IL DIRETTORE GENERALE
                   della pesca e dell'acquacoltura
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  14 luglio  1965,  n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il
regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione  e  lo  sviluppo  della pesca marittima, cosi' come
modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165;
  Visto  il  decreto  ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  46  del 24 febbraio 1995, concernente
l'affidamento  della  gestione sperimentale della pesca dei molluschi
bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei
molluschi bivalvi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19 marzo  1996,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  29 maggio  1996,  con il quale si affida al
locale  consorzio - CO.GE.VO. - la gestione della pesca dei molluschi
bivalvi nel compartimento marittimo di Ancona;
  Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante la disciplina
della   pesca   dei  molluschi  bivalvi,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998;
  Visto il decreto ministeriale 1o dicembre 1998, n. 515 con il quale
si  adotta  il  regolamento  recante la disciplina dell'attivita' dei
consorzi  di  gestione  della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999 ed, in particolare,
l'art. 2, comma 3, del decreto stesso;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18 ottobre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2000, recante la "disciplina
della   pesca   dei   molluschi   bivalvi  con  draga  idraulica  nel
compartimento marittimo di Ancona";
  Visto  il  decreto  ministeriale 30 novembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2000 recante la "disciplina
della   pesca   dei   molluschi   bivalvi  con  draga  idraulica  nel
compartimento marittimo di Ancona";
  Visto  il  decreto  ministeriale 1o dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del  3 gennaio  2001,  con  il quale sono
prorogate  al  31 ottobre  2001  le  sperimentazioni  alla  pesca dei
molluschi bivalvi;
  Viste  le  proposte  formulate  dal CO.GE.VO. di Ancona con nota in
data  12 febbraio  2001,  circa  la  richiesta di modificazione delle
misure tecniche di gestione;
  Tenuto  conto  che il prodotto raccolto dalla vongolara deve essere
separato  con  setacci  costituiti  da tondini la cui distanza, cosi'
come richiesto, non sia inferiore ad 11 millimetri, oppure da lamiera
perforata avente fori di diametro non inferiore a 21 millimetri e che
tali dimensioni sono compatibili con le pertinenti disposizioni sulle
caratteristiche  generali delle draghe idrauliche di cui all'allegato
D del surrichiamato decreto ministeriale 21 luglio 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il punto 4 dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 ottobre 2000, e'
cosi' sostituito:
    1.  Ai fini di una migliore gestione della risorsa nonche' per un
efficace   controllo   sugli   attrezzi   consentiti   nell'esercizio
dell'attivita',  il  selezionatore/setaccio della draga idraulica per
la  cattura  delle vongole deve possedere le seguenti caratteristiche
tecniche:
      a) la  prima  griglia deve essere di lamiera perforata con fori
di  diametro  non  inferiore  a 28 millimetri e con il rapporto pieni
vuoti inferiore ad 1/2;
      b) i  tondini  sottostanti  la prima griglia devono avere nella
prima parte una spaziatura non inferiore a 17 millimetri;
      c) la seconda griglia deve essere di lamiera perforata con fori
aventi  diametro  esclusivamente  di  22  millimetri, con il rapporto
pieni  vuoti  inferiore  ad  1/2  e  con  tondini  di  scarico aventi
spaziatura di 11 millimetri;
      d) la  terza  griglia deve essere di lamiera perforata con fori
di  diametro  non  inferiore  a 21 millimetri e con il rapporto pieni
vuoti inferiore ad 1/2.
  2.  L'adeguamento  del  suddetto selezionatore/setaccio deve essere
effettuato entro 7 giorni decorrenti dalla data del presente decreto.
In caso di mancato adeguamento entro il termine previsto, resta ferma
la potesta' del consorzio sulle sanzioni da applicare.