IL DIRIGENTE GENERALE
del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza
                              statale.
  Vista  la  domanda con la quale la sig.ra Vasic Mladenka ha chiesto
il  riconoscimento  del  titolo  di  Medicinska  sestra conseguito in
Bosnia-Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione
di infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari  delle  professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,   che  disciplinano  i  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisita   la  valutazione  della  conferenza  dei  servizi  nella
riunione del 21 febbraio 2001.
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo di Medicinska sestra rilasciato il 1978 dalla scuola
media  superiore  di  medicina  di  Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) alla
sig.ra  Vasic  Mladenka nata a Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) il giorno
8 dicembre  1959  e'  riconosciuto  ai  fini dell'esercizio in Italia
della professione di infermiere.
  2.  La  sig.ra  Vasic Mladenka autorizzata ad esercitare in Italia,
come  lavoratore dipendente e autonomo, la professione di infermiere,
previa   iscrizione   al   collegio   professionale  territorialmente
competente  ed  accertamento  da  parte  del  collegio  stesso  della
conoscenza  della  lingua  italiana e delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25  luglio  1998,  n.  286,  e  per  il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 marzo 2001
                                         Il dirigente generale: D'ari