Agli    assessorati   regionali   della
                              Sanita' - loro sedi
                              Agli  assessorati  alla  Sanita'  delle
                              province autonome di Trento e Bolzano -
                              loro sedi
  Come e' noto gli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei
rapporti   con   i  medici  di  medicina  generale,  gli  specialisti
ambulatoriali  interni ed i pediatri di libera scelta, resi esecutivi
rispettivamente,  con  i  decreti  del Presidente della Repubblica n.
270,  n.  271  e  n.  272 del 2000, prevedono, per l'accertamento del
requisito  della  "maggiore  rappresentativita'  sindacale" (ai sensi
dell'art.   8  del  decreto  legislativo  n.  502/1992  e  successive
modificazioni),   il   riferimento   al  criterio  della  consistenza
associativa  rilevata  in  base  alle  deleghe conferite alle singole
AA.SS.LL.  dai  medici  convenzionati  per la ritenuta del contributo
sindacale.
  In  previsione  dell'apertura delle trattative per il rinnovo degli
accordi   relativi  al  triennio  2001/2003,  le  amministrazioni  in
indirizzo  dovranno far pervenire allo scrivente i dati relativi alle
sopracitate deleghe entro il mese di febbraio 2001.
  A  tal fine, per semplificare la procedura di acquisizione dei dati
in  oggetto  e  rendere  quindi  piu'  agevole  il compito di codesti
assessorati,  sono state predisposti due schede differenziate, una da
compilare a livello aziendale e una a livello regionale, e un sistema
di   trasmissione   che   consenta   di  utilizzare  anche  strumenti
informatici.
  La  prima  scheda  andra' inoltrata, a cura di codesti assessorati,
alle  AA.SS.LL.  presenti  sul  territorio di competenza, la seconda,
riassuntiva   dei  dati  trasmessi  da  quest'ultime,  dovra'  essere
inviata,  dalle  amministrazioni  in indirizzo, corredata da tutte le
schede  aziendali,  al  Ministero  della  sanita' - Servizio rapporti
convenzionali  con  il  S.S.N.  - Piazzale dell'Industria, 20 - 00144
Roma.
  A quest'ultimo proposito si precisa quanto segue:
    a) la  trasmissione  delle  schede,  deve avvenire attraverso due
modalita',  per  via  informatica, con invio al seguente indirizzo di
posta   elettronica:   convenzionisanita.it   e   per  posta  tramite
raccomandata  con  ricevuta  di ritorno, non alternative tra loro, ma
entrambe   necessarie   in   quanto   la  seconda  costituisce  prova
documentale dei dati trasmessi in via informatica;
    b) le amministrazioni che non sono in grado di trasmettere i dati
anche  in  via  informatica  devono inviarli esclusivamente per posta
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
    c) la  trasmissione  per  posta  deve  avvenire  con  lettera  di
accompagnamento  a  firma  del  funzionario  responsabile individuato
dalle amministrazioni in indirizzo;
    d) la  ricognizione  delle  deleghe deve riferirsi a tutte quelle
esistenti  alla  data  del  31 dicembre  2000;  per  tale  ragione la
rilevazione e' effettuata al 31 gennaio del 2001;
    e) a  tutela  del  diritto  alla segretezza e riservatezza devono
essere  inviati  esclusivamente  dati  numerici, in modo che essi non
possano rappresentare elementi identificativi degli iscritti;
    f) la  trasmissione  dei  dati  deve avvenire utilizzando solo le
apposite schede sopracitate che a tal fine si allegano alla presente.
  Con  riferimento  alla  compilazione  delle  schede in argomento si
evidenzia inoltre che:
    1) va compilata una scheda (sia la regionale che l'aziendale) per
ogni O.S. cui sono state rilasciate le deleghe;
    2) le  stesse  sono  gia' predisposte per settore di appartenenza
dei   medici  convenzionati,  ossia:  medicina  generale  (assistenza
primaria,   continuita'   assistenziale,   medicina  dei  servizi  ed
emergenza   territoriale),   specialistica  ambulatoriale  interna  e
pediatria di libera scelta;
    3) tutte  le  schede,  sia  quelle compilate a cura delle singole
AA.SS.LL.,  sia quelle riassuntive compilate dalle amministrazioni in
indirizzo,  devono  essere  controfirmate,  in  modo leggibile, da un
rappresentante (aziendale, regionale o nazionale) dell'organizzazione
sindacale  interessata,  con  modalita'  che garantiscano comunque la
riservatezza;
    4) in  tutte  le  schede  deve  essere  indicato  il  funzionario
responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati.
  Nel  prendere  atto  di quanto segnalato, si prega di voler fornire
assicurazione.
    Roma, 12 febbraio 2001
               Il direttore dell'ufficio del servizio
                rapporti convenzionali con il S.S.N.
                              De Simone