IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Viste le precedenti ordinanze e da ultimo l'ordinanza n. 3104 del 26 gennaio 2001, con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti, di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti, di risanamento ambientale, idrogeologico e di regimazione idraulica nonche' in materia di tutela delle acque nella regione Campania; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 2000 con il quale lo stato di emergenza ambientale nella regione Campania e nella citta' di Napoli e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2002; Vista la nota prot. n. 5409 in data 28 febbraio 2001 con la quale il commissario delegato - presidente della regione Campania segnala la necessita' di integrare le disposizioni straordinarie per favorire il superamento dello stato di crisi ambientale; Attesa la grave situazione di emergenza ambientale in atto nel territorio della regione Campania, con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti; Ritenuto, quindi, necessario integrare le richiamate ordinanze per consentire il superamento dell'emergenza nella regione Campania; Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente; Acquisita l'intesa del presidente della regione Campania; Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi; Dispone: Art. 1. 1. Il commissario delegato - presidente della regione Campania in deroga all'art. 5 del decreto legislativo, 5 febbraio 1997, n. 22, nelle more della realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 3100 del 22 dicembre 2000, cosi' come modificato dall'art. 2 dell'ordinanza n. 3104 del 26 gennaio 2001 e per un periodo di sessanta giorni, puo' stipulare, accordi con altre regioni per lo smaltimento dei rifiuti urbani della Campania nei territori di loro competenza. I presidenti delle giunte regionali delle regioni di destinazione sono autorizzati a stipulare i suddetti accordi, anche in deroga alle disposizioni vigenti sulla ripartizione delle attribuzioni tra gli organi regionali.