IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2  della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione
del  decreto-legge  17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art.  2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria della regione Calabria degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
    piogge alluvionali dall'8 al 10 settembre 2000 nella provincia di
Catanzaro;
    piogge alluvionali dall'8 al 16 settembre 2000 nella provincia di
Cosenza;
    piogge  alluvionali  dall'8  settembre  al  1o ottobre 2000 nella
provincia di Reggio Calabria;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi  elencati  a  fianco  delle  sottoindicate  provincie  per
effetto   dei  danni  alle  produzioni  nei  sottoelencati  territori
agricoli,   in   cui  possono  trovare  applicazione  le  specificate
provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
    Catanzaro:  piogge  alluvionali  dell'8  settembre  2000,  del  9
settembre 2000,  del  10 settembre  2000: provvidenze di cui all'art.
3,  comma 2, lettere b), c), d) nel territorio dei comuni di Amaroni,
Argusto,  Badolato,  Borgia, Caraffa di Catanzaro, Cardinale, Cenadi,
Centrache,   Chiaravalle   Centrale,   Cortale,   Davoli,   Gagliato,
Gasperina,  Guardavalle,  Isca  Sullo Ionio, Lamezia Terme, Montauro,
Montepaone, Olivadi, Palermiti, Petrizzi, San Floro, San Sostene, San
Vito  Sullo  Ionio,  Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Santa Caterina
dello   Ionio,   Satriano,   Sellia  Marina,  Serrastretta,  Sersale,
Soverato, Squillace, Staletti, Torre di Ruggiero, Vallefiorita;
    Cosenza:   piogge   alluvionali  dell'8  settembre  2000,  del  9
settembre  2000,  del  10  settembre   2000,  del  16 settembre 2000:
provvidenze   di  cui  all'art.  3,  comma 2,  lettere  b),  c),  nel
territorio   dei   comuni   di  Civita,  Corigliano  Calabro,  Firmo,
Francavilla   Marittima,  Guardia  Piemontese,  Longobucco,  Maiera',
Mandatoriccio,  Montegiordano,  Nocara,  Oriolo, Paludi, Pietrapaola,
Plataci,  Rocca  Imperiale,  Roseto  Capo Spulico, Rossano, San Cosmo
Albanese,  San  Giorgio  Albanese,  San  Lorenzo del Vallo, San Marco
Argentano,  Santa  Sofia  d'Epiro,  Saracena,  Scala  Coeli,  Scalea,
Spezzano  Albanese,  Terravecchia,  Trebisacce, Vacccarizzo Albanese,
Villapiana;
    Reggio  Calabria: piogge alluvionali dell'8 al 10 settembre 2000,
del  29  settembre   2000  al  1o  ottobre  2000:  provvidenze di cui
all'art.  3,  comma 2,  lettere  b),  c),  d), f), nel territorio dei
comuni  di  Ardore, Camini, Cimina', Locri, Monasterace, Portigliola,
Riace, Sant'Ilario dello Ionio, Siderno, Stignano, Stilo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 marzo 2001
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio