IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2001, nella quale e' stato pubblicato il proprio decreto 7 febbraio 2001, di "Approvazione delle determinazioni dell'INAIL concernenti integrazioni agli articoli 7, 11, 12 e 28 del regolamento, approvato con decreto ministeriale 15 settembre 2000, di attuazione dell'art. 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante: "Programmi e progetti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro"; Rilevato che, all'allegato 4, concernente "Modalita' di assegnazione dei punteggi in applicazione dei criteri di priorita' per l'ammissione al finanziamento dei progetti di informazione e formazione", alla pag. 21 della Gazzetta Ufficiale, ove e' scritto: "C = parametro che tiene conto della consultazione" e alla successiva Tab. 4 D, ove e' scritto: "Consultazione Organismi Paritetici" la parola consultazione deve, in ambedue i casi, leggersi informazione; Rilevato, altresi', che, allo stesso allegato 4, di seguito alla pag. 23, contenente la Tab. 4. A - pag. 1, relativa all'indice legato all'andamento infortunistico e all'indice di estensione del tessuto tecnico-produttivo, non risulta inserita la "pag. 2" della stessa tabella, riferita alle regioni Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; Considerato che i sopra descritti errore ed omissione sono da attribuirsi, rispettivamente, nel primo caso alla trasmissione di una fotocopia non conforme all'originale approvato dal consiglio di amministrazione dell'INAIL e, nel secondo caso, alla mancata trasmissione dell'INAIL e, nel secondo caso, alla mancata trasmissione della fotocopia conforme all'originale; Ritenuta la necessita' di provvedere a sanare le difformita' sopra riscontrate; Decreta: Art. 1. Nell'allegato 4 recante: "Modalita' di assegnazione dei punteggi in applicazione dei criteri di priorita' per l'ammissione al finanziamento dei progetti di informazione e formazione", pubblicato alla pag. 21 della Gazzetta Ufficiale indicata in premessa, ove e' scritto: "C = parametro che tiene conto della consultazione" e alla successiva Tab. 4 D, ove e' scritto "Consultazione Organismi Paritetici", la parola consultazione deve, in ambedue i casi, leggersi informazione.