IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Viste  le  precedenti ordinanze e da ultimo l'ordinanza n. 3104 del
26 gennaio  2001,  con  le  quali sono state emanate disposizioni per
fronteggiare  lo  stato  di  emergenza  in  materia  di  gestione dei
rifiuti,  di  bonifica  dei  suoli,  delle  falde e dei sedimenti, di
risanamento  ambientale,  idrogeologico  e  di  regimazione idraulica
nonche' in materia di tutela delle acque nella regione Campania;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
15 dicembre  2000 con il quale lo stato di emergenza ambientale nella
regione  Campania e nella citta' di Napoli e' stato prorogato fino al
31 dicembre 2002;
  Vista  la  nota prot. n. 5409 in data 28 febbraio 2001 con la quale
il  commissario  delegato - presidente della regione Campania segnala
la necessita' di integrare le disposizioni straordinarie per favorire
il superamento dello stato di crisi ambientale;
  Attesa  la  grave  situazione  di  emergenza ambientale in atto nel
territorio  della  regione Campania, con particolare riferimento allo
smaltimento dei rifiuti;
  Ritenuto,  quindi, necessario integrare le richiamate ordinanze per
consentire il superamento dell'emergenza nella regione Campania;
  Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente;
  Acquisita l'intesa del presidente della regione Campania;
  Su  proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof.
Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  commissario delegato - presidente della regione Campania in
deroga  all'art.  5  del decreto legislativo, 5 febbraio 1997, n. 22,
nelle  more  della  realizzazione degli interventi di cui all'art. 5,
comma  5,  dell'ordinanza  n.  3100  del 22 dicembre 2000, cosi' come
modificato  dall'art.  2 dell'ordinanza n. 3104 del 26 gennaio 2001 e
per  un periodo di sessanta giorni, puo' stipulare, accordi con altre
regioni  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti urbani della Campania nei
territori  di  loro  competenza.  I presidenti delle giunte regionali
delle regioni di destinazione sono autorizzati a stipulare i suddetti
accordi, anche in deroga alle disposizioni vigenti sulla ripartizione
delle attribuzioni tra gli organi regionali.