IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente atto;
Dispone:  1. Regime  fiscale  agevolato  per  le  persone fisiche che
intraprendono un'attivita' di lavoro autonomo o d'impresa.
  1.1. Le   persone  fisiche  che  iniziano  un'attivita'  di  lavoro
autonomo o d'impresa dal 1o gennaio 2001 possono avvalersi del regime
fiscale agevolato previsto dall'art. 13 della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  a  condizione che siano in possesso dei requisiti stabiliti
dal comma 2 del medesimo art. 13.
  1.2. Il regime fiscale agevolato prevede il pagamento di un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 10
per  cento  del  reddito  di lavoro autonomo o d'impresa, determinato
rispettivamente  ai  sensi  dell'art.  50  o 79 del testo unico delle
imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  del 22 dicembre 1986, n. 917. Per le imprese familiari di
cui   all'art.  5,  comma  4,  del  predetto  testo  unico  l'imposta
sostitutiva,  calcolata  sull'intero reddito d'impresa realizzato, al
lordo  delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari,
e' dovuta dall'imprenditore.
  1.3. I  contribuenti  che  si  avvalgono  del regime agevolato sono
esonerati dai seguenti obblighi:
    a) registrazione  e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai
fini   delle   imposte  sui  redditi,  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto;
    b) liquidazioni  e  versamenti  periodici dell'imposta sul valore
aggiunto;
    c) presentazione  della  dichiarazione periodica dell'imposta sul
valore aggiunto;
    d) versamento   dell'acconto   annuale  dell'imposta  sul  valore
aggiunto;
    e) versamento  delle addizionali comunali e regionali all'imposta
sul reddito delle persone fisiche.
  1.4. Restano fermi i seguenti obblighi:
    a) conservazione  dei  documenti  ricevuti  ed  emessi,  ai sensi
dell'art.   22  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
29 settembre 1973, n. 600;
    b) fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
    c) presentazione delle dichiarazioni annuali;
    d) versamento annuale dell'imposta sul valore aggiunto;
    e) versamento  dell'acconto  e  del  saldo dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive;
    f) versamento  dell'imposta  sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, da effettuare entro i termini stabiliti per il
versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
    g) tenuta  delle  scritture contabili e adempimenti dei sostituti
d'imposta  previsti  dall'art.  21  del  decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  1.5. Possono   usufruire   del  regime  agevolato  i  soggetti  che
realizzano  un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore
a  lire 60 milioni o di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le
imprese  aventi  per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120
milioni  per  le imprese aventi per oggetto altre attivita'. Nel caso
in  cui  i  soggetti  che  si  avvalgono del regime fiscale agevolato
esercitino     contemporaneamente    piu'    attivita',    ai    fini
dell'individuazione   del   limite  dei  compensi  o  ricavi,  si  fa
riferimento  all'attivita'  prevalentemente  esercitata. La somma dei
ricavi  o  dei  compensi  relativi  alle  singole  attivita' non puo'
superare  detti limiti. Per attivita' prevalente s'intende quella con
la quale sono stati conseguiti maggiori ricavi o compensi nel periodo
d'imposta.
  1.6. Qualora  il contribuente possieda altri redditi oltre a quelli
assoggettati  al  regime  fiscale agevolato i versamenti dell'imposta
sul  reddito  delle  persone  fisiche  sono effettuati nei modi e nei
termini ordinari.
  1.7. I  ricavi  e i compensi relativi al reddito oggetto del regime
fiscale  agevolato,  non  sono  assoggettati  a ritenuta d'acconto da
parte  del  sostituto d'imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano
un'apposita  dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le
somme afferiscono e' soggetto ad imposta sostitutiva.
  1.8. Il  regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali o
di  lavoro autonomo ha durata massima di tre anni e si applica per il
primo periodo d'imposta in cui ha inizio l'attivita' e per i due anni
successivi.
2. Comunicazioni relative al regime fiscale agevolato.
  2.1. I   soggetti   che  intendono  avvalersi  del  regime  fiscale
agevolato comunicano la scelta operata in sede di presentazione della
dichiarazione  di inizio attivita' di cui all'art. 35 del decreto del
Presidente  della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, utilizzando
il  modello allegato al presente provvedimento. Tale comunicazione e'
trasmessa  dall'ufficio  locale  al  sistema informativo dell'Agenzia
delle entrate.
  2.2. La  scelta  operata  vincola il contribuente alla sua concreta
applicazione  per almeno un periodo d'imposta e puo' essere revocata,
dandone   comunicazione  ad  un  ufficio  locale  dell'Agenzia  delle
entrate, utilizzando il modello di cui al punto 2.1.
3. Assistenza fiscale.
  3.1. I contribuenti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale
dell'Agenzia delle entrate per l'adempimento degli obblighi tributari
devono  farne  richiesta,  in  carta  libera,  ad  un  ufficio locale
dell'Agenzia  delle  entrate. La richiesta deve contenere gli estremi
anagrafici del contribuente, il codice fiscale o il numero di partita
I.V.A.  e  puo'  essere  formulata utilizzando il modello allegato al
presente  provvedimento,  disponibile  sul  sito www.finanze.it Sulla
base   delle  richieste  presentate  dai  contribuenti,  l'assistenza
fiscale viene prestata dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate
(tutor),  o,  in  mancanza,  dall'ufficio  distrettuale delle imposte
dirette, competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente.
  3.2. La  richiesta  di  assistenza  fiscale  puo' essere presentata
unitamente alla dichiarazione d'inizio attivita' di cui al precedente
punto 2.1., ovvero presentata o spedita, mediante il servizio postale
con  raccomandata,  ad  un  ufficio locale dell'Agenzia delle entrate
entro  trenta  giorni dalla data di presentazione della dichiarazione
d'inizio  di  attivita'.  Per  le annualita' successive alla prima la
richiesta  puo' essere presentata entro trenta giorni dall'inizio del
periodo  d'imposta.  La  richiesta  di assistenza ha validita' fino a
revoca  ed  e'  trasmessa  dall'ufficio locale al sistema informativo
dell'Agenzia delle entrate.
  3.3. La  revoca della richiesta di assistenza fiscale e' effettuata
secondo  le modalita' indicate ai punti 3.1. e 3.2. ed ha effetto dal
periodo d'imposta successivo.
  3.4. Il  sistema  informativo  dell'Agenzia  delle  entrate mette a
disposizione  degli uffici locali che forniscono l'assistenza fiscale
ai  contribuenti in regime agevolato una funzione attraverso la quale
si  puo'  verificare,  sulla  scorta  dei  dati trasmessi, lo stato e
l'andamento economico dei contribuenti assistiti, nonche' l'eventuale
superamento dei limiti previsti.
  3.5. L'assistenza  fiscale  dell'Agenzia  si svolge prevalentemente
attraverso  il servizio telematico Internet. In ogni caso, gli uffici
locali   assistono  direttamente  i  contribuenti  negli  adempimenti
tributari  e provvedono a fornire consulenza tributaria nelle materie
connesse all'applicazione del regime fiscale agevolato.
  3.6. I   contribuenti  che  si  avvalgono  dell'assistenza  fiscale
dell'Agenzia delle entrate, al fine di effettuare la trasmissione dei
dati,  devono  munirsi di un computer corredato di modem e stampante,
dotato  di  un  browser  (Netscape  Communicator o Microsoft Internet
Explorer,  versione  4.X o superiori, o browser equivalenti) e avente
le seguenti caratteristiche minime:


Ambiente Windows            Ambiente MAC/OS
Processore Pentium II       MAC POWER PC
  o equivalente
Almeno 64 Mbyte di RAM      Almeno 64 Mbyte di RAM

  3.7. Ai  contribuenti  e'  riconosciuto  un credito d'imposta nella
misura  del 40 per cento del prezzo di acquisto delle apparecchiature
informatiche e degli accessori idonei alla connessione telematica con
l'Agenzia delle entrate. Il credito, utilizzabile in compensazione ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non
puo' essere superiore all'importo di lire seicentomila e spetta anche
in  caso  di  acquisizione dei beni in locazione finanziaria; in tale
ipotesi  il  credito,  nella  misura massima di lire seicentomila, e'
pari  al  40  per  cento  del prezzo di acquisto ed e' utilizzato con
riferimento   ai  canoni  di  locazione  pagati  in  ciascun  periodo
d'imposta.  Il  credito  d'imposta  non  concorre alla formazione del
reddito imponibile e non e' rimborsabile.
  3.8. Per  ottenere  l'assistenza dell'Agenzia delle entrate per via
telematica,  i  contribuenti  devono  usufruire  dei  servizi  di  un
Internet  Service  Provider  e  devono  richiedere  un  pincode e una
password  per  accedere  al  servizio telematico Internet, compilando
l'apposito modello disponibile sul sito uniconline.finanze.it
  3.9. L'Agenzia    delle   entrate   comunica   telematicamente   al
richiedente la prima parte del pincode e, successivamente, provvede a
recapitare  al  domicilio  dei  contribuenti  una  comunicazione  che
contiene  la  seconda  parte  del  pincode,  nonche'  una password di
accesso  al  servizio  di  cui  al  punto  3.8. Per i casi di mancata
attribuzione  del  pincode  e  della  password  il richiedente dovra'
rivolgersi  al  competente  ufficio locale dell'Agenzia delle entrate
che provvedera' all'attribuzione degli stessi.
4. Adempimenti dei contribuenti assistiti e degli uffici.
  4.1. I  contribuenti  trasmettono,  con cadenza trimestrale, i dati
contabili   delle  operazioni  effettuate  nel  corso  dell'anno.  Le
trasmissioni  sono effettuate rispettivamente: entro il 10 aprile per
le  operazioni  relative  al  primo  trimestre  dell'anno,  entro  il
10 luglio  per  le operazioni relative al secondo trimestre, entro il
10 ottobre  per le operazioni relative al terzo trimestre ed entro il
10 gennaio dell'anno successivo per le operazioni relative all'ultimo
trimestre.  Per la trasmissione dei dati, le operazioni effettuate ai
fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto sono distinte tra imponibili
secondo  l'aliquota,  esenti,  non  imponibili  e  non  soggette;  le
operazioni  rilevanti ai fini delle imposte dirette sono classificate
per  voci  di costi e ricavi. Per la definizione e la classificazione
di  dette  operazioni,  i  contribuenti  si avvalgono dell'assistenza
fornita  dal tutor anche mediante l'utilizzo della posta elettronica.
I  contribuenti utilizzano un apposito prodotto software, scaricabile
dal sito www.finanze.it, che si compone delle seguenti funzioni:
    a) acquisizione  e  elaborazione  dei dati analitici. La funzione
consente  al contribuente, da un lato la gestione dei dati relativi a
tutte    le    operazioni   effettuate   (acquisizione,   variazione,
annullamento,  stampa,  etc.),  costituendo sul personal computer del
contribuente  una  base  informativa analitica relativa all'attivita'
esercitata  nell'anno,  dall'altro  l'aggregazione dei dati secondo i
criteri  previsti  per  la  compilazione  delle dichiarazioni annuali
nonche'  la verifica della persistenza delle condizioni per usufruire
del regime agevolato;
    b) trasmissione  telematica  dei  dati  contabili  aggregati.  La
funzione   consente   al  contribuente  l'invio  periodico  dei  dati
contabili aggregati, l'invio della dichiarazione nonche' la ricezione
delle  comunicazioni  che  l'ufficio  dovra'  rendere  disponibili al
contribuente  (superamento  dei  limiti  previsti, imposte da pagare,
etc.);
    c) predisposizione  delle  dichiarazioni. La funzione consente al
contribuente    l'integrazione    della    dichiarazione    compilata
automaticamente  dal  sistema  informativo  dell'Agenzia,  con i dati
relativi agli altri redditi posseduti;
    d) assistenza  automatica.  Questa  funzione  di  "help  on line"
consente  al  contribuente  la  ricerca  guidata  alla  soluzione  di
problemi  di  carattere  generale  (tecnico  e normativo), nonche' la
formalizzazione,   attraverso   la   posta  elettronica,  di  quesiti
specifici  da inviare al competente ufficio locale dell'Agenzia delle
entrate.
  4.2. Il  sistema  informativo  dell'Agenzia  delle  entrate attesta
l'avvenuta  ricezione  dei dati trasmessi per via telematica mediante
apposita ricevuta.
  43. I contribuenti assistiti sono tenuti a consultare le ricevute e
ad evadere le eventuali richieste in esse contenute.
  4.4. Il  sistema  informativo  dell'Agenzia delle entrate elabora i
dati   ricevuti,  liquida  le  imposte  dovute  e  rende  disponibili
telematicamente  ai  contribuenti  il  modello per il pagamento delle
stesse,  il modello per l'eventuale richiesta di rimborso dell'I.V.A.
ed  i  quadri  della  dichiarazione  unificata relativi all'attivita'
esercitata.
  4.5. I   contribuenti   verificano   i   dati  della  dichiarazione
unificata,  predisposta  dal  sistema  informativo dell'Agenzia delle
entrate,  e  la  completano  con i dati relativi agli eventuali altri
redditi  posseduti.  Dopo  averne  stampato  e  firmato una copia per
conservarla,  i  contribuenti  presentano  la dichiarazione unificata
utilizzando il servizio telematico Internet.
  4.6. L'ufficio  competente, sulla base dei dati contabili pervenuti
al  sistema  informativo,  comunica  ai  contribuenti assistiti negli
adempimenti  tributari,  entro  dieci  giorni  da  quando i dati sono
acquisiti,  l'eventuale decadenza dal regime fiscale agevolato per la
perdita  dei  requisiti  previsti  dall'art. 13, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
5. Decadenza dal regime fiscale agevolato.
  5.1. I contribuenti che, nel corso del periodo d'imposta, superano,
per  oltre il 50 per cento, il limite dei compensi o ricavi stabiliti
per   avvalersi   del   regime   fiscale  agevolato  sono  tenuti  ad
assoggettare a tassazione ordinaria, ai fini dell'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche,  l'intero  reddito  d'impresa  o  di  lavoro
autonomo conseguito nel medesimo periodo d'imposta.
  5.2. Nell'ipotesi  di  cui al punto 5.1 l'imposta sul reddito delle
persone  fisiche  e  l'imposta sul valore aggiunto sono pagate, in un
unico  versamento  annuale,  nei  termini  stabiliti  dalle norme che
disciplinano dette imposte.
  5.3. I  contribuenti  di  cui  al  punto 5.1. decadono da tutti gli
esoneri previsti dall'art. 13, comma 6, della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  e  non  usufruiscono piu' dell'eventuale assistenza fiscale
dell'Agenzia delle entrate, a decorrere dall'anno successivo a quello
in  cui  e'  superato  del  50  per  cento il limite dei ricavi e dei
compensi.
6. Periodo transitorio di applicazione del regime fiscale agevolato.
  6.1. I  contribuenti che hanno gia' iniziato l'attivita' a far data
dal  1o gennaio  2001  e hanno scelto il regime fiscale agevolato, ne
danno   notizia  all'Agenzia  delle  entrate  entro  sessanta  giorni
dall'entrata  in vigore del presente provvedimento, presentando ad un
ufficio  locale  della  medesima  Agenzia, anche mediante il servizio
postale,  la  comunicazione  prevista  al  punto  2. Entro gli stessi
termini,  i  contribuenti  che  intendono  avvalersi  dell'assistenza
fiscale,   ne  fanno  richiesta  all'Agenzia  delle  entrate  con  le
modalita' previste al punto 3.
  6.2. Le  comunicazioni  di avvalersi del regime fiscale agevolato e
le  richieste  di  assistenza  fiscale  presentate  a  far  data  dal
1o gennaio  2001,  in  attesa  dell'attivazione delle procedure, sono
conservate  dagli uffici, che provvederanno alla loro acquisizione ai
sensi degli ultimi periodi rispettivamente del punto 2.1. e del punto
3.2.
  6.3. I   contribuenti  che  si  avvalgono  dell'assistenza  fiscale
dell'Agenzia  delle  entrate, provvederanno a trasmettere, secondo le
modalita'  stabilite  dal  punto 4, i dati contabili delle operazioni
effettuate,   non   appena  saranno  disponibili  gli  strumenti  che
consentono il colloquio telematico con l'Agenzia delle entrate.
                             Motivazioni
  In esecuzione di quanto previsto dall'art. 13, comma 9, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, concernente il regime fiscale agevolato per
le  nuove  iniziative  imprenditoriali  e  di lavoro autonomo, con il
presente  provvedimento sono stabilite le disposizioni necessarie per
l'attuazione   di   quanto   disciplinato  dal  citato  articolo.  In
particolare,    sono   dettate   le   disposizioni   concernenti   le
comunicazioni di scelta e di revoca del sistema fiscale agevolato, le
modalita'  di  assistenza  fiscale,  gli adempimenti dei contribuenti
assistiti e degli Uffici.
  Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66, art. 67, comma
1, art. 68, comma 1, art. 71, comma 3, lettera a).
  Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 5, comma 1, e 6, comma
1).
  Regolamento  di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2,
comma 1, art. 5, comma 4).
Disciplina normativa di riferimento.
  Art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  Decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive  modificazioni  ed integrazioni, concernente l'imposta sul
valore aggiunto.
  Art.  22  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  600,  concernente  disposizioni  in  materia  di  tenuta e
conservazione delle scritture contabili.
  Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
contenente il testo unico delle imposte sui redditi.
  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23 marzo 1998, n. 100,
recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni
adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto.
  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 luglio 1997, n. 241,
recante  norme  di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e d'imposta sul valore aggiunto,
nonche'   di   modernizzazione   del   sistema   di   gestione  delle
dichiarazioni.
    Roma, 14 marzo 2001
                                                 Il direttore: Romano