Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri   -   Dipartimento  affari
                                  regionali
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Al    Ministero   dell'ambiente   -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Al  Ministero dei lavori pubblici -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Al    Ministero   delle   politiche
                                  agricole  e  forestali  - Gabinetto
                                  del Ministro
                                  Al Ministro delegato per gli affari
                                  regionali Gabinetto del Ministro
                                  Agli  on.li presidenti dei consigli
                                  regionali
                                  Agli  on.li presidenti delle giunte
                                  regionali
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  Ai  signori  Soprintendenti  per  i
                                  beni ambientali e architettonici
                                  Ai      signori      Soprintendenti
                                  archeologici
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  Alle  Avvocature distrettuali dello
                                  Stato

  L'art. 162 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante
"Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di beni
culturali  e ambientali a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre
1997,   n.   352"   dispone  che,  fino  all'approvazione  dei  piani
territoriali  paesistici  o  dei  piani  urbanistico-territoriali con
valenza  paesistica, non possano essere rilasciate autorizzazioni per
interventi  da  eseguirsi su beni individuati a norma dell'art. 1-ter
del  decreto  legge  27 giugno  1985,  n. 312, convertito nella legge
8 agosto  1985.  n.  431,  e  per  quelli  indicati nei provvedimenti
ministeriali  adottati  a  norma  dell'art.  1-quinquies del medesimo
decreto  legge, purche' i provvedimenti stessi siano stati pubblicati
in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985.
  La  finalita'  di  questa  disposizione  transitoria  e'  quella di
salvaguardare  beni  sottoposti  ad  un particolare regime di tutela,
confermando  il  divieto  assoluto di modifica dello stato dei luoghi
fino alla approvazione degli indicati strumenti di pianificazione.
  In  merito  alla  potesta' di imporre una siffatta tutela, la Corte
Costituzionale,   nella  sentenza  n.  153  del  24 giugno  1986,  ha
affermato  che,  successivamente alla data di entrata in vigore della
richiamata  legge  n.  431  del  1985,  spetta  in via esclusiva alla
regione  di  imporre vincoli di inedificabilita' secondo la procedura
indicata  dalla  stessa  norma  "... (omissis) restando preclusa allo
Stato  dalla  detta  data,  analoga  imposizione,  anche  mediante la
pubblicazione    nella    Gazzetta    Ufficiale    di   provvedimenti
amministrativi  ex  decreto 21 settembre 1984, adottati anteriormente
...".
  Pertanto  l'art.  162  non  puo'  essere  applicato  a quei decreti
ministeriali  che,  pur  adottati  in  epoca  precedente, siano stati
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  posteriormente all'entrata in
vigore della legge n. 431 del 1985.
    Cio'  posto,  si deve peraltro rammentare che, come e' stato piu'
volte  ribadito  dalla giurisprudenza amministrativa, i provvedimenti
ministeriali  emanati  in virtu' del dettato del decreto ministeriale
21 settembre   1984,   hanno   un   duplice   contenuto:   quello  di
dichiarazione  di  notevole  interesse pubblico dei beni e delle aree
interessate  e  quello  di  imposizione sulle stesse aree del divieto
assoluto  di  edificazione  ai  sensi,  appunto,  del  citato decreto
ministeriale  21 settembre  1984,  divieto  i  cui effetti sono stati
recuperati  dall'art.  1-quinquies della legge n.   431/1985 (cfr. in
tal   senso  T.A.R.  Puglia,  Bari,  sezione  I,  sentenze  695/1983,
697/1983,  848/1993,  1083/1993;  Consiglio  di  Stato,  sezione  VI,
1o ottobre 1987, n. 788; sezione I, 1455/1987, ed infine, di recente,
T.A.R. Marche, 12 maggio 2000, n. 742).
  Mentre  l'imposizione  del  vincolo  temporaneo di inedificabilita'
assoluta  e'  stato  ritenuto legittimo solo se adottato e pubblicato
prima  dell'entrata  in  vigore  della  legge  n. 431 del 1985 (Corte
Costituzionale,  sentenza  n. 153 del 1986 cit.), la dichiarazione di
notevole  interesse pubblico e' stata sempre ritenuta legittima dagli
Organi  giudicanti,  atteso  che l'art. 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed ora l'art. 144 del citato
Testo unico, hanno attribuito a questa amministrazione la potesta' di
imporre  vincoli  su  beni ed aree di particolare valenza paesistica,
potesta'   che   la  Corte  Costituzionale  ha  piu'  volte  definito
concorrenziale con quella delegata alle regioni dallo stesso art. 82.
  La  validita'  di  questi  decreti  quali dichiarazioni di notevole
interesse  pubblico  non  viene  quindi in alcun modo inficiata dalla
data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Ed   infatti   "   ...   il   venir  meno  del  temporaneo  vincolo
d'inedificabilita'  assoluta  non  ha  comportato  in  alcun  modo la
contestuale   caducazione   dell'autonoma  dichiarazione  d'interesse
ambientale  ...  la  quale  ...  conserva  piena efficacia per quanto
concerne   il   regime  di  inedificabilita'  relativa  che  comporta
l'assoggettamento  a  controllo preventivo di qualsiasi intervento di
trasformazione del territorio" (T.A.R. Marche, 12 maggio 2000, n. 742
cit.).
  La  validita' degli stessi decreti, per le finalita' sopra esposte,
ripetutamente    affermata    dalla   giurisprudenza,   risulta   ora
ulteriormente   confermata  dall'art.  160  del  decreto  legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
  Ne  consegue  che  i  beni  e le aree contemplati dai provvedimenti
ministeriali  suddetti  sono soggetti alle disposizioni del Titolo II
del  decreto  legislativo  29 ottobre  1999, n. 490, ivi compreso, in
particolare,  l'obbligo di acquisire l'autorizzazione ex art. 151 per
qualsiasi intervento modificativo dello stato dei luoghi.
  Agli  organi  regionali  si  evidenzia  la necessita' di un'assidua
vigilanza sul rispetto delle procedure soprarichiamate.
    Roma, 14 novembre 2000
                                                Il Ministro: Melandri