attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo
d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
5.  Gli  studi  di  settore  approvati  con  il presente decreto sono
utilizzabili  a  partire  dagli  accertamenti  relativi al periodo di
imposta 2000.