La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei  servizi  radiotelevisivi,  ai termini degli articoli 4 e 6 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, e dell'art. 16 del proprio regolamento,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 303 del 17 novembre 1975, ha
approvato, nella seduta del 30 gennaio 2001, il seguente "Regolamento
per l'accesso al Servizio radiotelevisivo pubblico".
                               Art. 1.
           Ambito di applicazione del presente regolamento

  1.  Il presente regolamento si applica ai programmi dell'Accesso in
sede nazionale, di cui all'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
  2. I programmi dell'Accesso in sede regionale, previsti dalla legge
14 aprile  1975, n. 103, sono disciplinati dai comitati regionali per
i  servizi  radiotelevisivi,  ovvero,  ove  istituiti,  dai  comitati
regionali  per le comunicazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della
legge  6 agosto  1990,  n.  223.  In assenza di specifica normativa i
programmi   dell'Accesso  in  sede  regionale  continuano  ad  essere
disciplinati  dalle  disposizioni  di  cui  agli  articoli 7 ed 8 del
precedente  regolamento  per  l'esame  delle  richieste di Accesso al
mezzo  radiotelevisivo,  approvato dalla Commissione parlamentare per
l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il
30 aprile  1976,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  128 del
15 maggio 1976.