IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni Ufficio VII Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Unterberger Martin, nato il 23 marzo 1967 a Backnang (D), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di "Diplom-Ingenieur (FH)", ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che e' in possesso del titolo accademico "Diplom-Ingenieur (Fachhochschule)" conseguito in data 24 luglio 1992 presso la "Fachhochschule fur Technik" di Esslingen; Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente a partire dal 1992, come documentata in atti; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2000; Preso atto del parere emesso in data 24 ottobre 2000 dal Consiglio nazionale degli ingegneri; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Al sig. Unterberger Martin, nato il 23 marzo 1967 a Backnang (D), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.