IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la  legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  disposizioni  per  la difesa delle piante
coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi
servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge,
approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai prodotti vegetali, e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616,   in  virtu'  del  quale  e'  stata  confermata  allo  Stato  la
determinazione  degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria
(art. 71, comma 1, lettera c);
  Visto  il  decreto  legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in
attuazione   della   direttiva  91/683/CEE,  istituisce  il  Servizio
fitosanitario nazionale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 gennaio  1996,  pubblicato nel
smupplemento  ordinario  n.  33  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.41  del
19 febbraio   1996,   concernente  le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e sue
modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale 15 febbraio 2000, che recepisce la
decisione   della   Commissione   n.   1999/842/CE  del  30 novembre,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54
del 6 marzo 2000;
  Vista    la    decisione    della    Commissione   n.   2000/568/CE
dell'8 settembre  2000  che  modifica  la  decisione n. 96/301/CE del
3 maggio  1996  che  autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo
provvisorio,   misure   d'emergenza   contro  la  propagazione  dello
Pseudomonas  solanacearum  (Smith)  Smith,  causa  del marciume bruno
della patata, per quanto riguarda l'Egitto;
  Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le provincie autonome, a norma dell'art. 2, comma
4, del decreto legislativo n. 281/1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Le  patate  da  consumo  di  Solanum  tuberosum  L.  originarie
dell'Egitto possono essere introdotte nel territorio della Repubblica
italiana.
  2.  Le  patate  di  cui  al comma 1 devono essere provenienti dalle
"zone  indenni da organismi nocivi", definite ai sensi dell'art. 2, a
condizione  che  siano  rispettate  le  misure  applicabili ai tuberi
coltivati  in  dette  zone.  A tali fini e' verificato l'elenco delle
"zone  indenni da organismi nocivi" riconosciute, comprendente i dati
di  identificazione,  comunicato dalla Commissione europea e relativo
al riconoscimento da parte dell'Egitto di dette zone.
  3.  Le  disposizioni  di cui ai commi precedenti sono valide per la
campagna  d'importazione 2000/2001. Dette misure, inoltre, cessano di
essere  applicate  quando la Commissione U.E. notifichera' agli Stati
membri   piu'  di  n.  5  intercettazioni  del  batterio  Pseudomonas
solanacearum  in  partite di patate introdotte nella Comunita', e che
le  intercettazioni  hanno dimostrato che il metodo d'identificazione
delle   "zone   indenni  da  organismi  nocivi"  o  le  procedure  di
sorveglianza  ufficiale  in  Egitto  non  sono  stati  sufficienti  a
prevenire  il rischio di introduzione del batterio in questione nella
Comunita'.