IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  il  riordino  della
disciplina  in  materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
  Visto  l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
quale  prevede  che  questo  Comitato, su proposta del Ministro della
sanita',  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, vincoli
quote  del  Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici
obiettivi  del  piano medesimo, con priorita' per i progetti relativi
alla  tutela  della  salute  materno-infantile, della salute mentale,
della  salute  degli  anziani,  nonche'  per  quelli finalizzati alla
prevenzione, in particolare modo delle malattie ereditarie;
  Visto il comma 34-bis del medesimo articolo sopracitato, introdotto
dall'art.  33  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la
predisposizione  da  parte delle regioni di specifici progetti per il
perseguimento  degli  obiettivi  di  carattere  prioritario e rilievo
nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;
  Visto  l'art.  1,  comma  143, della predetta legge n. 662/1996, in
base  al  quale  sono  state elevate le misure del concorso, da parte
delle  regioni  Sicilia  e  Sardegna,  al  finanziamento del Servizio
sanitario  nazionale,  previste  dall'art.  34,  comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, come modificata dall'art. 2, comma 3, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.  446,  che  demanda  a  questo Comitato, su proposta del Ministero
della    sanita',    d'intesa   con   la   Conferenza   Stato-regioni
l'assegnazione  annuale alle regioni e province autonome, delle quote
del Fondo sanitario nazionale di parte corrente;
  Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
quale  dispone,  tra  l'altro,  che  le province autonome di Trento e
Bolzano,  la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia
provvedano  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale nei
rispettivi  territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n.
724/1994,  e  dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996,
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2000),  ed in particolare l'art. 30, comma 18, che fissa
in  117.129  miliardi  di lire l'importo massimo per il finanziamento
della spesa del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2000;
  Vista  la  propria  delibera n. 53 del 25 maggio 2000, con la quale
sono  state  gia'  ripartite  le  risorse disponibili per il Servizio
sanitario nazionale per l'anno 2000;
  Visto  l'accordo  in  materia  sanitaria  sancito  dalla Conferenza
Stato-regioni nella seduta del 3 agosto 2000, con il quale il Governo
si  e' impegnato ad incrementare il Fondo sanitario nazionale 2000 di
6.860 miliardi di lire, corrispondente ad un ammontare complessivo di
risorse finanziarie da destinare al Servizio sanitario nazionale pari
a circa 124.000 miliardi di lire;
  Vista  la  legge  23 ottobre 2000, n. 317, concernente disposizioni
per  l'assestamento  del  bilancio dello Stato per l'anno finanziario
2000, la quale ha incrementato - in applicazione del suddetto accordo
- il Fondo sanitario nazionale 2000 (cap. 3700 - iscritto nello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica) dell'importo complessivo di 6.860 miliardi
di lire;
  Vista  la  proposta  del Ministero della sanita' in data 4 dicembre
2000, concernente modalita' e criteri per l'assegnazione alle regioni
delle maggiori  disponibilita'  per  il  finanziamento  del  Servizio
sanitario nazionale 2000;
  Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta
del 9 novembre 2000;
                              Delibera:
  A   valere   sulle maggiori   disponibilita'  del  Fondo  sanitario
nazionale   -   Parte  corrente  per  l'anno  2000,  quantificate  in
complessivi  6.860  miliardi  di  lire,  e'  assegnato  alle  regioni
l'importo  di  6.337  miliardi  di  lire  (euro  3.542.894.327,75) da
ripartire  secondo i medesimi criteri adottati da questo Comitato per
il  riparto  del  Fondo sanitario nazionale 2000 (delibera CIPE n. 53
del 25 maggio 2000).
  La restante quota di 523 miliardi di lire e' cosi' finalizzata:
    a) 190  miliardi  di  lire  ad integrazione del finanziamento dei
progetti  speciali per il raggiungimento degli obiettivi di carattere
prioritario  e  di  rilievo nazionale a norma dell'art. 1, commi 34 e
34-bis,  della legge n. 662/1996, utilizzando quale indice di base la
quota capitaria;
    b) 333  miliardi di lire in favore delle regioni Campania, Puglia
e Calabria a titolo di riequilibrio.
  I  predetti  importi  sono  ripartiti secondo quanto indicato nella
tabella  allegata,  che  costituisce  parte integrante della presente
deliberazione.
    Roma, 21 dicembre 2000
                                        Il Presidente delegato: Visco
Registrata alla Corte dei conti il 26 febbraio 2001
Registro  n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
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