IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'
  Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29 giugno  1995  per il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162,  articoli 9 e 10, recante norme per l'attuazione della direttiva
95/16/CE  sugli  ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  28 gennaio  1998,  di  autorizzazione  in  via
provvisoria  al rilascio delle certificazioni CE secondo la direttiva
95/16/CE,  emesso  a  nome  della  societa' ANCCP - Agenzia nazionale
certificazione   componenti  e  prodotti  S.r.l.,  con  sede  in  via
Bronzino, 3 - Milano;
  Vista  l'istanza  del  23 giugno  1999 protocollo n. 757.541 con la
quale l'organismo ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti
e  prodotti  S.r.l.  -  Milano, ai sensi dell'art. 10 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto la
conferma  dell'autorizzazione  al rilascio di certificazioni ai sensi
della direttiva 95/16/CE;
  Considerato  che  la documentazione prodotta dall'organismo ANCCP -
Agenzia  nazionale  certificazione  componenti  e  prodotti  S.r.l. -
Milano,  e'  conforme a quanto richiesto dalla direttiva del Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato del 16 settembre
1998,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 263 del 10 novembre 1998;
  Considerato  altresi'  che  l'organismo  ANCCP  - Agenzia nazionale
certificazione  componenti  e prodotti S.r.l. - Milano, ha dichiarato
di  essere  in  possesso  dei  requisiti  minimi  di sicurezza di cui
all'art.  9,  comma  2,  del  decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162;
  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'organismo ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti
e  prodotti  S.r.l.  -  Milano, e' autorizzato, in via definitiva, al
rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati
al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di
seguito elencati:
    allegato V: esame CE del tipo (modulo B);
    allegato VI: esame finale;
    allegato VIII: garanzia qualita' prodotti (modulo F);
    allegato IX: garanzia qualita' totale componenti (modulo H);
    allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);
    allegato  Xl:  conformita'  al  tipo  con  controllo per campione
(modulo C);
    allegato  XII:  garanzia  qualita'  prodotti  per  gli  ascensori
(modulo E);
    allegato  XIII:  garanzia  qualita' totale dell'ascensore (modulo
H);
    allegato XIV: garanzia qualita' produzione (modulo D).
  2. La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo  le forme,
modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - ispettorato
tecnico.
  4.   L'organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla
registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali
dati  a  disposizione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   -   Direzione   generale   sviluppo  produttivo  e
competitivita' - ispettorato tecnico.