IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente atto;
                              Dispone:
1. Regime fiscale delle attivita' marginali.
  1.1.  Le  persone fisiche che esercitano attivita' alle quali siano
applicabili  gli  studi di settore possono avvalersi, a decorrere dal
periodo  d'imposta  2001,  del  regime fiscale contenuto nell'art. 14
della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, a condizione che i ricavi ed i
compensi  del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non
superiore  ad un valore limite, differenziato in relazione ai diversi
settori  di  attivita'.  Tale  limite,  che  non puo' comunque essere
superiore  a  50 milioni,  e'  individuato  con  il provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Per i primi ottantasei studi di
settore   il  limite  e'  fissato  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia   delle   entrate  dell'8 febbraio  2001;  e  per  altri
quattordici   studi  di  settore  con  successivo  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2001.
  1.2.  Ai  fini dell'applicazione del regime fiscale delle attivita'
marginali,   per   ricavi  e  compensi  si  intendono  quelli  minimi
risultanti  dall'applicazione  del  software  Gerico, tenuto conto di
eventuali   situazioni   di   marginalita'   che   caratterizzano  il
contribuente  anche in riferimento agli indici di coerenza economica.
Nel primo periodo di applicazione del regime i ricavi e i compensi di
riferimento sono quelli conseguiti nell'anno precedente.
  1.3.  I  contribuenti  che svolgono piu' attivita', alle quali sono
applicabili  gli  studi  di  settore,  possono  avvalersi  del regime
fiscale  delle  attivita'  marginali  se  l'ammontare complessivo dei
ricavi  non  e'  superiore a 50 milioni e se per le singole attivita'
sono  realizzati ricavi di ammontare non superiore ai limiti previsti
dal provvedimento di cui al punto 1.1.
  1.4. Il regime fiscale agevolato prevede il pagamento di un'imposta
sostitutiva  sul  reddito  delle persone fisiche pari al 15 per cento
del   reddito   di   lavoro   autonomo   o   d'impresa,   determinato
rispettivamente ai sensi degli articoli 50 e 79 del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917. Per le imprese familiari di cui
all'art. 5, comma 4, del medesimo testo unico, l'imposta sostitutiva,
calcolata  sull'intero  reddito di impresa realizzato, al lordo delle
quote  assegnate  al  coniuge e ai collaboratori familiari, e' dovuta
dall'imprenditore.
  1.5.  I  contribuenti  che  si avvalgono del regime delle attivita'
marginali sono esonerati dai seguenti obblighi:
    a) registrazione  e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai
fini   delle   imposte  sui  redditi,  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto;
    b) liquidazioni  e  versamenti  periodici dell'imposta sul valore
aggiunto;
    c) presentazione  della  dichiarazione periodica dell'imposta sul
valore aggiunto;
    d) versamento   dell'acconto   annuale  dell'imposta  sul  valore
aggiunto;
    e) versamento  delle addizionali comunali e regionali all'imposta
sul reddito delle persone fisiche.
  1.6. Restano fermi i seguenti adempimenti:
    a) conservazione  dei  documenti  ricevuti  ed  emessi,  ai sensi
dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600;
    b) fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
    c) presentazione delle dichiarazioni annuali;
    d) versamento annuale dell'imposta sul valore aggiunto;
    e) versamento  dell'acconto  e  del  saldo dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive;
    f) versamento  dell'imposta  sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, da effettuare entro i termini stabiliti per il
versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
    g) tenuta  delle  scritture contabili e adempimenti dei sostituti
d'imposta  previsti  dall'art.  21  del  decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  1.7.  Qualora il contribuente possieda altri redditi oltre a quelli
assoggettati al regime fiscale delle attivita' marginali i versamenti
dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche sono effettuati nei
modi e nei termini ordinari.
  1.8.  I  ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime
fiscale  delle  attivita'  marginali non sono assoggettati a ritenuta
d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tal fine i contribuenti
rilasciano  un'apposita  dichiarazione,  dalla  quale  risulti che il
predetto reddito e' soggetto ad imposta sostitutiva.
  1.9.  La  durata  del  regime  fiscale  agevolato  per le attivita'
marginali  e'  a  tempo  indeterminato,  ferme  restando  le cause di
decadenza  e  rinuncia  previste  dall'art.  14, comma 5, della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
2. Domanda e rinuncia.
  2.1.  La  domanda  di  adozione  del regime fiscale delle attivita'
marginali  e'  presentata direttamente o spedita mediante il servizio
postale  con  raccomandata sia all'ufficio locale delle entrate, o in
mancanza  all'ufficio  distrettuale delle imposte dirette, competente
in ragione del domicilio fiscale del richiedente, sia ad un qualunque
ufficio  locale  dell'Agenzia  delle entrate entro il mese di gennaio
dell'anno  a  decorrere  dal  quale  si  intende  fruire del predetto
regime.
  2.2.  La  domanda  di  cui  al  punto  2.1.  puo'  essere formulata
utilizzando   il   modello   allegato  al  presente  provvedimento  e
disponibile   sul  sito  www.finanze.it  Tale  domanda  e'  trasmessa
dall'ufficio   locale   al  sistema  informativo  dell'Agenzia  delle
entrate.
  2.3. La scelta del regime fiscale delle attivita' marginali vincola
il  contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un periodo
d'imposta e puo' essere revocata.
  2.4.  La  rinuncia  al  regime fiscale delle attivita' marginali e'
comunicata  all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente,
oppure  ad  un qualunque ufficio locale della medesima agenzia, entro
il  mese  di gennaio  dell'anno  a  decorrere  dal  quale  si intende
rinunciare  al  regime.  La  richiesta  di rinuncia e' presentata dal
richiedente  con  le modalita' previste al punto 2.2. ed e' trasmessa
dall'ufficio   locale   al  sistema  informativo  dell'Agenzia  delle
entrate.
3. Assistenza fiscale.
  3.1. I contribuenti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale
dell'Agenzia delle entrate per l'adempimento degli obblighi tributari
devono  farne  richiesta,  in  carta  libera,  ad  un  ufficio locale
dell'Agenzia  delle  entrate. La richiesta deve contenere gli estremi
anagrafici del contribuente, il codice fiscale o il numero di partita
I.V.A.  e  puo'  essere  formulata utilizzando il modello allegato al
presente  provvedimento,  disponibile  sul  sito www.finanze.it Sulla
base   delle  richieste  presentate  dai  contribuenti,  l'assistenza
fiscale viene prestata dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate
(tutor),  o,  in  mancanza,  dall'ufficio  distrettuale delle imposte
dirette, competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente.
  3.2.  La  richiesta  di assistenza fiscale puo' essere presentata o
spedita, mediante il servizio postale con raccomandata, ad un ufficio
locale  dell'Agenzia delle entrate entro il mese di gennaio dell'anno
a  decorrere  dal  quale si intende fruire dell'assistenza stessa. La
richiesta  di  assistenza  ha validita' fino a revoca ed e' trasmessa
dall'ufficio   locale   al  sistema  informativo  dell'Agenzia  delle
entrate.
  3.3.  La revoca della richiesta di assistenza fiscale e' effettuata
secondo  le  modalita'  indicate ai punti 3.1. e 3.2. ed ha effetto a
decorrere dal periodo d'imposta in cui e' presentata.
  3.4.  Il  sistema  informativo  dell'Agenzia  delle entrate mette a
disposizione  degli uffici locali che forniscono l'assistenza fiscale
ai  contribuenti  in  regime  fiscale  delle  attivita' marginali una
funzione  attraverso  la  quale  si puo' verificare, sulla scorta dei
dati  trasmessi,  lo  stato  e l'andamento economico dei contribuenti
assistiti, nonche' l'eventuale superamento dei limiti previsti.
  3.5.  L'assistenza  fiscale  dell'Agenzia si svolge prevalentemente
attraverso  il servizio telematico Internet. In ogni caso, gli uffici
locali   assistono  direttamente  i  contribuenti  negli  adempimenti
tributari  e provvedono a fornire consulenza tributaria nelle materie
connesse,   all'applicazione   del  regime  fiscale  delle  attivita'
marginali.
  3.6.  I  contribuenti  che  si  avvalgono  dell'assistenza  fiscale
dell'Agenzia delle entrate, al fine di effettuare la trasmissione dei
dati,  devono  munirsi di un computer corredato di modem e stampante,
dotato  di  un  browser  (Netscape  communicator o Microsoft internet
explorer,  versione 4.X o superiori, o browser equivalenti), e avente
le seguenti caratteristiche minime:


Ambiente Windows            Ambiente MAC/OS
Processore Pentium II       MAC POWER PC
  o equivalente
Almeno 64 Mbyte di RAM      Almeno 64 Mbyte di RAM

  3.7.  Ai  contribuenti  e'  riconosciuto un credito d'imposta nella
misura  del 40 per cento del prezzo di acquisto delle apparecchiature
informatiche e degli accessori idonei alla connessione telematica con
l'Agenzia delle entrate. Il credito, utilizzabile in compensazione ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non
puo' essere superiore all'importo di lire seicentomila e spetta anche
in  caso  di  acquisizione dei beni in locazione finanziaria; in tale
ipotesi  il  credito,  nella  misura massima di lire seicentomila, e'
pari  al  40  per  cento  del prezzo di acquisto ed e' utilizzato con
riferimento   ai  canoni  di  locazione  pagati  in  ciascun  periodo
d'imposta.  Il  credito  d'imposta  non  concorre alla formazione del
reddito imponibile e non e' rimborsabile.
  3.8.  Per  ottenere l'assistenza dell'Agenzia delle entrate per via
telematica,  i  contribuenti  devono  usufruire  dei  servizi  di  un
Internet  service  provider  e  devono  richiedere  un  pincode e una
password  per  accedere  al  servizio telematico Internet, compilando
l'apposito modello disponibile sul sito uniconline.finanze.it
  3.9.   L'Agenzia   delle   entrate   comunica   telematicamente  al
richiedente la prima parte del pincode e, successivamente, provvede a
recapitare  al  domicilio  dei  contribuenti  una  comunicazione  che
contiene  la  seconda  parte  del  pincode,  nonche'  una password di
accesso  al  servizio  di  cui  al  punto  3.8. Per i casi di mancata
attribuzione  del  pincode  e  della  password  il richiedente dovra'
rivolgersi  al  competente  ufficio locale dell'Agenzia delle entrate
che provvedera' all'attribuzione degli stessi.
4. Adempimenti dei contribuenti assistiti e degli uffici.
  4.1.  I  contribuenti  trasmettono, con cadenza trimestrale, i dati
contabili   delle  operazioni  effettuate  nel  corso  dell'anno.  Le
trasmissioni  sono effettuate rispettivamente: entro il 10 aprile per
le  operazioni  relative  al  primo  trimestre  dell'anno,  entro  il
10 luglio  per  le operazioni relative al secondo trimestre, entro il
10 ottobre  per le operazioni relative al terzo trimestre ed entro il
10 gennaio dell'anno successivo per le operazioni relative all'ultimo
trimestre.  Per la trasmissione dei dati, le operazioni effettuate ai
fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto sono distinte tra imponibili
secondo  l'aliquota,  esenti,  non  imponibili  e  non  soggette;  le
operazioni  rilevanti ai fini delle imposte dirette sono classificate
per  voci  di costi e ricavi. Per la definizione e la classificazione
di  dette  operazioni,  i  contribuenti  si avvalgono dell'assistenza
fornita  dal tutor anche mediante l'utilizzo della posta elettronica.
I  contribuenti utilizzano un apposito prodotto software, scaricabile
dal sito www.finanze.it, che si compone delle seguenti funzioni:
    a) acquisizione  e  elaborazione  dei dati analitici. La funzione
consente  al contribuente, da un lato la gestione dei dati relativi a
tutte    le    operazioni   effettuate   (acquisizione,   variazione,
annullamento,  stampa,  etc.),  costituendo sul personal computer del
contribuente  una  base  informativa analitica relativa all'attivita'
esercitata  nell'anno,  dall'altro  l'aggregazione dei dati secondo i
criteri  previsti  per  la  compilazione  delle dichiarazioni annuali
nonche'  la verifica della persistenza delle condizioni per usufruire
del regime fiscale delle attivita' marginali;
    b) trasmissione  telematica  dei  dati  contabili  aggregati.  La
funzione consente al contribuente l'invioperiodico dei dati contabili
aggregati,  l'invio  della  dichiarazione  nonche' la ricezione delle
comunicazioni   che   l'ufficio   dovra'   rendere   disponibili   al
contribuente  (superamento  dei  limiti  previsti, imposte da pagare,
etc.);
    c) predisposizione  delle  dichiarazioni. La funzione consente al
contribuente    l'integrazione    della    dichiarazione    compilata
automaticamente  dal  sistema  informativo  dell'Agenzia,  con i dati
relativi agli altri redditi posseduti;
    d) assistenza  automatica.  Questa  funzione  di  "help  on line"
consente  al  contribuente  la  ricerca  guidata  alla  soluzione  di
problemi  di  carattere  generale  (tecnico  e normativo), nonche' la
formalizzazione,   attraverso   la   posta  elettronica,  di  quesiti
specifici  da inviare al competente ufficio locale dell'Agenzia delle
entrate.
  4.2.  Il  sistema  informativo  dell'Agenzia  delle entrate attesta
l'avvenuta  ricezione  dei dati trasmessi per via telematica mediante
apposita ricevuta.
  4.3.  I contribuenti assistiti sono tenuti a consultare le ricevute
e ad evadere le eventuali richieste in esse contenute.
  4.4.  Il  sistema  informativo dell'Agenzia delle entrate elabora i
dati   ricevuti,  liquida  le  imposte  dovute  e  rende  disponibili
telematicamente  ai  contribuenti  il  modello per il pagamento delle
stesse,  il modello per l'eventuale richiesta di rimborso dell'I.V.A.
ed  i  quadri  della  dichiarazione  unificata relativi all'attivita'
esercitata.
  4.5.   I   contribuenti   verificano  i  dati  della  dichiarazione
unificata,  predisposta  dal  sistema  informativo dell'Agenzia delle
entrate,  e  la  completano  con i dati relativi agli eventuali altri
redditi  posseduti.  Dopo  averne  stampato  e  firmato una copia per
conservarla,  i  contribuenti  presentano  la dichiarazione unificata
utilizzando il servizio telematico Internet.
  4.6.  L'ufficio competente, sulla base dei dati contabili pervenuti
al  sistema  informativo,  comunica  ai  contribuenti assistiti negli
adempimenti  tributari,  entro  dieci  giorni  da  quando i dati sono
acquisiti,  l'eventuale  decadenza dal regime fiscale delle attivita'
marginali  per  la perdita dei requisiti previsti dall'art. 14, comma
5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. Decadenza dal regime fiscale della attivita' marginali.
  5.1.  I contribuenti che, nel corso del periodo d'imposta, superano
in  misura  superiore  al  50  per  cento  il limite, individuato dal
provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate di cui al
punto  1.1.  dei compensi o ricavi conseguiti ovvero valutati in base
agli   studi  di  settore  applicabili  nel  periodo  di  riferimento
prendendo  a  base  i  dati dichiarati dal contribuente o rettificati
dall'ufficio,  sono tenuti ad assoggettare a tassazione ordinaria, ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'intero reddito
d'impresa  o  di  lavoro  autonomo  conseguito  nel  medesimo periodo
d'imposta.
  5.2.  Nell'ipotesi di cui al punto 5.1. l'imposta sul reddito delle
persone  fisiche  e  l'imposta sul valore aggiunto sono pagate, in un
unico  versamento  annuale,  nei  termini  stabiliti  dalle norme che
disciplinano dette imposte.
  5.3.  I  contribuenti  di  cui  al punto 5.1. decadono da tutti gli
esoneri previsti dall'art. 14, comma 6, della legge 23 dicembre 2000,
n.   388,   e  non  usufruiscono  dell'eventuale  assistenza  fiscale
dell'Agenzia delle entrate, a decorrere dall'anno successivo a quello
in  cui  e'  superato  del  50  per  cento il limite dei ricavi e dei
compensi individuato nel provvedimento di cui al punto 1.1.
6.  Periodo  transitorio  di  applicazione del regime delle attivita'
marginali.
  6.1.  Per l'anno d'imposta 2001 la domanda per avvalersi del regime
fiscale  delle  attivita'  marginali  e' presentata entro il 31 marzo
2001  agli  uffici,  con  le modalita' stabilite al punto 2. Entro lo
stesso    termine,    i    contribuenti   che   intendono   avvalersi
dell'assistenza fiscale, ne fanno richiesta all'Agenzia delle entrate
con le modalita' previste al punto 3.
  6.2.  Le  domande  per avvalersi del regime fiscale delle attivita'
marginali  e le richieste di assistenza fiscale presentate a far data
dal 1o gennaio 2001, in attesa dell'attivazione delle procedure, sono
conservate  dagli uffici, che provvederanno alla loro acquisizione ai
sensi  degli  ultimi  periodi  rispettivamente  del  punto 2.2. e del
punto 3.2.
  6.3.  I  contribuenti  che  si  avvalgono  dell'assistenza  fiscale
dell'Agenzia  delle  entrate  provvedono  a  trasmettere,  secondo le
modalita'  stabilite  dal  punto 4, i dati contabili delle operazioni
effettuate,   non   appena  saranno  disponibili  gli  strumenti  che
consentono il colloquio telematico con l'Agenzia delle entrate.
                             Motivazioni
  In  esecuzione  di  quanto  previsto  dall'art. 14, comma 11, della
legge  23 dicembre  2000, n. 388, concernente il regime fiscale delle
attivita'  marginali, con il presente provvedimento sono stabilite le
disposizioni  necessarie  per l'attuazione di quanto disciplinato dal
citato   articolo.  In  particolare,  sono  dettate  le  disposizioni
concernenti  le  comunicazioni  di  scelta  e  di  revoca del sistema
fiscale   delle  attivita'  marginali,  le  modalita'  di  assistenza
fiscale, gli adempimenti dei contribuenti assistiti e degli uffici.
  Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66, art. 67, comma
1, art. 68, comma 1, art. 71, comma 3, lettera a).
  Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 5, comma 1, e 6, comma
1).
  Regolamento  di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2,
comma 1, art. 5, comma 4).
Disciplina normativa di riferimento.
  Art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  Decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive  modificazioni  ed integrazioni, concernente l'imposta sul
valore aggiunto.
  Art.  22  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  600,  concernente  disposizioni  in  materia  di  tenuta e
conservazione delle scritture contabili.
  Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
contenente il testo unico delle imposte sui redditi.
  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23 marzo 1998, n. 100,
recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni
adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto.
  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 luglio 1997, n. 241,
recante  norme  di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e d'imposta sul valore aggiunto,
nonche'   di   modernizzazione   del   sistema   di   gestione  delle
dichiarazioni.
  Provvedimento    del    direttore    dell'Agenzia   delle   entrate
dell'8 febbraio 2001.
  Provvedimento   del   direttore   dell'Agenzia  delle  entrate  del
28 febbraio 2001.
    Roma, 14 marzo 2001
                                                 Il direttore: Romano