Al  Ministero  delle  politiche  agricole e
                           forestali   -   Direzione  generale  delle
                           politiche comunitarie - Ufficio cereali
                          Agli assessorati regionali dell'agricoltura
                           ed  alle  province  autonome  di  Trento e
                           Bolzano
                          Alla Coldiretti
                          Alla Confagricoltura
                          Alle C.I.A.
                          Alla Copagri
                          Alla Assitol
  Con riferimento al Regolamento CE 2461/99, della Commissione CE, si
rendono  note  le  rese  rappresentative  applicabili  nella campagna
2001/2002  per  i  contratti  di  semi di girasole, soia, lino, mais,
piante  di  kenaf  e  canapa  coltivati  su  terreni  ritirati  dalla
produzione  allo  scopo  di  ottenere materiali per la fabbricazione,
nella  Comunita',  di  prodotti  non  destinati  al  consumo umano od
animale.
  Ai  fini  della  loro  determinazione, per i semi di girasole, sono
stati   esaminati   i  dati  relativi  alle  produzioni  di  girasole
set-aside,  unitamente  ad  un  confronto  con  i  dati  AGRIT  delle
produzioni alimentari.
  I  criteri,  applicati  per  definire le rese rappresentative nelle
zone omogenee, sono i seguenti:
    calcolo  della  resa  media  sul set-aside nell'arco di otto anni
produttivi (1993 -2000);
    confronto con le rese della camp. 2000/2001;
    applicazione delle variazioni, sia in aumento sia in diminuzione,
come segue:


per variazioni v<=0,05 ton/ha = applicazione di nessuna variazione;

per variazioni v>0,05 ton/ha  = applicazione del 100% della varia-
                                zione (aumento o diminuzione).

  Si  precisa  inoltre  che,  per  i  semi di soia, non essendo stato
sottoscritto   nessun   contratto,   nella  precedente  campagna,  si
confermano le rese della campagna 2000/2001; per kenaf, canapa e lino
nel  determinare  le  rese si e' tenuto conto dei dati disponibili in
letteratura, ed e' stato fornito un solo valore, per ognuna delle tre
colture,  in  tutte  le  zone altimetriche di pianura e collina della
fascia Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Marche mentre relativamente
ai   semi   di   mais   si   deve   fare   riferimento  al  piano  di
regionalizzazione.
  Nel  caso in cui, le superfici oggetto di contratto ricadano su due
o piu' zone omogenee, dovra' essere indicata per ciascuna superficie,
l'unica  e corrispondente resa rappresentativa fissata dall'A.G.E.A.,
per  quella  zona  evitando  di riportare nella casella resa prevista
dati altrimenti incongruenti.
  Si  precisa  che i contratti, iniziali o di modifica e i modelli di
variazione,  devono essere compilati in ogni loro parte; riportare in
originale   e  per  esteso  le  firme  del  produttore  e  del  primo
trasformatore/acquirente  collettore,  senza  correzioni o abrasioni,
pena la loro nullita'.
  In  merito  ai  contratti  iniziali  si ricorda inoltre, che devono
essere  compilati  in  base  a  quanto  disposto  dal  Regolamento CE
827/2000 e comunicato con nota A.I.M.A. n. 1375 dell'11 ottobre 2000,
allegandone, unitamente alla domanda P.A.C., una copia che riporti le
firme del primo trasformatore/acquirente collettore + produttore.
    Roma, 19 febbraio 2001
                                 Il direttore area organismo pagatore
                                              Migliorini