IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n.
458;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sentito  il  consiglio  dell'Ordine  "al  merito  della  Repubblica
italiana";
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  numero  massimo delle onorificenze dell'Ordine "al merito della
Repubblica  italiana"  che potranno essere complessivamente conferite
nelle ricorrenze del2 giugno e del 27 dicembre 2001 e' determinato in
10.000 unita', cosi' ripartito nelle cinque classi:
    Cavaliere di Gran Croce, n. 30;
    Grande Ufficiale, n. 200;
    Commendatore, n. 1.040;
    Ufficiale, n. 1.800;
    Cavaliere, n. 6.930.
  La  ripartizione  tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i
vari  Ministeri,  del  numero  di onorificenze stabilito dal presente
decreto, sara' fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  a  norma  dell'art. 3 del Presidente della Repubblica
13 maggio 1952, n. 178.