IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la  legge  15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della
riproduzione animale";
  Vista  la  legge  3 agosto  1999,  n.  280,  recante  "Modifiche ed
integrazioni"   alla   suddetta  legge,  anche  in  attuazione  della
direttiva 94/28/CE del consiglio del 23 giugno 1994;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19 luglio  2000,  n. 403, recante
"Approvazione   del  nuovo  regolamento  di  esecuzione  della  legge
15 gennaio  1991,  n.  30,  concernente disciplina della riproduzione
animale"  ed  in  particolare  gli  articoli  33,  commi  1  e 2, che
prevedono  che  i  moduli  per  la  certificazione  degli  interventi
fecondativi  e  degli  impianti embrionali, rilasciati dalle regioni,
debbono  essere  conformi  ai modelli tipo, predisposti dal Ministero
delle  politiche  agricole  e forestali, e che i registri di carico e
scarico  debbono  contenere  le  indicazioni  minime  stabilite dallo
stesso Ministero;
  Visto   in   fine   l'art.   42,  comma  1,  del  predetto  decreto
ministeriale,  con  il  quale  si  prevede  che  i moduli tipo per la
certificazione degli interventi fecondativi e di impianto embrionale,
di  cui all'art. 6, comma 1, lettera c), all'art. 9, comma 1, lettera
b),  all'art.  21, comma 3, lettera d), all'art. 28, comma 1, lettera
h) ed all'art. 31, comma 4, lettera c), nonche' le indicazioni minime
che  devono essere contenute nei registri di carico e scarico, di cui
all'art.  13,  comma 1, lettera l), all'art. 16, comma 1, lettera b),
all'art. 28, comma 1, lettera d), e all'art. 29, comma 1, lettera f),
del  materiale  seminale,  siano  stabiliti  con apposito decreto del
Ministero delle politiche agricole e forestali;
                              Decreta:
  1. I moduli tipo per la certificazione degli interventi fecondativi
(CIF)  e  degli impianti embrionali (CIE), di cui alle premesse, sono
riportati,  rispettivamente,  negli allegati numero 1 e 2 al presente
decreto.
  2.  Le  indicazioni minime che devono essere contenute nei registri
di  carico  e  scarico,  di  cui alle premesse, sono quelle riportate
nell'allegato 3 al presente decreto.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 febbraio 2001
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio