Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del
decreto-legge,  integrate  con  le modifiche apportate dalla legge di
conversione,  che  di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle
note.   Restano   invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                Proroga della partecipazione italiana
                  a missioni internazionali di pace
  1.  Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
19  giugno  2000,  n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge
10 agosto  2000,  n.  228,  relativo alla partecipazione di personale
militare  e  civile  alle  operazioni  in  Macedonia, in Albania, nei
territori  della  ex  Jugoslavia, in Kosovo ed a Hebron, e' prorogato
fino  al  30 giugno  2001.  ((  Fino alla stessa data e' prorogata la
partecipazione  del  personale della Polizia di Stato alle operazioni
in  Macedonia  ed  in  Kosovo  di  cui  all'articolo 2,  comma 2, del
decreto-legge  7 gennaio 2000, n. 1, con modificazioni, dalla legge 7
marzo 2000, n. 44, ivi impegnato dal 1o luglio 2000. ))
  2.  Limitatamente  ai  giorni  di  permanenza nel territorio ovvero
nelle  acque  territoriali  dei  Paesi  teatro  delle  operazioni, al
personale  di cui al comma 1, e' corrisposta l'indennita' di missione
prevista  dal  regio  decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del
90%  per  tutta  la  durata  del periodo. L'indennita' di missione e'
corrisposta dal 1o gennaio 2001 al 30 giugno 2001 in lire, sulla base
dei cambi registrati nel periodo 1o giugno-30 novembre 2000.
  3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano:
    a) l'articolo  1,  comma  3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n.
110,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n.
186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia
ed in Albania;
    b) gli  articoli  3-bis,  commi  3  e  4,  3-quater, commi 2 e 3,
3-quinquies,   comma   2,   3-sexies,   comma   2,  e  3-septies  del
decreto-legge  28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa
alle  missioni  internazionali  nei territori della ex Jugoslavia, in
Albania ed a Hebron;
    c) l'articolo  2,  commi  2  e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno
1999,  n.  180,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 agosto
1999,  n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in
Kosovo  ed  in  Macedonia (( e al personale di cui al secondo periodo
del comma 1; ))
    d) l'articolo   3  del  decreto-legge  19 giugno  2000,  n.  163,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228.
  4.  Per  le  finalita' e nei limiti temporali di cui al comma 1, il
Ministero  della  difesa  e'  autorizzato,  in  caso di necessita' ed
urgenza,  anche  in  deroga alle vigenti disposizioni di contabilita'
generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia,  entro  un  limite  complessivo  di  lire 39.250 milioni, a
valere  sullo  stanziamento  di  cui all'articolo 5 in relazione alle
esigenze  di  completamento  delle opere aggiuntive e di acquisizione
dei  relativi  apparati  di  comunicazione,  presso  gli aeroporti di
Dakovica  e  di  Pristina,  per  le  attivita'  aeree  del settore di
competenza  italiano, di realizzazione di interventi infrastrutturali
fissi  e  mobili  e  di  apparati informatici e di telecomunicazione,
nonche'  per  gli  interventi diretti al miglioramento della qualita'
della  vita  a  favore  dei  contingenti italiani impiegati nell'area
balcanica.
          Riferimenti normativi:
              -  Il decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  10 agosto  2000, n. 228,
          recante:  "Disposizioni urgenti in materia di proroga della
          partecipazione  militare italiana a missioni internazionale
          di  pace",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 19 agosto
          2000; si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1:     "1.
          Il   termine   previsto   dall'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto-legge   7 gennaio   2000,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7 marzo 2000, n. 44, relativo
          alla  partecipazione  di personale militare alle operazioni
          in   Macedonia,   in   Albania,   nei  territori  della  ex
          Jugoslavia,  a  Hebron  e  in  Kosovo, e' prorogato fino al
          31 dicembre 2000".
              - Il  decreto-legge  7 gennaio  2000, n. 1, convertito,
          con   modificazioni,  dalla  legge  7 marzo  2000,  n.  44,
          recante:    "Disposizioni    urgenti   per   prorogare   la
          partecipazione italiana a missioni internazionali di pace",
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
          italiana  -  serie  generale  - n. 66 del 20 marzo 2000; si
          riporta il testo dell'articolo 2, comma 2:
                "2. E' altresi' autorizzata fino alla stessa data del
          30 giugno  2000  la  partecipazione del personale dei ruoli
          del  Ministero  alle  operazioni in Macedonia ed in Kosovo,
          ivi impegnato a decorrere dall'11 agosto 1999".
              -  Il  regio  decreto  3 giugno  1926,  n. 941, recante
          "Indennita'  al  personale dell'amministrazione dello Stato
          incaricato  di  missione  all'estero",  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
              -  Il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  18 giugno  1999, n. 186,
          recante   "Autorizzazione   all'invio   in  Albania  ed  in
          Macedonia   di   contingenti   italiani  nell'ambito  della
          missione   NATO  per  compiti  umanitari  e  di  protezione
          militare, nonche' rifinanziamento del programma italiano di
          aiuti   all'Albania   e  di  assistenza  ai  profughi",  e'
          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana  -  serie generale - n. 144 del 22 giugno 1999; si
          riporta il testo dell'articolo 1, comma 3:
                "3.   Al  personale  di  cui  ai  commi  1  e  2,  e'
          attribuito,  in aggiunta allo stipendio, ovvero alla paga e
          ad  altri  assegni  a  carattere  fisso e continuativo, con
          decorrenza  dalla  data  di  entrata  nei territori o nelle
          acque  territoriali  dell'Albania e della "ex" Jugoslavia e
          fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre
          il  31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero
          di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive
          modificazioni,   con   corresponsione   dell'indennita'  di
          missione  ridotta  all'80% per tutta la durata del periodo.
          Si  applicano  in  materia  di  trattamento assicurativo le
          disposizioni  previste  dalla legge 18 maggio 1982, n. 301;
          allo   stesso   personale,   si   applicano,  altresi',  le
          disposizioni recate dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 6, del
          decreto-legge  28 gennaio  1999,  n.  12,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77".
              -  Il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  29 marzo  1999,  n.  77,
          recante   "Disposizioni   urgenti   relative   a   missioni
          internazionali  di  pace",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
          87  del  15 aprile 1999; si riporta il testo degli articoli
          3-bis,  commi  3  e  4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies,
          comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies:
              "Art.   3-bis.   -   3. Al  personale  appartenente  ai
          contingenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  le
          disposizioni   sul   trattamento   economico  previste  dal
          decreto-legge  1o luglio  1996,  n.  346,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.
              4.  Per  le  finalita' e nei limiti temporali stabiliti
          dal  comma  1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in
          caso  di necessita' ed urgenza, in deroga alle disposizioni
          della   legge  di  contabilita'  generale  dello  Stato,  a
          ricorrere  ad  acquisti  e  lavori da eseguire in economia,
          senza  limiti  di  spesa,  entro  un  limite complessivo di
          lire 2.000 milioni.".
              "Art.  3-quater.  -  2. Al  personale  appartenente  al
          contingente  di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
          sul  trattamento  economico  previste  dall'articolo  3 del
          decreto-legge   13 gennaio  1998,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.
              3.  Nel  quadro  delle  attivita'  di cui al comma 1 e'
          autorizzata   la   partecipazione  alla  missione  MAPE  di
          personale  del  Corpo  della  guardia  di  finanza  e della
          Polizia  di  Stato.  In materia di trattamento economico si
          applicano  le  disposizioni  previste  dall'articolo  3 del
          decreto-legge   13 gennaio  1998,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.".
              "Art.  3-quinquies.  -  2. Al personale appartenente al
          contingente  di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
          sul   trattamento   economico  previste  dal  decreto-legge
          1o luglio  1996,  n.  346,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 8 agosto 1996, n. 428".
              "Art.  3-sexies.  -  2.  Al  personale  appartenente al
          contingente  di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
          sul  trattamento  economico  previste  dall'articolo 3  del
          decreto-legge   13 gennaio  1998,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42".
              "Art. 3-septies. - 1. Contro i rischi comunque connessi
          all'impiego  del  personale  di  cui  agli  articoli 3-bis,
          3-ter,  3-quater,  3-quinquies  e  3-sexies si applicano le
          disposizioni    sul   trattamento   assicurativo   previste
          dall'articolo   3,  commi  2,  3  e  4,  del  decreto-legge
          20 giugno  1994,  n.  397,  convertito dalla legge 3 agosto
          1994, n. 482.
              2.  Al  personale  di  cui  agli articoli 3-bis, 3-ter,
          3-quater,   3-quinquies   e   3-sexies   si   applicano  le
          disposizioni   previste   dall'articolo 2,   comma  4,  del
          decreto-legge  24 aprile  1997,  n.  108,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.".
              -  Il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  2 agosto  1999,  n. 269,
          recante:  "Disposizioni urgenti in materia di proroga della
          partecipazione   italiana  a  missioni  internazionali  nei
          territori  della  ex  Jugoslavia,  in  Albania  e a Hebron,
          nonche'    autorizzazione   all'invio   di   un   ulteriore
          contingente  di  militari  dislocati  in  Macedonia  per le
          operazioni   di  pace  nel  Kosovo",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie
          generale  -  n.  185 del 9 agosto 1999; si riporta il testo
          dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis:
              "2.  Al  personale  di cui al comma 1 e' attribuito, in
          aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni
          a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data
          di  entrata  nei territori o nelle acque territoriali della
          "ex"  Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e
          comunque  non oltre il 30 settembre 1999, il trattamento di
          missione  all'estero  previsto  dal  regio decreto 3 giugno
          1926,    n.    941,   e   successive   modificazioni,   con
          corresponsione  dell'indennita' di missione ridotta all'80%
          per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di
          trattamento  assicurativo  le  disposizioni  previste dalla
          legge 18 maggio 1982, n. 301.
              2-bis. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora
          impossibilitato  a  prestare  servizio  perche' in stato di
          prigionia  o  disperso,  continuano ad essere attribuiti il
          trattamento  economico  ed  assicurativo di cui al comma 2,
          nonche'  lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso
          e  continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o
          quale   disperso  e'  computato  per  intero  ai  fini  del
          trattamento  di  pensione  e  non  determina  detrazioni di
          anzianita'.  In  caso  di  decesso  per  causa di servizio,
          connesso  all'espletamento  della  missione in Kosovo ed in
          Macedonia,  si  applica  l'articolo  3 della legge 3 giugno
          1981,  n. 308. In caso di invalidita' per la medesima causa
          si  applicano  le norme in materia di pensione privilegiata
          ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento
          di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
          approvato  con  decreto  del  presidente  della  Repubblica
          29 dicembre  1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i
          casi  di  decesso  e  di invalidita' si cumulano con quello
          assicurativo  di  cui  al  comma  2  del presente articolo,
          nonche'  con  la  speciale  elargizione  e con l'indennizzo
          privilegiato  aeronautico  previsti, rispettivamente, dalla
          legge  3 giugno  1981,  n.  308,  e dal regio decreto-legge
          15 giugno  1926,  n.  1345, convertito dalla legge 5 agosto
          1927,  n.  1835,  e  successive  modificazioni,  nei limiti
          stabiliti  dall'ordinamento  vigente. Al personale militare
          di  cui  al  comma  1  del  presente articolo si applica il
          codice  penale  militare  di  pace.  Foro  competente e' il
          tribunale  militare di Roma. Al medesimo personale, ai fini
          del  rilascio  del passaporto di servizio, non si applicano
          le  norme  di  cui  all'articolo 3, lettera b), della legge
          21 novembre 1967, n. 1185.".
              - Il  testo dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno
          2000,  n.  163,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          10 agosto 2000, n. 228, e' il seguente:
              "Art.  3 (Accesso del personale alle utenze telefoniche
          di   servizio).  -  1.  Al  personale  militare  e  civile,
          impiegato  in  operazioni fuori area, qualora non risultino
          disponibili  sul  posto adeguate utenze telefoniche per uso
          privato, e' consentito l'utilizzo, a titolo gratuito, delle
          utenze  telefoniche  di  servizio, fatte salve le priorita'
          correlate alle esigenze operative".