IL DIRIGENTE GENERALE
   del  Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane
e  tecnologiche  in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza
statale
  Vista la domanda con la quale la sig.ra Brkic Stanislava ha chiesto
il  riconoscimento  del  titolo  di  medicinska  sestra conseguito in
Bosnia-Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione
di infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisita   la  valutazione  della  Conferenza  dei  servizi  nella
riunione del 21 febbraio 2001;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  medicinska  sestra rilasciato il 30 giugno 1967
dalla    Scuola    media   superiore   per   infermieri   di   Zenica
(Bosnia-Erzegovina)  alla  sig.ra  Brkic  Stanislava,  nata  a Zenica
(Bosnia-Erzegovina)  il  giorno 28 marzo 1948 e' riconosciuto ai fini
dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.
  2.  La  sig.ra  Brkic  Stanislava  e'  autorizzata ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di
infermiere,    previa    iscrizione    al    collegio   professionale
territorialmente  competente  ed  accertamento  da parte del collegio
stesso  della  conoscenza  della  lingua  italiana  e  delle speciali
disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo
di  validita'  ed  alle  condizioni  previste dal permesso o carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 marzo 2001
                                         Il dirigente generale: D'Ari