IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto   il   regio  decreto  30 marzo  1942,  n.  327,  concernente
l'approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n.  328,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  concernente
l'approvazione  del  regolamento  per  l'esecuzione  del codice della
navigazione (navigazione marittima);
  Vista  la  legge  21 novembre  1985, n. 739, concernente l'adesione
alla  convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di
mare,  al  rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il
7 luglio  1978,  nonche'  il  comunicato  del  Ministero degli affari
esteri,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre
1987,   relativo   al   deposito   presso  il  segretariato  generale
dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto
1987,  dello  strumento  di  adesione  dell'Italia  alla  convenzione
suddetta,  entrata,  pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre
1987, conformemente all'articolo XIV;
  Vista   la  risoluzione  1  della  Conferenza  dei  Paesi  aderenti
all'Organizzazione  marittima  internazionale (IMO) tenutasi a Londra
il  7 luglio  1995,  con la quale sono stati adottati gli emendamenti
all'annesso della sopra citata convenzione del 1978;
  Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale
con   la   quale  e'  stato  adottato  il  codice  di  addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n.
257,  concernente  il  regolamento attuativo dell'art. 68 della legge
17 maggio   1999,  n.  144,  relativo  all'obbligo  di  frequenza  di
attivita' formativa fino al diciottesimo anno di eta';
  Considerata   la   facolta'  consentita  dalla  regola  I/15  della
convenzione  internazionale  sopra  citata che consente ai Governi di
continuare  a  rilasciare  e  convalidare i certificati relativi alla
formazione  della  gente  di  mare  in base ai requisiti ed ai limiti
previsti  dalla  normativa  nazionale  vigente  prima dell'entrata in
vigore della convenzione medesima;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
5 ottobre  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  248 del
23 ottobre  2000,  come  modificato  dal decreto 22 dicembre 2000, in
corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
  Considerato  che  il  sistema  scolastico italiano prevede corsi di
studio   dell'istruzione   professionale  e  dell'istruzione  tecnica
finalizzati alla formazione della gente di mare;
  Tenuto  conto  che  tali corsi di studi professionali (ad indirizzo
marittimo)   e  tecnici  (ad  indirizzo  nautico),  sono  attualmente
strutturati   rispettivamente  su  un  ciclo  di  studi  quinquennale
(articolato   in   un   triennio   di   qualifica  e  su  un  biennio
post-qualifica)  e  su  un  percorso quinquennale e che consentono, i
primi  l'acquisizione di un titolo di studio di qualifica (triennale)
ed entrambi il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  Considerato  che  i  curricula  dei  corsi  di  studi summenzionati
presentano  un  congruo  numero  di  ore e di discipline afferenti il
settore  marittimo  che portano anche all'acquisizione di competenze,
conoscenze  ed  abilita'  individuate negli standards minimi previsti
dal  programma  di  addestramento  di cui agli articoli 1, 3 e 11 del
decreto 5 ottobre 2000;
  Visti  in  particolare gli articoli 11, 12, 13 e 15 del decreto del
Presidente   della   Repubblica   23 luglio  1998,  n.  323,  recante
disciplina  sugli  esami  di  Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
  Considerato  che  occorre far salvi i diritti degli alunni iscritti
ai corsi di qualifica degli istituti professionali;
  Vista  la  legge  10 febbraio 2000, n. 30, relativa al riordino dei
cicli  scolastici, che dispone l'articolazione dei percorsi formativi
in aree ed indirizzi specifici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I corsi di studio con indirizzi di aspirante al comando di navi
mercantili,  di  perito  per  il trasporto marittimo e di tecnico del
mare sono comprensivi del programma di addestramento teorico indicato
nella  sezione  A/II-1  del codice di addestramento, certificazione e
tenuta della guardia per i marittimi (codice STCW), necessario per il
conseguimento   del  certificato  di  abilitazione  di  ufficiale  di
navigazione,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  1, comma 2,
lettera  d),  del  decreto  ministeriale  5 ottobre 2000 e successive
modificazioni.