IL DIRETTORE GENERALE
     degli affari civili e delle libere professioni Ufficio VII
  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza del sig. Unterberger Martin, nato il 23 marzo 1967
a  Backnang  (D),  cittadino  italiano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento del proprio titolo di "Diplom-Ingenieur (FH)", ai fini
dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio in Italia della professione di
ingegnere;
  Preso   atto   che   e'   in   possesso   del   titolo   accademico
"Diplom-Ingenieur (Fachhochschule)" conseguito in data 24 luglio 1992
presso la "Fachhochschule fur Technik" di Esslingen;
  Considerata  l'esperienza  professionale maturata dal richiedente a
partire dal 1992, come documentata in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 2 ottobre 2000;
  Preso  atto del parere emesso in data 24 ottobre 2000 dal Consiglio
nazionale degli ingegneri;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante;
  Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Unterberger Martin, nato il 23 marzo 1967 a Backnang (D),
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo di cui in premessa
quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli ingegneri e
l'esercizio della professione in Italia.