IL DIRIGENTE GENERALE
            del Dipartimento delle professioni sanitarie,
            delle risorse umane e tecnologiche in sanita'
          e dell'assistenza sanitaria di competenza statale
  Vista  la  domanda  con  la  quale  la sig.ra Needoosseril Mini Mol
Joseph  ha  chiesto  il  riconoscimento del titolo di General Nursing
conseguito   in   India,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisita   la  valutazione  della  Conferenza  dei  servizi  nella
riunione del 21 febbraio 2001;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  General Nursing rilasciato il 1987 dalla Scuola
S.D.M.  Hospital  di Jaipur Rajastan (India) alla sig.ra Needoosseril
Mini  Mol Joseph, nata a Manjoor (India) il giorno 20 maggio 1966, e'
riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio in Italia della professione di
infermiere.
  2.  La  sig.ra  Needoosseril  Mini  Mol  Joseph,  e' autorizzata ad
esercitare  in  Italia,  come  lavoratore  dipendente  o autonomo, la
professione    di   infermiere,   previa   iscrizione   al   collegio
professionale  territorialmente  competente  ed accertamento da parte
del  collegio  stesso  della conoscenza della lingua italiana e delle
speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in
Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 marzo 2001
Il dirigente generale: D'Ari