IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  8, commi 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni  nella legge 19 luglio 1993, n.
236;
  Visto l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n.
478,  convertito,  con  modificazioni nella legge 26 gennaio 1994, n.
56;
  Visto  il  decreto-legge  1o  ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni  nella legge 28 novembre 1996, n. 608 ed in particolare
l'art. 4, commi 6 e 21, e l'art. 9, comma 25, punto b);
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 24 dicembre 1996 con il quale
sono  stati  ripartiti  gli  stanziamenti previsti dal citato art. 9,
comma 25, punto b);
  Vista   la  delibera  CIPE  -  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  -  del  26 gennaio  1996, registrata dalla
Corte  dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 63, con la
quale  sono  stati definiti i criteri di priorita' per la concessione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi
dell'art.  6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da
ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21, del sopracitato decreto-legge
n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;
  Visto  l'art.  3,  comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
  Visto  l'art.  1,  comma  1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n.
393;
  Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  1'art.  1,  comma  1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile
1998,  n.  78,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 5 giugno
1998, n. 176;
  Visto  l'art. 45, comma 17, lettera e), della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Visto  l'art.  62,  comma  1, lettera b), della legge n. 488 del 23
dicembre 1999;
  Visto  l'art. 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge 24 novembre
2000, n. 346;
  Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Considerato  che  la S.p.a. Societa' Pneumatici Pirelli, ha cessato
l'attivita'   presso   l'unita'  produttiva  di  Villafranca  Tirrena
(Messina);
  Considerato che la citata S.p.a., con nota del 2 luglio 1992, aveva
comunicato l'apertura della procedura di mobilita', di cui all'art. 4
e  24  della  legge  n.  223/1991,  nei  confronti  di tutti i propri
dipendenti   occupati  nel  richiamato  stabilimento  di  Villafranca
Tirrena (Messina);
  Preso  atto  degli  accordi  intervenuti  tra  i responsabili delle
societa'   di   cui   trattasi  ed  i  rappresentanti  sindacali  dei
lavoratori,  che  hanno  portato  alla  stipula  del verbale d'intesa
datato  5  dicembre  1992, nel quale e' stata prevista la sospensione
degli  effetti  dei  provvedimenti  di  collocazione in mobilita' dei
lavoratori   interessati,  con  contestuale  ricorso  al  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale a decorrere dal 7 dicembre
1992;
  Visto  il  decreto  ministeriale datato 22 gennaio 1993 e seguenti,
con  i  quali  e'  stato  concesso  il  trattamento  straordinario di
integrazione salariale a decorrere dal 7 dicembre 1992;
  Visto   il   progetto  dei  lavori  socialmente  utili  predisposto
dall'Agenzia  regionale per l'impiego della Regione siciliana o posto
in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
  Ritenuta  la  necessita' di corrispondere, in favore dei lavoratori
dipendenti  della  predetta  societa',  la  proroga  del  trattamento
straordinario  di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 4, comma
21,  e  dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996,  n.  608,  e  successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
dell'art.  1,  comma  6,  lettera c), del decreto-legge n. 346 del 24
novembre 2000, a decorrere dal 1o gennaio 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b),
del   decreto-legge   1o   ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  28  novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni  ed integrazioni, nonche' dell'art. 1, comma 6, lettera
c),  del  decreto-legge  n.  346 del 24 novembre 2000, e' concessa in
favore di numero massimo 107 lavoratori interessati, dipendenti della
S.p.a.  Societa'  Pneumatici  Pirelli,  unita' di Villafranca Tirrena
(Messina),  la  proroga del trattamento straordinario di integrazione
salariale per il periodo dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.