La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ai termini degli articoli 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e dell'art. 16 del proprio regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 17 novembre 1975, ha approvato, nella seduta del 30 gennaio 2001, il seguente "Regolamento per l'accesso al Servizio radiotelevisivo pubblico". Art. 1. Ambito di applicazione del presente regolamento 1. Il presente regolamento si applica ai programmi dell'Accesso in sede nazionale, di cui all'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103. 2. I programmi dell'Accesso in sede regionale, previsti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, sono disciplinati dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, ovvero, ove istituiti, dai comitati regionali per le comunicazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. In assenza di specifica normativa i programmi dell'Accesso in sede regionale continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni di cui agli articoli 7 ed 8 del precedente regolamento per l'esame delle richieste di Accesso al mezzo radiotelevisivo, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 30 aprile 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 15 maggio 1976.