IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  decreto 24 febbraio 2000 emanato in attuazione dell'art.
1,  comma 4 del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito con
legge  24 aprile  2000,  n.  92,  il quale reca la determinazione dei
consumi  medi  dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli,
orticoli,  in  allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella
florovivaistica  ai  fini  dell'applicazione delle aliquote ridotte o
dell'esenzione  di  accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53
del 4 marzo 2000;
  Visto  il  comma 7 del predetto decreto che prevede la possibilita'
di modifica del medesimo e del relativo allegato 1;
  Considerate   le   richieste  di  modifica  del  decreto  citato  e
dell'allegato n. 1 pervenute dalle regioni e province, autonome sulla
base   di   motivate   esigenze,  consistenti  sia  in  una  parziale
riconsiderazione  dei  criteri generali di determinazione dei consumi
definiti  nell'articolato,  sia in limitate modifiche ed integrazioni
dell'allegato 1 recante le tabelle dei consumi di gasolio;
  Ritenuto  opportuno  procedere  alle  modifiche  di  cui sopra, che
consentano  una maggiore aderenza a condizioni ed eventi particolari,
senza  ledere il criterio di standardizzazione introdotto dal decreto
citato;
  Sentito l'Ente nazionale per la meccanizzazione agricola;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del
22 febbraio 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  Regioni,  per  particolari condizioni presenti su territori
determinati, quali:
    a) acclivita'  e frammentazione per i trasferimenti aziendali, il
trasporto dei prodotti agricoli e le lavorazioni;
    b) clima   che   si   discosti   dalle   medie   considerate  per
l'irrigazione ed il riscaldamento delle serre;
    c) elevate   profondita'   delle   falde   da   cui  attingere  e
specificita' colturali per l'irrigazione;
    d) siccita'; alluvioni;
    e) situazioni   particolari  legate  ad  ordinamenti  e  tecniche
colturali localmente in uso possono consentire motivate maggiorazioni
delle  attribuzioni di cui all'allegato 1 entro la misura massima del
100%,  oltre  le  maggiorazioni  previste  dall'allegato 1, punto 19,
dandone   comunicazione  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali.
  2.  Per  le  produzioni  agricole,  per la prima trasformazione dei
prodotti  agricoli,  per  gli impianti e per i lavori non contemplati
nell'allegato  di  cui  al  comma 1 le regioni e le province autonome
determinano  i  consumi  con  riferimento, per quanto possibile, alle
produzioni ed agli interventi indicati nell'allegato medesimo.
  3. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 24 febbraio 2000
in premessa citato e' abrogato.