IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante nuovo ordinamento
dei  consorzi  agrari  ed,  in  particolare,  l'art.  8,  con  cui si
stabilisce, fra l'altro:
    che  i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e
di  commercializzazione  dei  prodotti agricoli nazionali, svolte dai
consorzi  agrari  per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli
stessi  consorzi  agrari sono titolari alla data di entrata in vigore
della  legge  stessa,  quali  risultanti dai rendiconti approvati con
decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste  e  registrati  dalla Corte dei conti, nonche' le spese e gli
interessi  maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative
contabilita',  indicata  nei  decreti  medesimi,  fino  alla data del
31 dicembre  1997,  sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di
titoli  di  Stato  dal  parte del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
    che,  per  le  predette  finalita',  il  Ministro del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica e' autorizzato ad emettere
i  titoli  suddetti  fino  a  concorrenza dell'importo determinato ai
sensi  del  comma 1  dello  stesso articolo, e comunque in misura non
superiore  a  lire  470 miliardi per l'anno 1999, a lire 440 miliardi
per l'anno 2000 ed a lire 200 miliardi per l'anno 2001;
    che  con  decreto  del  Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica sono stabilite le caratteristiche, compresi
il   tasso  d'interesse,  la  durata,  l'inizio  del  godimento,  non
anteriore  al  1o gennaio  1998,  le  modalita'  e  le  procedure  di
assegnazione dei titoli medesimi;
    che  i  giudizi  pendenti  alla  data  di entrata in vigore della
medesima legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati
estinti  d'ufficio  con  compensazione  delle  spese  fra  le parti a
seguito  dell'assegnazione dei titoli di Stato, e che i provvedimenti
giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti;
  Visto   l'art.   38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre  1984,  n.  887  (legge  finanziaria 1985), in virtu' del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento,  anche  attraverso  l'emissione  di certificati di
credito  del  Tesoro,  con  l'osservanza  delle  norme  contenute nel
medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, tra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  033958  in  data 21 dicembre 2000,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2001, come
modificato  dal  decreto  ministeriale  n. 011205 in data 16 febbraio
2001,  con cui e' stata disposta, per le finalita' di cui alla citata
legge  n.  410  del  1999, un'emissione di certificati di credito del
Tesoro  al  portatore,  con  decorrenza  1o gennaio  1998  e scadenza
1o luglio  2005,  a  tasso  d'interesse  variabile,  per l'importo di
nominali  73.624.000  euro,  da assegnare ai consorzi agrari indicati
nell'elenco allegato al decreto stesso;
  Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001),
ed  in particolare l'art. 130, comma 1, lettera b), ove si stabilisce
che  all'art.  8,  comma  1,  della  citata  legge n. 410 del 1999 e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: "Gli interessi di cui al
presente  comma  sono  calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base
del   tasso  ufficiale  di  sconto  maggiorato  di  4,40  punti,  con
capitalizzazione  annuale;  per  gli  anni 1996 e 1997 sulla base dei
soli interessi legali";
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in
particolare  il  comma 4,  dell'art.  2,  con  cui si e' stabilito il
limite  massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso,
al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli  per regolazione
debitorie;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Vista la lettera in data 12 febbraio 2001 con la quale il Ministero
delle politiche agricole e forestali ha trasmesso un apposito elenco,
riguardante  n.  57  consorzi agrari aventi diritto alla liquidazione
dei crediti delle cessate gestioni di ammasso, calcolati nella misura
e  con  le modalita' indicate dall'art. 130 della citata legge n. 388
del  2000,  ai  quali  dovranno  essere assegnati titoli di Stato per
complessivi   345.492.000   euro,   tenuto   conto   dell'importo  di
L. 52.056.615 derivante dagli arrotondamenti da effettuare;
  Ritenuto   che   occorre   disporre,  per  le  predette  finalita',
l'emissione  di una seconda tranche dei citati certificati di credito
del  Tesoro con decorrenza 1o gennaio 1998 e scadenza 1o luglio 2005,
per  l'ammontare  nominale  di  complessivi  345.492.000 euro, pari a
L. 668.965.794.840,  da  versare all'entrata del bilancio statale con
due  separate  quietanze, la prima di L. 668.913.738.225 e la seconda
(derivante dagli arrotondamenti di cui sopra) di L. 52.056.615;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1o settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119, e
successive  modificazioni, e per le finalita' di cui all'art. 8 della
legge  28 ottobre  1999,  n.  410,  come  modificato  dall'art.  130,
comma 1,  lettera  b),  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388, e'
disposta l'emissione di una seconda tranche di certificati di credito
del   Tesoro  al  portatore,  di  cui  al  decreto  ministeriale  del
21 dicembre  2000,  citato  nelle premesse, per l'importo di nominali
345.492.000   euro,   da   assegnare   ai  consorzi  agrari  indicati
nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:
    godimento: 1o gennaio 1998;
    scadenza: 1o luglio 2005;
    prezzo d'emissione: alla pari;
    rimborso: in unica soluzione, il 1o luglio 2005;
    tasso  d'interesse  semestrale: variabile, da determinarsi con le
modalita'  di  cui  all'art.  1 del predetto decreto ministeriale del
21 dicembre 2000.